| (Interventi nel campo della ricerca).
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
29 novembre 1990, n.366, è differito al 31 dicembre 1996.
2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1^
agosto 1988, n.326, possono essere utilizzati anche negli anni
1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante
contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171, purché a favore di
strutture operanti nel Mezzogiorno.
3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività
scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro
internazionale di fisica teorica di Trieste (ICTP), in attesa
della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo
tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la
concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario
di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire
6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno
1995. Al relativo onere si provvede a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 7706 dello stato di
previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e al medesimo
capitolo 7706 per l'anno 1995.
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