| (Proroghe di termini in materia
di pubblica istruzione).
1. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle
accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per
l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo 5, comma
2- bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
243, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-1995. Il primo
aggiornamento delle graduatorie nazionali di cui all'articolo
8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, degli
aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori dovrà
essere completato in tempo utile per il conferimento degli
incarichi per l'anno scolastico 1996-1997.
2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge 5 gennaio 1994, n. 24, si applica anche ai candidati
ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n.
56- bis del 17 luglio 1990. Restano in ogni caso valide
le nomine e le assegnazioni già disposte; le nomine dei
candidati indicati al primo periodo del presente comma hanno
decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e decorrenza economica dalla data di
assunzione in servizio, nei limiti dei posti disponibili dopo
i trasferimenti effettuati per il predetto anno scolastico.
3. I docenti che abbiano superato le prove del concorso
per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli
del personale direttivo, indetto ai sensi dell'articolo 9,
comma 1- bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989,
n. 417, ancorché ammessi con riserva, possono essere immessi
nei predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti
alla data di scadenza prevista dal bando del suddetto
concorso. Le immissioni in ruolo sono effettuate ai sensi
delle norme vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, nei posti già assegnati con riserva o comunque
disponibili.
4. La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica a tutte le
graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del
Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti
ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, comprese quelle
approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel
medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del
1994. L'amministrazione scolastica provvederà, in deroga alla
previgente normativa, alla copertura di tutti i posti di
ispettore tecnico comunque vacanti e disponibili alla data di
entrata in vigore della presente legge, utilizzando le
graduatorie concorsuali di cui al presente comma ad
esaurimento delle stesse e comunque entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
5. Al comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Per il personale ispettivo, direttivo, docente e
amministrativo tecnico ausiliario (ATA) della scuola il
predetto termine rimane immutato, mentre per il personale
delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i
conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1^
novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1^
ottobre.".
6. All'articolo 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" g- bis) per il personale dei conservatori di
musica e delle accademie di belle arti e di arte drammatica
cessato dal servizio a decorrere dal 1^ novembre 1994 e per il
personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal
servizio a decorrere dal 1^ ottobre 1994".
7. Per il personale del comparto scuola le domande di
pensionamento anticipato
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per i fini di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, si intendono accettate se presentate
entro il 28 settembre 1994 all'amministrazione scolastica,
sempre che ricorrano i prescritti requisiti oggettivi e fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 510, comma 5, e 580,
comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
8. La durata in carica dei consigli di circolo e di
istituto, dei consigli scolastici provinciali, dei consigli
scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione e dei consigli direttivi degli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento
educativi è prorogata nel limite massimo di un anno, secondo
termini da stabilire con decreto del Ministro della pubblica
istruzione.
9. All'articolo 59, comma 10, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono
soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre
1994".
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