| (Impiantistica sportiva
ed edilizia scolastica).
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7
agosto 1989, n.289, concernenti la definizione dei programmi
di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1995.
I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo
utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo
lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge
30 dicembre 1991, n.412. I mutui a favore di enti locali sono
assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla
contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua
posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di
interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore
di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono
assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli
interessi.
2. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n.
430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della
presente legge, possono essere riutilizzate nel termine del 31
dicembre 1995, secondo le medesime modalità indicate nella
legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime
procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei
relativi mutui, ancorché già concessi. Il termine di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, è differito al 31 dicembre 1995.
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