| GIUSEPPE SCALISI. L'articolo 45 della legge n. 616 del
1977 trasferiva ai comuni, a seguito della soppressione
dei patronati scolastici, le funzioni di assistenza
scolastica da tali enti svolte. Tra questi compiti sono
stati trasferiti anche quegli interventi di carattere
educativo riguardanti l'istituzione dei doposcuola e
attività integrative esercitate nel passato dai patronati,
a norma della legge 4 marzo 1958, n. 261.
In Sicilia, ad esempio, con la legge regionale n. 93 del 4
agosto 1982 il personale addetto al doposcuola, attività
integrative e di refezione scolastica è stato immesso nei
ruoli organici comunali con le stesse mansioni e compiti
che il personale insegnante svolgeva presso gli enti.
La realtà è che gli interventi educativi da parte dei
comuni, comunque, non hanno trovato a tutt'oggi una
soluzione ottimale per i contrasti che sono sorti
sull'utilizzazione del personale: nel chiarire se le
iniziative dovessero essere svolte nell'ambito scolastico,
o se i comuni avessero il compito di istituire interventi
aggiuntivi a quelli della scuola.
E' bene ricordare però che il funzionamento del doposcuola
per gli alunni della scuola elementare è stato
disciplinato all'epoca della gestione dei patronati
scolastici, da circolari ministeriali della pubblica
istruzione,
dalle quali si evince che il doposcuola e le attività
integrative hanno funzione di sostegno didattico: devono
promuovere ed incoraggiare la capacità di invenzione e di
espressione dell'alunno, sollecitare ogni forma di
autonomia e responsabilità, suscitare affiatamento di
gruppo che volga ad agevolare l'inserimento di quei
ragazzi che, per situazioni speciali e per tendenze
caratteriologiche, appaiono come casi difficili. Tutte
queste attività devono essere svolte a scuola.
Varie circolari regionali non hanno portato alla soluzione
del problema, provocando così un notevole contenzioso
amministrativo e giurisdizionale tra il personale docente
e le amministrazioni locali. I motivi della disputa si
possono così sintetizzare: la qualifica da conferire al
personale, l'orario di servizio, dipendenza funzionale del
personale comunale assegnato alle direzioni didattiche.
Il problema si è posto su tutto il territorio nazionale
impegnando i comuni ed il personale dipendente in un
continuo braccio di ferro per risolvere a proprio favore
le vertenze insorte. Una schiarita è venuta con il
contratto collettivo del personale dipendente (decreto del
Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, recante norme
per il personale dipendente dagli enti locali, che
all'articolo 36 recita: "Per il personale insegnante
addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti
locali, nonché per il personale docente dipendente dagli
enti locali, ma impegnato negli istituti statali, si
stabilisce che: a) l'attività oraria settimanale nelle
scuole elementari non deve superare le ventiquattro ore;
b) le residue ore settimanali dovranno essere destinate
esclusivamente ad attività connesse all'organizzazione del
lavoro, alla programmazione degli interventi, alla
gestione sociale, agli organi collegiali, alla formazione
permanente ed all'aggiornamento professionale".)
Purtroppo né l'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 347 del 1983, né successivamente
l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 268 del 1987, che pongono gli insegnanti in una
posizione atipica - dipendenti comunali, ma in servizio
presso istituzioni scolastiche statali in posizione di
dipendenza funzionale
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da questa - è servito a risolvere il problema, per la
rigida posizione assunta dai comuni che vedono
nell'applicazione degli articoli 36 e 50 (in pratica le
norme contenute negli articoli 2 e 88 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 417 del 1974) uno strumento
legislativo che non permette la gestione completa del
personale a fini prettamente politici, calpestando i
sacrosanti diritti del personale insegnante con la
conseguenza che i documenti a tuttora vengono utilizzati
in attività diverse da quelle istituzionalmente
previste.
Certamente la realtà siciliana riflette in materia di
gestione di personale docente comunale altre situazioni
analoghe nei restanti comuni d'Italia. Ciò si evince dalle
numerose controversie poste all'attenzione dei tribunali
amministrativi regionali. Negli anni le cose sono
peggiorate anche alla luce dei cambiamenti che sono
intervenuti nella scuola: istituzione di scuola a tempo
pieno, organizzazione modulare, e il fatto che in queste
attività si è impiegato solo personale statale. Negli anni
la situazione non è andata di fatto chiarendosi per
interventi dello Stato sempre più puntuali ed ampliati
grazie alla destinazione di un sempre maggior numero di
insegnanti statali alle attività integrative, oggi
considerate giustamente più di carattere
educativo-pedagogico che assistenziale.
Ciò ha creato una situazione di grande difficoltà per gli
insegnanti comunali che, svolgendo da anni compiti che
sono ora di competenza dello Stato, si vedono attualmente
sostituire da personale statale e destinare ad altri
incarichi. Per ragioni di equità e di chiarezza
nell'esercizio di funzioni e competenze chiediamo oggi
l'adozione di un provvedimento che ponga fine alla
questione; provvedimento che può essere inserito nel
decreto previsto dal comma 12 dell'articolo 4 del disegno
di legge oggi approvato.
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