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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126021
ALA0242-0006
Allegato A n. 242 del 20 settembre 1995 (ALA12-242)
(suddiviso in 29 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6017 dello stampato)
...C1788. TESTIASS
...C1788.
...ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
ZZALA ZZRES ZZALA200995 ZZALA950920 ZZALA000995 ZZALA000095 ZZALA242 ZZ12 ZZTX
              (Ulteriori disposizioni in materia
                   di pubblica istruzione).
     1.  Gli insegnanti tecnico-pratici fanno parte, a pieno
  titolo, del consiglio di classe di cui all'articolo 5 del
  testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
  n. 297.
     2.  Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
  sono determinate le modalità di formulazione di distinte e
  autonome proposte di voto da parte dei docenti, nel caso di
  insegnamenti svolti in compresenza, ai fini dell'attribuzione
  di un unico voto da parte del consiglio di classe.
     3.  Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto
  previsto dai commi 1 e 2.
     4.  Gli assistenti delle accademie di belle arti fanno
  parte del collegio dei docenti e possono essere chiamati dai
  direttori a far parte delle commissioni d'esame presiedute,
  presso le rispettive istituzioni, dal direttore, da un docente
  di ruolo o da un docente non di ruolo.
     5.  Al testo unico approvato con decreto legislativo 16
  aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
    a)  all'articolo 239, il comma 4 è abrogato;
    b)  all'articolo 251, le parole: "Gli orari ed i
  programmi di insegnamento" sono sostituite dalle seguenti:
  "Gli orari di insegnamento ed i programmi";
    c)  all'articolo 261, comma 2, lettera  a),  dopo
  le parole: "ad istituire", sono inserite le seguenti: "scuole
  o".
     6.  Sono validi, ai soli fini della durata del servizio
  all'estero, i provvedimenti di mantenimento all'estero, per i
  periodi compresi tra il 1^ settembre 1992 e il 31 agosto 1997,
  disposti a favore del personale della scuola ai sensi
  dell'articolo 18, ottavo comma, della legge 25 agosto 1982, n.
  604, e dell'articolo 5, comma 5, della legge 4 luglio 1988, n.
  246, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.  E' data facoltà ai
  soggetti interessati di revocare la domanda di collocamento a
  riposo connessa con il mantenimento in servizio all'estero,
  presentata ai sensi del medesimo articolo 18 della citata
  legge n. 604 del 1982, al fine del conseguimento del
  trattamento minimo di pensione secondo l'ordinamento vigente
  alla scadenza del periodo di mantenimento all'estero.
     7.  Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario di
  ruolo, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle
  istituzioni scolastiche statali alla data del 1^ gennaio
  dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in
  vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del
  personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale ed è
  inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili
  professionali corrispondenti.
     8.  Il personale di ruolo che riveste il profilo
  professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di
  cattedra
 
                             Pag. 6018
 
  appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti
  locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è
  inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.
     9.  L'inquadramento di cui ai commi 7 e 8 avviene secondo
  criteri e modalità fissati con decreto del Ministro
  dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica
  istruzione, del tesoro e per la funzione pubblica, e deve
  essere comunque completato entro il termine del terzo anno
  successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
  della presente legge.
     10.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge
  le dotazioni organiche relative ai posti già occupati con
  personale di segreteria, tecnico e ausiliario dipendente dagli
  enti locali sono determinate secondo i criteri previsti, per
  le qualifiche funzionali corrispondenti, dalla tabella n. 3
  annessa al testo unico approvato con decreto legislativo 16
  aprile 1994, n. 297.  Con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica
  istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
  funzione pubblica, si provvede a stabilire le corrispondenze
  per le qualifiche non previste dalla predetta tabella.
     11.  Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno,
  di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica
  istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione
  nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province
  d'Italia (UPI), è determinato l'ammontare degli oneri
  sostenuti dagli enti locali per il personale di cui ai commi 7
  e 8 nell'anno finanziario precedente a quello in corso alla
  data di entrata in vigore della presente legge.
     12.  A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
  disposizioni di cui ai commi da 7 a 11, si procede, con
  decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
  dell'interno, della pubblica istruzione e per la funzione
  pubblica, alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali
  a favore degli enti locali fino alla misura determinata ai
  sensi del comma 11 e al contestuale incremento dei relativi
  capitoli dello stato di previsione del Ministero della
  pubblica istruzione.
 
DATA=950920 FASCID=ALA12-242 TIPOSTA=ALA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0242 TOTPAG=0028 TOTDOC=0029 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= TX PAGINIZ=0007 RIGINIZ=021 PAGFIN=0008 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=6017 PAGEFIN=6018 SORTRES=9509205 SORTDDL= FASCIDC=12ALA 00242 SORTNAV=59509202 00242 300000 ZZALA242 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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