| Il disegno di legge prevede l'attuazione di una decisione
del Consiglio dell'UE in materia
di bilancio comunitario per gli anni dal 1995 al 1999. In
particolare, la decisione innova il sistema delle risorse
proprie comunitarie e stabilisce una diversa ripartizione
degli oneri tra gli Stati membri.
Tali innovazioni decise inizialmente dal Consiglio dell'UE
di Edimburgo del dicembre 1992, sono state successivamente
sottoposte alla procedura prevista dall'articolo 201 del
Trattato istituito delle Comunità Europee: proposta della
Commissione (settembre 1993), parere del Comitato
economico e sociale (dicembre 1993) e parere del
Parlamento europeo (febbraio 1994); adottate dal Consiglio
dell'UE il 31 ottobre 1994, sarebbero dovute diventare
esecutive dal 1 gennaio 1995.
Si è giunti a questa decisione in quanto, nel corso dei
lavori preparatori del Trattato di Maastricht, si è
convenuto che l'attuale struttura delle risorse proprie
fosse penalizzante per i paesi meno prosperi (Portogallo,
Spagna, Irlanda e Grecia) dal momento che, essendo gran
parte del loro PNL rivolto al consumo, l'imponibile IVA è
relativamente maggiore in rapporto al PNL.
La decisione in esame lascia immutate sia le risorse
proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi
zucchero, dazi doganali), sia la risorsa complementare
proveniente dall'applicazione, alla somma dei PNL di tutti
gli Stati membri, di un'aliquota fissata annualmente nella
misura necessaria a garantire l'equilibrio delle entrate e
delle uscite, mentre provvede a modificare le aliquote IVA
versate da ciascun Paese. In particolare il massimale
dell'aliquota uniforme scenderà progressivamente
dall'attuale 1,4 per cento fino all'1 per cento nel
1999.
Per i paesi meno prosperi l'effetto regressivo dell'IVA
sarà ridotto limitandone l'apporto al 50 per cento del
relativo PNL. Per gli altri paesi la limitazione scenderà
gradualemnte dall'attuale 55 per cento al 50 per cento nel
1999.
Costituiscono inoltre risorse proprie le entrate
provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nel
quadro di una politica comune.
Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di
riscossione, il 10 per cento degli importi da versare.
L'aliquota uniforme da
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applicare all'imponibile IVA, valida per tutti gli Stati
membri, è l'aliquota così calcolata:
1,32 per cento nel 1995
1,24 per cento nel 1996
1,16 per cento nel 1997
1,08 per cento nel 1998
1,00 per cento nel 1999
L'importo totale delle risorse proprie non può essere
superiore all'1,27 per cento del totale del PNL degli
Stati membri per gli stanziamenti di pagamento.
Al Regno Unito è accordata una correzione degli squilibri
finanziari, composta di un importo base e di un
adeguamento. L'onere finanziario della correzione è
assunto dagli altri Stati membri mediante una ripartizione
calcolata in funzione delle rispettive parti ad esclusione
del Regno Unito, e anche attraverso la riduzione dei
versamenti spettanti a quest'ultimo.
Le entrate di cui al punto 2 sono utilizzate per il
finanziamento di tutte le spese iscritte nel bilancio e
saranno richieste agli Stati membri solo al momento
dell'attivazione delle riserve. L'eventuale eccedenza
delle entrate delle Comunità sul totale delle spese
effettive nel corso di un esercizio è riportata
all'esercizio successivo.
Le risorse proprie comunitarie di cui al punto 2 vengono
riscosse dagli stati membri conformemente alle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della
normativa comunitaria. Il meccanismo di restituzione
degressiva delle risorse proprie provienti dall'IVA o dai
contributi finanziari basati sul PNL fissato sino al 1985
per la Grecia, e fino al 1991 per la Spagna e il
Portogallo, si applica alle risorse proprie provenienti
dall'IVA e alla risorsa propria basata sul PNL di cui al
punto 2. La Commissione presenterà entro il 1999 una
relazione sul funzionamento del sistema, nonché una
relazione sulla possibilità di istituire una nuova risorsa
propria e sulle modalità di introduzione di un'aliquota
uniforme fissa applicabile all'imponibile IVA. La presente
decisione, dopo le necessarie notifiche agli Stati membri,
entra in vigore il primo giorno del mese successivo al
ricevimento dell'ultima
notifica: essa prende effetto il 1 gennaio 1995.
La decisione in esame si limita a fissare i meccanismi di
calcolo, senza definire le quote di ciascun paese. Queste
ultime hanno subìto varie stime, dovendo tener presenti
fattori quali il livello dei prezzi, le prevsioni sul PNL
e sull'IVA di ciascun paese e, da ultimo, l'adesione di
nuovi Stati.
Per l'Italia, la Commissione Europea ha effettuato una
stima degli oneri finanziari conseguenti la riforma del
meccanismo di calcolo delle risorse proprie, evidenziando
un aumento globale, dal 1995 al 1999, di 1192 milioni di
ECU.
Nel dicembre 1994 la Ragioneria generale dello Stato ha
elaborato un calcolo più aggiornato in base al quale
risulta un onere aggiuntivo di 975 milioni di ECU, ma è un
calcolo effettuato prima della svalutazione della lira e
senza tenere conto dell'adesione dei tre nuovi stati
membri. Comunque, quale che sia il calcolo esatto, è certo
un maggior onere per l'Italia in quanto la base imponibile
IVA è inferiore al PNL.
Si è sostenuto che la risorsa IVA essendo basata sui
consumi è regressiva in quanto più si è ricchi e minore è
la parte del reddito destinata ai consumi tassati con
l'IVA. L'Italia e il Belgio hanno una base imponibile IVA
pari al 47-48 per cento rispetto al PNL (evasione). Il
Parlamento europeo ha espresso perplessità sulla decisione
in quanto la risorsa IVA è una risorsa comunitaria certa,
mentre il calcolo del PNL si basa su dati statistici. Nel
1988 vi è stata una rivalutazione del PNL italiano del 16
per cento. In sede comunitaria ci si sta comunque battendo
per riformare i criteri contributivi.
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