| LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, vorrei richiamare
l'attenzione dei colleghi sulla delicatezza del tema
evocato da questo ordine del giorno, relativo
all'insegnamento della religione cattolica nella scuola
pubblica, a norma del Concordato del 18 febbraio 1984.
Vorrei inoltre ricordare ai colleghi che il nostro
Parlamento ha svolto reiterati dibattiti sulle intese
attuative della disposizione concordataria, tant'e vero
che dopo una prima intesa (resa operante con il decreto
del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1985, n.
751), a seguito di pronunce della Corte costituzionale, di
dibattiti parlamentari e di indirizzi forniti dal
Parlamento al Governo, venne redatta una nuova intesa,
divenuta operativa con il decreto del Presidente
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della Repubblica del 23 giugno 1990, n. 202. La materia
dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola
pubblica ed il ruolo degli insegnanti di religione negli
organi scolastici è stata oggetto specifico della seconda
intesa. Desidero allora richiamare l'attenzione dei
firmatari dell'ordine del giorno in questione e
dell'intera Camera sul dispositivo dell'intesa.
Chiedo però ai colleghi di dedicarmi un attimo di
attenzione: altrimenti, parliamo di cose che non si
conoscono, stando a quanto risulta dagli interventi
svolti.
Il punto 2.7 dell'intesa del 1985, come modificata da
quella del 1990, conclusa tra il ministro della pubblica
istruzione e la Conferenza episcopale italiana, recita
quanto segue: "Gli insegnanti incaricati di religione
cattolica fanno parte della componente docente degli
organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli
altri insegnanti, ma partecipano alle valutazioni
periodiche e finali solo per gli alunni che si sono
avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo
quanto previsto dalla normativa statale in ordine al
profitto ed alla valutazione per tale insegnamento".
L'intesa del 1990 precisa tale aspetto, aggiungendo quanto
segue: "Nello scrutinio finale, nel caso in cui la
normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi
a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di
religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio
motivato e scritto a verbale".
Francamente, allora, non riesco a capire il senso
dell'ordine del giorno in questione, dal momento che
un'intesa raggiunta tra il ministro della pubblica
istruzione e la Conferenza episcopale ha dato una
sistemazione a quella materia controversa e più volte
dibattuta in Parlamento. Non capisco perché oggi si debba
riaprire quella problematica per forzare una situazione
che le due parti hanno definito con l'intesa del 1990,
ritenendo soddisfacente per entrambe il punto di
equilibrio raggiunto. E' cioè sembrato che tale accordo
raggiungesse il duplice risultato di tutelare, da un lato,
gli interessi ed i valori della laicità dello Stato ed i
diritti e la libertà di coscienza degli alunni e di
garantire, dall'altro, l'attuazione degli impegni
assunti dal Governo italiano con la Santa sede attraverso
il Concordato.
Mi sia consentito rilevare che l'ordine del giorno in
questione ha soltanto il valore di una bandiera
strumentale o di una forzatura politica rispetto ad un
equilibrio raggiunto, ripeto, dalle due parti in causa, il
Governo italiano e la Conferenza episcopale.
Bisognerebbe allora tener presente che qui si intende
intervenire - concludo, signor Presidente - su di una
materia che per previsione esplicita del Concordato
sottoscritto dal Governo italiano e dalla Santa sede è
oggetto di negoziazione tra le due parti. Su tale materia,
pertanto, sarebbe improprio, politicamente e
costituzionalmente, riaprire oggi una controversia. Molte
volte, però, purtroppo non si ha la delicatezza di non
riaprire questioni che possono avere effetti negativi sui
rapporti sereni tra Stato e Chiesa.
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