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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126020
ALA0242-0005
Allegato A n. 242 del 20 settembre 1995 (ALA12-242)
(suddiviso in 29 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6016 dello stampato)
...C1788. TESTIASS
...C1788.
...ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Pag. 6016 Art. 3.
ZZALA ZZRES ZZALA200995 ZZALA950920 ZZALA000995 ZZALA000095 ZZALA242 ZZ12 ZZTX
               (Proroghe di termini in materia
                   di pubblica istruzione).
     1.  Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle
  accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per
  l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo 5, comma
  2- bis,  del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  243, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-1995.  Il primo
  aggiornamento delle graduatorie nazionali di cui all'articolo
  8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, degli
  aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori dovrà
  essere completato in tempo utile per il conferimento degli
  incarichi per l'anno scolastico 1996-1997.
     2.  La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della
  legge 5 gennaio 1994, n. 24, si applica anche ai candidati
  ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del
  Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990, pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale,  quarta serie speciale, n.
  56- bis  del 17 luglio 1990.  Restano in ogni caso valide
  le nomine e le assegnazioni già disposte; le nomine dei
  candidati indicati al primo periodo del presente comma hanno
  decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico
  successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
  della presente legge e decorrenza economica dalla data di
  assunzione in servizio, nei limiti dei posti disponibili dopo
  i trasferimenti effettuati per il predetto anno scolastico.
     3.  I docenti che abbiano superato le prove del concorso
  per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli
  del personale direttivo, indetto ai sensi dell'articolo 9,
  comma 1- bis,  del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989,
  n. 417, ancorché ammessi con riserva, possono essere immessi
  nei predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti
  alla data di scadenza prevista dal bando del suddetto
  concorso.  Le immissioni in ruolo sono effettuate ai sensi
  delle norme vigenti alla data di entrata in vigore della
  presente legge, nei posti già assegnati con riserva o comunque
  disponibili.
     4.  La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della
  legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica a tutte le
  graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del
  Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti
  ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, comprese quelle
  approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel
  medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del
  1994.  L'amministrazione scolastica provvederà, in deroga alla
  previgente normativa, alla copertura di tutti i posti di
  ispettore tecnico comunque vacanti e disponibili alla data di
  entrata in vigore della presente legge, utilizzando le
  graduatorie concorsuali di cui al presente comma ad
  esaurimento delle stesse e comunque entro sei mesi dalla data
  di entrata in vigore della presente legge.
     5.  Al comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre
  1993, n. 537, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
  "Per il personale ispettivo, direttivo, docente e
  amministrativo tecnico ausiliario (ATA) della scuola il
  predetto termine rimane immutato, mentre per il personale
  delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i
  conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1^
  novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1^
  ottobre.".
     6.  All'articolo 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1994,
  n. 724, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
       " g- bis) per il personale dei conservatori di
  musica e delle accademie di belle arti e di arte drammatica
  cessato dal servizio a decorrere dal 1^ novembre 1994 e per il
  personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal
  servizio a decorrere dal 1^ ottobre 1994".
     7.  Per il personale del comparto scuola le domande di
  pensionamento anticipato
 
                             Pag. 6017
 
  per i fini di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23
  dicembre 1994, n. 724, si intendono accettate se presentate
  entro il 28 settembre 1994 all'amministrazione scolastica,
  sempre che ricorrano i prescritti requisiti oggettivi e fatto
  salvo quanto previsto dagli articoli 510, comma 5, e 580,
  comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16
  aprile 1994, n. 297.
     8.  La durata in carica dei consigli di circolo e di
  istituto, dei consigli scolastici provinciali, dei consigli
  scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della
  pubblica istruzione e dei consigli direttivi degli Istituti
  regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento
  educativi è prorogata nel limite massimo di un anno, secondo
  termini da stabilire con decreto del Ministro della pubblica
  istruzione.
     9.  All'articolo 59, comma 10, del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono
  soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre
  1994".
 
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