Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126018
ALA0242-0003
Allegato A n. 242 del 20 settembre 1995 (ALA12-242)
(suddiviso in 29 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.6015 dello stampato)
...C1788. TESTIASS
...C1788.
Pag. 6015 ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
ZZALA ZZRES ZZALA200995 ZZALA950920 ZZALA000995 ZZALA000095 ZZALA242 ZZ12 ZZTX
                   (Impiantistica sportiva
                   ed edilizia scolastica).
     1.  I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7
  agosto 1989, n.289, concernenti la definizione dei programmi
  di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1995.
  I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo
  utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo
  lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge
  30 dicembre 1991, n.412.  I mutui a favore di enti locali sono
  assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla
  contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua
  posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di
  interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
  ammortamento a carico degli enti beneficiari.  I mutui a favore
  di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono
  assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli
  interessi.
     2.  Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi
  dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n.
  430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della
  presente legge, possono essere riutilizzate nel termine del 31
  dicembre 1995, secondo le medesime modalità indicate nella
  legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime
  procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei
  relativi mutui, ancorché già concessi.  Il termine di cui
  all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
  398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
  1993, n. 493, è differito al 31 dicembre 1995.
 
DATA=950920 FASCID=ALA12-242 TIPOSTA=ALA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0242 TOTPAG=0028 TOTDOC=0029 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= TX PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=6015 PAGEFIN=6015 SORTRES=9509205 SORTDDL= FASCIDC=12ALA 00242 SORTNAV=59509202 00242 300000 ZZALA242 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati