| (Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di
università o istituti superiori di insegnamento a livello
universitario).
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
filiazioni in Italia di università o istituti superiori di
insegnamento a livello universitario, aventi sede nel
territorio di Stati esteri e ivi riconosciute
giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, a condizione
che:
a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato
in Italia di materie che fanno parte dei programmi didattici
o di ricerca delle rispettive università o istituti
superiori;
b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti
che siano iscritti alle rispettive università o istituti
superiori.
2. Le filiazioni, prima dell'inizio della loro attività in
Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno
ed al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il
quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello
statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente
per territorio, idonea a comprovare il possesso dei requisiti
di cui al comma 1.
3. L'attività delle filiazioni si intende autorizzata se
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica non adotta alcun provvedimento entro novanta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. L'autorizzazione determina l'applicabilità delle
esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8- bis, del
decreto-legge 2
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marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154.
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