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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


125920
STA0242-0258
Stenografico d'Aula n. 242 del 20 settembre 1995 (STA12-242)
(suddiviso in 353 Unità Documento)
Unità Documento n.258 (che inizia a pag.15018 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.11)
SEGUITO DISCUSSIONE: C1788. LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: C1788.
ADRIANO VIGNALI.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE (ore 11,44).
ZZSTA ZZRES ZZSTA200995 ZZSTA950920 ZZSTA000995 ZZSTA000095 ZZSTA242 ZZ12 ZZDI ZZLL
    ADRIANO  VIGNALI.  Signor Presidente, desidero intervenire
  sull'ordine del giorno Burani Procaccini ed altri n.
  9/1788/4, sul quale si è soffermato poc'anzi l'onorevole
  D'Onofrio.  Condivido le considerazioni svolte dal collega
  circa l'estrema urgenza e importanza del problema
  affrontato da tale ordine del giorno.  Nel merito,
  peraltro, sono d'accordo con la posizione espressa dal
  rappresentante del Governo, sia per le ragioni evidenziate
  dall'onorevole Mattarella (cioè perché stiamo trattando di
  una disposizione di legge che ha un diverso contesto) sia
  perché, pur essendo vero che il Governo deve muoversi
  nella direzione indicata, ciò deve avvenire nell'ambito di
  un rapporto di confronto e di dialogo su una materia che è
  ampiamente "magmatica", che non ha cioè una sua
  qualificazione.
    Essendo stato ministro della pubblica istruzione,
  l'onorevole D'Onofrio sa che il problema non può essere
  affrontato unilateralmente.  Le soluzioni concrete che la
  scuola italiana ha dato al problema della collocazione
  dell'insegnamento della religione sono molto diversificate
  sul territorio, sia per la carenza di strutture sia per
  l'infelice o difficile collocazione che le famiglie degli
  studenti che intendono avvalersi di scelte alternative
  danno in concreto a questa materia.  Gli insegnanti di
  religione devono essere legittimamente inseriti, a pieno
  titolo, nell'ambito scolastico, proprio per il loro ruolo
  didattico che spesso, in concreto, riguarda una materia
  che di per sé ha poco a che fare con la religione.  Nella
  prassi didattica, infatti, l'insegnamento in questione
  concerne da un lato la religione cristiana nella sua
  specificazione cattolica e dall'altro argomenti di varia
  umanità.  Ciò spiega perché nella scuola italiana, in cui
  l'aspetto personale è largamente disatteso, molti studenti
  scelgano questa materia.  Se gli insegnanti di religione
  devono essere inseriti a pieno titolo nella scuola e
  svolgere un ruolo didattico, ciò deve essere consentito
  anche a coloro che insegnano materie alternative.  E' molto
  importante legiferare al riguardo, ma ciò deve avvenire in
  un contesto diverso.
    L'insistenza con cui alcune parti politiche si muovono
  nella direzione di garantire, nonostante il secondo
  Concordato, uno  status
 
                             Pag. 15019
 
    privilegiato, da un lato penalizza l'insegnamento a tutti
  gli studenti della storia delle religioni e dall'altro
  colloca in una posizione diversa l'insegnamento della
  religione cattolica che, attinendo all'ambito della
  coscienza individuale, in uno Stato laico dovrebbe avere
  una differente collocazione.
 
DATA=950920 FASCID=STA12-242 TIPOSTA=STA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0242 TOTPAG=0084 TOTDOC=0353 NDOC=0258 TIPDOC=O DOCTIT=0011 COMM= DI PAGINIZ=0042 RIGINIZ=039 PAGFIN=0043 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=15018 PAGEFIN=15019 SORTRES=9509203 SORTDDL= FASCIDC=12STA 00242 SORTNAV=59509202 00242 200000 ZZSTA242 NDOC0258 TIPDOCO DOCTIT0011 NDOC0011



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