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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126013
STA0242-0351
Stenografico d'Aula n. 242 del 20 settembre 1995 (STA12-242)
(suddiviso in 353 Unità Documento)
Unità Documento n.351 (che inizia a pag.15038 dello stampato)
SEGUITO DISCUSSIONE: C1788. LAVASS
SEGUITO DISCUSSIONE: C1788.
DICHIARAZIONE DI VOTO DEL DEPUTATO GIUSEPPE SCALISI SUGLI ORDINI DEL GIORNO PRESENTATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1788.
GIUSEPPE SCALISI.
ZZSTA ZZRES ZZSTA200995 ZZSTA950920 ZZSTA000995 ZZSTA000095 ZZSTA242 ZZ12
    GIUSEPPE SCALISI.  L'articolo 45 della legge n. 616 del
  1977 trasferiva ai comuni, a seguito della soppressione
  dei patronati scolastici, le funzioni di assistenza
  scolastica da tali enti svolte.  Tra questi compiti sono
  stati trasferiti anche quegli interventi di carattere
  educativo riguardanti l'istituzione dei doposcuola e
  attività integrative esercitate nel passato dai patronati,
  a norma della legge 4 marzo 1958, n. 261.
    In Sicilia, ad esempio, con la legge regionale n. 93 del 4
  agosto 1982 il personale addetto al doposcuola, attività
  integrative e di refezione scolastica è stato immesso nei
  ruoli organici comunali con le stesse mansioni e compiti
  che il personale insegnante svolgeva presso gli enti.
    La realtà è che gli interventi educativi da parte dei
  comuni, comunque, non hanno trovato a tutt'oggi una
  soluzione ottimale per i contrasti che sono sorti
  sull'utilizzazione del personale: nel chiarire se le
  iniziative dovessero essere svolte nell'ambito scolastico,
  o se i comuni avessero il compito di istituire interventi
  aggiuntivi a quelli della scuola.
    E' bene ricordare però che il funzionamento del doposcuola
  per gli alunni della scuola elementare è stato
  disciplinato all'epoca della gestione dei patronati
  scolastici, da circolari ministeriali della pubblica
  istruzione,
  dalle quali si evince che il doposcuola e le  attività
  integrative hanno funzione di sostegno didattico: devono
  promuovere ed incoraggiare la capacità di invenzione e di
  espressione dell'alunno, sollecitare ogni forma di
  autonomia e responsabilità, suscitare affiatamento di
  gruppo che volga ad agevolare l'inserimento di quei
  ragazzi che, per situazioni speciali e per tendenze
  caratteriologiche, appaiono come casi difficili.  Tutte
  queste attività devono essere svolte a scuola.
    Varie circolari regionali non hanno portato alla soluzione
  del problema, provocando così un notevole contenzioso
  amministrativo e giurisdizionale tra il personale docente
  e le amministrazioni locali.  I motivi della disputa si
  possono così sintetizzare: la qualifica da conferire al
  personale, l'orario di servizio, dipendenza funzionale del
  personale comunale assegnato alle direzioni didattiche.
    Il problema si è posto su tutto il territorio nazionale
  impegnando i comuni ed il personale dipendente in un
  continuo braccio di ferro per risolvere a proprio favore
  le vertenze insorte.  Una schiarita è venuta con il
  contratto collettivo del personale dipendente (decreto del
  Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, recante norme
  per il personale dipendente dagli enti locali, che
  all'articolo 36 recita: "Per il personale insegnante
  addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti
  locali, nonché per il personale docente dipendente dagli
  enti locali, ma impegnato negli istituti statali, si
  stabilisce che: a) l'attività oraria settimanale nelle
  scuole elementari non deve superare le ventiquattro ore;
  b) le residue ore settimanali dovranno essere destinate
  esclusivamente ad attività connesse all'organizzazione del
  lavoro, alla programmazione degli interventi, alla
  gestione sociale, agli organi collegiali, alla formazione
  permanente ed all'aggiornamento professionale".)
    Purtroppo né l'articolo 36 del decreto del Presidente
  della Repubblica n. 347 del 1983, né successivamente
  l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
  n. 268 del 1987, che pongono gli insegnanti in una
  posizione atipica - dipendenti comunali, ma in servizio
  presso istituzioni scolastiche statali in posizione di
  dipendenza funzionale
 
                             Pag. 15039
 
  da questa - è servito a risolvere il problema,  per la
  rigida posizione assunta dai comuni che vedono
  nell'applicazione degli articoli 36 e 50 (in pratica le
  norme contenute negli articoli 2 e 88 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 417 del 1974) uno strumento
  legislativo che non permette la gestione completa del
  personale a fini prettamente politici, calpestando i
  sacrosanti diritti del personale insegnante con la
  conseguenza che i documenti a tuttora vengono utilizzati
  in attività diverse da quelle istituzionalmente
  previste.
    Certamente la realtà siciliana riflette in materia di
  gestione di personale docente comunale altre situazioni
  analoghe nei restanti comuni d'Italia.  Ciò si evince dalle
  numerose controversie poste all'attenzione dei tribunali
  amministrativi regionali.  Negli anni le cose sono
  peggiorate anche alla luce dei cambiamenti che sono
  intervenuti nella scuola: istituzione di scuola a tempo
  pieno, organizzazione modulare, e il fatto che in queste
  attività si è impiegato solo personale statale.  Negli anni
  la situazione non è andata di fatto chiarendosi per
  interventi dello Stato sempre più puntuali ed ampliati
  grazie alla destinazione di un sempre maggior numero di
  insegnanti statali alle attività integrative, oggi
  considerate giustamente più di carattere
  educativo-pedagogico che assistenziale.
    Ciò ha creato una situazione di grande difficoltà per gli
  insegnanti comunali che, svolgendo da anni compiti che
  sono ora di competenza dello Stato, si vedono attualmente
  sostituire da personale statale e destinare ad altri
  incarichi.  Per ragioni di equità e di chiarezza
  nell'esercizio di funzioni e competenze chiediamo oggi
  l'adozione di un provvedimento che ponga fine alla
  questione; provvedimento che può essere inserito nel
  decreto previsto dal comma 12 dell'articolo 4 del disegno
  di legge oggi approvato.
 
DATA=950920 FASCID=STA12-242 TIPOSTA=STA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0242 TOTPAG=0084 TOTDOC=0353 NDOC=0351 TIPDOC=T DOCTIT=0000 COMM= PAGINIZ=0062 RIGINIZ=012 PAGFIN=0063 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=15038 PAGEFIN=15039 SORTRES=9509203 SORTDDL= FASCIDC=12STA 00242 SORTNAV=59509202 00242 200000 ZZSTA242 NDOC0351 TIPDOCT DOCTIT0351 NDOC0351



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