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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


125934
STA0242-0272
Stenografico d'Aula n. 242 del 20 settembre 1995 (STA12-242)
(suddiviso in 353 Unità Documento)
Unità Documento n.272 (che inizia a pag.15020 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.11)
SEGUITO DISCUSSIONE: C1788. LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: C1788.
LUCIANO GUERZONI.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE (ore 11,44).
ZZSTA ZZRES ZZSTA200995 ZZSTA950920 ZZSTA000995 ZZSTA000095 ZZSTA242 ZZ12 ZZDI ZZLL
    LUCIANO GUERZONI.  Signor Presidente, vorrei richiamare
  l'attenzione dei colleghi sulla delicatezza del tema
  evocato da questo ordine del giorno, relativo
  all'insegnamento della religione cattolica nella scuola
  pubblica, a norma del Concordato del 18 febbraio 1984.
  Vorrei inoltre ricordare ai colleghi che il nostro
  Parlamento ha svolto reiterati dibattiti sulle intese
  attuative della disposizione concordataria, tant'e vero
  che dopo una prima intesa (resa operante con il decreto
  del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1985, n.
  751), a seguito di pronunce della Corte costituzionale, di
  dibattiti parlamentari e di indirizzi forniti dal
  Parlamento al Governo, venne redatta una nuova intesa,
  divenuta operativa con il decreto del Presidente
 
                             Pag. 15021
 
  della Repubblica del 23 giugno 1990, n. 202.  La materia
  dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola
  pubblica ed il ruolo degli insegnanti di religione negli
  organi scolastici è stata oggetto specifico della seconda
  intesa.  Desidero allora richiamare l'attenzione dei
  firmatari dell'ordine del giorno in questione e
  dell'intera Camera sul dispositivo dell'intesa.
    Chiedo però ai colleghi di dedicarmi un attimo di
  attenzione: altrimenti, parliamo di cose che non si
  conoscono, stando a quanto risulta dagli interventi
  svolti.
    Il punto 2.7 dell'intesa del 1985, come modificata da
  quella del 1990, conclusa tra il ministro della pubblica
  istruzione e la Conferenza episcopale italiana, recita
  quanto segue: "Gli insegnanti incaricati di religione
  cattolica fanno parte della componente docente degli
  organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli
  altri insegnanti, ma partecipano alle valutazioni
  periodiche e finali solo per gli alunni che si sono
  avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo
  quanto previsto dalla normativa statale in ordine al
  profitto ed alla valutazione per tale insegnamento".
    L'intesa del 1990 precisa tale aspetto, aggiungendo quanto
  segue: "Nello scrutinio finale, nel caso in cui la
  normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi
  a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di
  religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio
  motivato e scritto a verbale".
    Francamente, allora, non riesco a capire il senso
  dell'ordine del giorno in questione, dal momento che
  un'intesa raggiunta tra il ministro della pubblica
  istruzione e la Conferenza episcopale ha dato una
  sistemazione a quella materia controversa e più volte
  dibattuta in Parlamento.  Non capisco perché oggi si debba
  riaprire quella problematica per forzare una situazione
  che le due parti hanno definito con l'intesa del 1990,
  ritenendo soddisfacente per entrambe il punto di
  equilibrio raggiunto.  E' cioè sembrato che tale accordo
  raggiungesse il duplice risultato di tutelare, da un lato,
  gli interessi ed i valori della laicità dello Stato ed i
  diritti e la libertà di coscienza degli alunni e di
  garantire, dall'altro, l'attuazione degli impegni
  assunti dal Governo italiano con la Santa sede attraverso
  il Concordato.
    Mi sia consentito rilevare che l'ordine del giorno in
  questione ha soltanto il valore di una bandiera
  strumentale o di una forzatura politica rispetto ad un
  equilibrio raggiunto, ripeto, dalle due parti in causa, il
  Governo italiano e la Conferenza episcopale.
    Bisognerebbe allora tener presente che qui si intende
  intervenire - concludo, signor Presidente - su di una
  materia che per previsione esplicita del Concordato
  sottoscritto dal Governo italiano e dalla Santa sede è
  oggetto di negoziazione tra le due parti.  Su tale materia,
  pertanto, sarebbe improprio, politicamente e
  costituzionalmente, riaprire oggi una controversia.  Molte
  volte, però, purtroppo non si ha la delicatezza di non
  riaprire questioni che possono avere effetti negativi sui
  rapporti sereni tra Stato e Chiesa.
 
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