| (Ulteriori disposizioni in materia
di pubblica istruzione).
1. Gli insegnanti tecnico-pratici fanno parte, a pieno
titolo, del consiglio di classe di cui all'articolo 5 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.
2. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
sono determinate le modalità di formulazione di distinte e
autonome proposte di voto da parte dei docenti, nel caso di
insegnamenti svolti in compresenza, ai fini dell'attribuzione
di un unico voto da parte del consiglio di classe.
3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto
previsto dai commi 1 e 2.
4. Gli assistenti delle accademie di belle arti fanno
parte del collegio dei docenti e possono essere chiamati dai
direttori a far parte delle commissioni d'esame presiedute,
presso le rispettive istituzioni, dal direttore, da un docente
di ruolo o da un docente non di ruolo.
5. Al testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 239, il comma 4 è abrogato;
b) all'articolo 251, le parole: "Gli orari ed i
programmi di insegnamento" sono sostituite dalle seguenti:
"Gli orari di insegnamento ed i programmi";
c) all'articolo 261, comma 2, lettera a), dopo
le parole: "ad istituire", sono inserite le seguenti: "scuole
o".
6. Sono validi, ai soli fini della durata del servizio
all'estero, i provvedimenti di mantenimento all'estero, per i
periodi compresi tra il 1^ settembre 1992 e il 31 agosto 1997,
disposti a favore del personale della scuola ai sensi
dell'articolo 18, ottavo comma, della legge 25 agosto 1982, n.
604, e dell'articolo 5, comma 5, della legge 4 luglio 1988, n.
246, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. E' data facoltà ai
soggetti interessati di revocare la domanda di collocamento a
riposo connessa con il mantenimento in servizio all'estero,
presentata ai sensi del medesimo articolo 18 della citata
legge n. 604 del 1982, al fine del conseguimento del
trattamento minimo di pensione secondo l'ordinamento vigente
alla scadenza del periodo di mantenimento all'estero.
7. Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario di
ruolo, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche statali alla data del 1^ gennaio
dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale ed è
inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili
professionali corrispondenti.
8. Il personale di ruolo che riveste il profilo
professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di
cattedra
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appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti
locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è
inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.
9. L'inquadramento di cui ai commi 7 e 8 avviene secondo
criteri e modalità fissati con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica
istruzione, del tesoro e per la funzione pubblica, e deve
essere comunque completato entro il termine del terzo anno
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
le dotazioni organiche relative ai posti già occupati con
personale di segreteria, tecnico e ausiliario dipendente dagli
enti locali sono determinate secondo i criteri previsti, per
le qualifiche funzionali corrispondenti, dalla tabella n. 3
annessa al testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica, si provvede a stabilire le corrispondenze
per le qualifiche non previste dalla predetta tabella.
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica
istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province
d'Italia (UPI), è determinato l'ammontare degli oneri
sostenuti dagli enti locali per il personale di cui ai commi 7
e 8 nell'anno finanziario precedente a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.
12. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
disposizioni di cui ai commi da 7 a 11, si procede, con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
dell'interno, della pubblica istruzione e per la funzione
pubblica, alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali
a favore degli enti locali fino alla misura determinata ai
sensi del comma 11 e al contestuale incremento dei relativi
capitoli dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione.
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