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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


125948
STA0242-0286
Stenografico d'Aula n. 242 del 20 settembre 1995 (STA12-242)
(suddiviso in 353 Unità Documento)
Unità Documento n.286 (che inizia a pag.15024 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.11)
SEGUITO DISCUSSIONE: C1788. LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: C1788.
ATTILIO SIGONA.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE (ore 11,44).
ZZSTA ZZRES ZZSTA200995 ZZSTA950920 ZZSTA000995 ZZSTA000095 ZZSTA242 ZZ12 ZZDI ZZLL
    ATTILIO SIGONA.  Signor Presidente, le valutazioni
  espresse dall'onorevole Guerzoni sono certamente corrette
  perché l'intesa tra lo Stato e la Chiesa definisce molto
  bene funzioni e compiti del docente di religione.
    Vorrei tuttavia sottolineare che all'ordine del giorno
  Aprea ed altri n. 9/1788/5 si è data una valenza diversa
  rispetto al suo reale significato.  Infatti i firmatari
  dello stesso - tra i quali vi sono anch'io - non intendono
  entrare nel merito dei rapporti tra Stato e Chiesa, né
  modificarli.  Si tratta semplicemente di sottolineare la
  valenza che occorre attribuire al docente di religione:
  infatti, nonostante le intese, nei fatti si verificano
  situazioni diverse rispetto a quelle previste.
    Faccio un esempio per tutti.  Ogni anno, in occasione degli
  esami di riparazione - che fortunatamente sono stati
  aboliti -, nel 30 per cento delle scuole si doveva
  ricorrere alla ripetizione degli scrutini perché alcuni
  presidi, nonostante alcune circolari molto chiare, non
  ammettevano al voto gli insegnanti di religione.  Allora,
  un conto è l'intesa raggiunta tra Stato e Chiesa e un
  conto è l'impegno a che si chiarisca la funzione docente
  dell'insegnante di religione, che viene invece sempre
  considerato di serie B.
    Voglio però citare ancora un altro esempio illuminante.
  Nonostante una serie di circolari ministeriali che
  chiariscono che il pagamento degli stipendi agli
  insegnanti di religione non deve essere effettuato sulla
  base del servizio prestato, come avviene per i supplenti
  annuali, i provveditorati agli studi non vi procedono mai
  prima del 30 del mese.
    Per concludere voglio riferirmi alla importante
  sottolineatura che faceva il collega Monticone: esistono
  una marea di progetti di legge relativi allo stato
  giuridico degli insegnanti di religione.  Vi è quello della
  collega Poli Bortone, presentato il 16 aprile 1994 (cioè
  il primo giorno della legislatura); vi è quello presentato
  da me nel maggio 1994, quello presentato dai colleghi Zen
  e Monticone e ve ne sono ben due presentati dall'onorevole
  Landolfi di alleanza nazionale: ebbene, questi progetti di
  legge sono stati assegnati a Commissioni diverse, qualcuno
  alla Commissione lavoro, qualcuno alla Commissione
  cultura.  Si tratta di una situazione abnorme ed assurda!
  Al riguardo vorrei
 
                             Pag. 15025
 
  invitare la Presidenza della Camera a porre tutti questi
  provvedimenti all'esame della Commissione cultura.
 
DATA=950920 FASCID=STA12-242 TIPOSTA=STA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0242 TOTPAG=0084 TOTDOC=0353 NDOC=0286 TIPDOC=O DOCTIT=0011 COMM= DI PAGINIZ=0048 RIGINIZ=039 PAGFIN=0049 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=15024 PAGEFIN=15025 SORTRES=9509203 SORTDDL= FASCIDC=12STA 00242 SORTNAV=59509202 00242 200000 ZZSTA242 NDOC0286 TIPDOCO DOCTIT0011 NDOC0011



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