Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126022
ALA0242-0007
Allegato A n. 242 del 20 settembre 1995 (ALA12-242)
(suddiviso in 29 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.6018 dello stampato)
...C1788. TESTIASS
...C1788.
...ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
ZZALA ZZRES ZZALA200995 ZZALA950920 ZZALA000995 ZZALA000095 ZZALA242 ZZ12 ZZTX
  (Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di
  università o istituti superiori di insegnamento a livello
                       universitario).
     1.  Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
  filiazioni in Italia di università o istituti superiori di
  insegnamento a livello universitario, aventi sede nel
  territorio di Stati esteri e  ivi riconosciute
  giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, a condizione
  che:
    a)  abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato
  in Italia di materie che fanno parte dei programmi didattici
  o di ricerca delle rispettive università o istituti
  superiori;
    b)  gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti
  che siano iscritti alle rispettive università o istituti
  superiori.
     2.  Le filiazioni, prima dell'inizio della loro attività in
  Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno
  ed al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il
  quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello
  statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla
  rappresentanza diplomatica o consolare  italiana competente
  per territorio, idonea a comprovare il possesso dei requisiti
  di cui al comma 1.
     3.  L'attività delle filiazioni si intende autorizzata se
  il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica non adotta alcun provvedimento entro novanta
  giorni dal ricevimento della comunicazione.
     4.  L'autorizzazione determina l'applicabilità delle
  esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8- bis,  del
  decreto-legge 2
 
                             Pag. 6019
 
  marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
  27 aprile 1989, n. 154.
 
DATA=950920 FASCID=ALA12-242 TIPOSTA=ALA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0242 TOTPAG=0028 TOTDOC=0029 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= TX PAGINIZ=0008 RIGINIZ=041 PAGFIN=0009 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=6018 PAGEFIN=6019 SORTRES=9509205 SORTDDL= FASCIDC=12ALA 00242 SORTNAV=59509202 00242 300000 ZZALA242 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati