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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126014
STA0242-0352
Stenografico d'Aula n. 242 del 20 settembre 1995 (STA12-242)
(suddiviso in 353 Unità Documento)
Unità Documento n.352 (che inizia a pag.15039 dello stampato)
DISCUSSIONE: C2376. LAVASS
DISCUSSIONE: C2376.
TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO DEL RELATORE ANDREA MERLOTTI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2376.
ZZSTA ZZRES ZZSTA200995 ZZSTA950920 ZZSTA000995 ZZSTA000095 ZZSTA242 ZZ12
    Il disegno di legge prevede l'attuazione di una decisione
  del Consiglio dell'UE in materia
  di bilancio comunitario per gli anni dal 1995 al 1999.  In
  particolare, la decisione innova il sistema delle risorse
  proprie comunitarie e stabilisce una diversa ripartizione
  degli oneri tra gli Stati membri.
    Tali innovazioni decise inizialmente dal Consiglio dell'UE
  di Edimburgo del dicembre 1992, sono state successivamente
  sottoposte alla procedura prevista dall'articolo 201 del
  Trattato istituito delle Comunità Europee: proposta della
  Commissione (settembre 1993), parere del Comitato
  economico e sociale (dicembre 1993) e parere del
  Parlamento europeo (febbraio 1994); adottate dal Consiglio
  dell'UE il 31 ottobre 1994, sarebbero dovute diventare
  esecutive dal 1 gennaio 1995.
    Si è giunti a questa decisione in quanto, nel corso dei
  lavori preparatori del Trattato di Maastricht, si è
  convenuto che l'attuale struttura delle risorse proprie
  fosse penalizzante per i paesi meno prosperi (Portogallo,
  Spagna, Irlanda e Grecia) dal momento che, essendo gran
  parte del loro PNL rivolto al consumo, l'imponibile IVA è
  relativamente maggiore in rapporto al PNL.
    La decisione in esame lascia immutate sia le risorse
  proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi
  zucchero, dazi doganali), sia la risorsa complementare
  proveniente dall'applicazione, alla somma dei PNL di tutti
  gli Stati membri, di un'aliquota fissata annualmente nella
  misura necessaria a garantire l'equilibrio delle entrate e
  delle uscite, mentre provvede a modificare le aliquote IVA
  versate da ciascun Paese.  In particolare il massimale
  dell'aliquota uniforme scenderà progressivamente
  dall'attuale 1,4 per cento fino all'1 per cento nel
  1999.
    Per i paesi meno prosperi l'effetto regressivo dell'IVA
  sarà ridotto limitandone l'apporto al 50 per cento del
  relativo PNL.  Per gli altri paesi la limitazione scenderà
  gradualemnte dall'attuale 55 per cento al 50 per cento nel
  1999.
    Costituiscono inoltre risorse proprie le entrate
  provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nel
  quadro di una politica comune.
    Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di
  riscossione, il 10 per cento degli importi da versare.
  L'aliquota uniforme da
 
                             Pag. 15040
 
  applicare all'imponibile IVA, valida per tutti  gli Stati
  membri, è l'aliquota così calcolata:
    1,32 per cento nel 1995
    1,24 per cento nel 1996
    1,16 per cento nel 1997
    1,08 per cento nel 1998
    1,00 per cento nel 1999
    L'importo totale delle risorse proprie non può essere
  superiore all'1,27 per cento del totale del PNL degli
  Stati membri per gli stanziamenti di pagamento.
    Al Regno Unito è accordata una correzione degli squilibri
  finanziari, composta di un importo base e di un
  adeguamento.  L'onere finanziario della correzione è
  assunto dagli altri Stati membri mediante una ripartizione
  calcolata in funzione delle rispettive parti ad esclusione
  del Regno Unito, e anche attraverso la riduzione dei
  versamenti spettanti a quest'ultimo.
    Le entrate di cui al punto 2 sono utilizzate per il
  finanziamento di tutte le spese iscritte nel bilancio e
  saranno richieste agli Stati membri solo al momento
  dell'attivazione delle riserve.  L'eventuale eccedenza
  delle entrate delle Comunità sul totale delle spese
  effettive nel corso di un esercizio è riportata
  all'esercizio successivo.
    Le risorse proprie comunitarie di cui al punto 2 vengono
  riscosse dagli stati membri conformemente alle
  disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
  nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della
  normativa comunitaria.  Il meccanismo di restituzione
  degressiva delle risorse proprie provienti dall'IVA o dai
  contributi finanziari basati sul PNL fissato sino al 1985
  per la Grecia, e fino al 1991 per la Spagna e il
  Portogallo, si applica alle risorse proprie provenienti
  dall'IVA e alla risorsa propria basata sul PNL di cui al
  punto 2.  La Commissione presenterà entro il 1999 una
  relazione sul funzionamento del sistema, nonché una
  relazione sulla possibilità di istituire una nuova risorsa
  propria e sulle modalità di introduzione di un'aliquota
  uniforme fissa applicabile all'imponibile IVA.  La presente
  decisione, dopo le necessarie notifiche agli Stati membri,
  entra in vigore il primo giorno del mese successivo al
  ricevimento dell'ultima
  notifica: essa prende effetto il 1 gennaio 1995.
    La decisione in esame si limita a fissare i meccanismi di
  calcolo, senza definire le quote di ciascun paese.  Queste
  ultime hanno subìto varie stime, dovendo tener presenti
  fattori quali il livello dei prezzi, le prevsioni sul PNL
  e sull'IVA di ciascun paese e, da ultimo, l'adesione di
  nuovi Stati.
    Per l'Italia, la Commissione Europea ha effettuato una
  stima degli oneri finanziari conseguenti la riforma del
  meccanismo di calcolo delle risorse proprie, evidenziando
  un aumento globale, dal 1995 al 1999, di 1192 milioni di
  ECU.
    Nel dicembre 1994 la Ragioneria generale dello Stato ha
  elaborato un calcolo più aggiornato in base al quale
  risulta un onere aggiuntivo di 975 milioni di ECU, ma è un
  calcolo effettuato prima della svalutazione della lira e
  senza tenere conto dell'adesione dei tre nuovi stati
  membri.  Comunque, quale che sia il calcolo esatto, è certo
  un maggior onere per l'Italia in quanto la base imponibile
  IVA è inferiore al PNL.
    Si è sostenuto che la risorsa IVA essendo basata sui
  consumi è regressiva in quanto più si è ricchi e minore è
  la parte del reddito destinata ai consumi tassati con
  l'IVA.  L'Italia e il Belgio hanno una base imponibile IVA
  pari al 47-48 per cento rispetto al PNL (evasione).  Il
  Parlamento europeo ha espresso perplessità sulla decisione
  in quanto la risorsa IVA è una risorsa comunitaria certa,
  mentre il calcolo del PNL si basa su dati statistici.  Nel
  1988 vi è stata una rivalutazione del PNL italiano del 16
  per cento.  In sede comunitaria ci si sta comunque battendo
  per riformare i criteri contributivi.
 
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