| Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente
periodo:
Al comma 8 dell'articolo 272 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: ",
fermo restando il diritto al conferimento di supplenze presso
tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione
in graduatoria".
3. 16.
La Commissione.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2- bis. Ai docenti che hanno partecipato con esito
positivo agli esami di abilitazione indetti con ordinanza
ministeriale n. 395 del 1989, ai quali non è stata
riconosciuta la validità del concorsi a causa della mancanza
valutazione del congedo ordinario estivo, ai fini della
maturazione del servizio richiesto, viene riconosciuto,
qualora conseguito con riserva, il titolo dell'esame di
abilitazione sostenuto.
3. 10.
Nadia Masini.
Sopprimere il comma 3.
3. 15.
La Commissione.
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Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:
purché in fino alla fine del periodo con le seguenti:
abbiano svolto due anni di servizio di preside a qualsiasi
titolo dalla data di scadenza del bando di concorso.
3. 1.
Cola.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: alla
data di scadenza prevista dal bando del suddetto concorso
con le seguenti: alla data di entrata in vigore della
presente legge.
*3. 2.
Cola.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: alla
data di scadenza prevista dal bando del suddetto concorso
con le seguenti: alla data di entrata in vigore della
presente legge.
*3. 5.
Gambale.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: suddetto
concorso inserire le seguenti: o che abbiano comunque
svolto funzioni di preside a qualsiasi titolo, per almeno due
anni, prima della scadenza del bando.
3. 3.
Gambale.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3- bis. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed
esami a presidi, indetti con decreto ministeriale 18 aprile
1990 per la scuola media, con decreto ministeriale 26 aprile
1990 per i licei e istituti magistrali, con decreto
ministeriale 19 aprile 1990 per gli istituti professionali e
con decreto ministeriale 17 aprile 1990 per i licei artistici
ed istituti d'arte, già prorogate dalla legge 11 febbraio
1992, n. 151 e dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, sono ulteriormente prorogate di un biennio.
3. 6.
Burani Procaccini, Aprea.
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. La proroga stabilita dal comma 8 dell'articolo 22 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica a tutte le
graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del
Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti
ministeriali del 23 maggio 1988, 21 giugno 1988 e 28 giugno
1988, comprese quelle approvate in data antecedente al limite
temporale indicato nel predetto articolo di legge.
L'amministrazione scolastica provvede, in deroga alla
previgente normativa, alla copertura di tutti i posti di
ispettore tecnico periferico comunque vacanti e disponibili
fino al 31 dicembre 1997, utilizzando le graduatorie
concorsuali di cui al presente articolo sino ad esaurimento
delle stesse, anche nelle aree intedisciplinari non
corrispondenti al settore concorso.
4- bis. La proroga sopracitata si applica anche a
tutte le graduatorie dei concorsi speciali e pubblici di primo
Dirigente amministrativo e di ragioniere indetti o espletati
dal Ministero della pubblica istruzione successivamente al 1^
gennaio 1988, e fino ad esaurimento delle stesse per copertura
dei posti vacanti e disponibili fino alla data di
pubblicazione del presente provvedimento.
4- ter. Sono considerati idonei coloro i quali, alla
prova orale, abbiano riportato un punteggio di almeno 7/10 o
votazione corrispondente.
3. 9.
Ciocchetti.
Subemendamenti all'emendamento 3. 12.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: 21 giugno
1988, inserire le seguenti: pubblicati, rispettivamente,
nella Gazzetta
Pag. 6021
Ufficiale, quarta serie speciale, n. 90 del 15 novembre
1988 e n. 2 del 10 gennaio 1989.
0. 3. 12. 1.
La Commissione.
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: in
deroga alla vigente normativa.
0. 3. 12. 2.
La Commissione.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La proroga stabilita dal comma 8 dell'articolo 22 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica a tutte le
graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del
Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti
ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, comprese quelle
approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel
predetto articolo. L'amministrazione scolastica provvederà, in
deroga alla vigente normativa, alla copertura di tutti i posti
di ispettore tecnico vacanti e disponibili alla data di
entrata in vigore della presente legge ed entro i limiti delle
singole dotazioni organiche fissate per gradi di scuola e per
settori disciplinari dal Ministero della pubblica istruzione
con il decreto ministeriale del 27 agosto 1992, n. 257,
utilizzando le graduatorie concorsuali di cui al presente
comma e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. 12.
Governo.
Al comma 4, dopo le parole: decreti ministeriali
inserire le seguenti: 6 luglio 1984.
3. 4.
Bordon.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4- bis L'articolo 22, comma 8, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, si applica anche alla graduatoria dei
concorsi speciali per esami e dei concorsi pubblici per titoli
ed esami a posti di primo dirigente amministrativo e di
ragioneria del Ministero della pubblica istruzione, indetti a
decorrere dal 1^ gennaio 1988. L'amministrazione provvede, in
deroga alla vigente normativa, alla copertura di tutti i posti
che risulteranno vacanti e disponibili nella dotazione
organica fissata in esecuzione dell'articolo 31 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le nomine alla qualifica
di dirigente sono conferite utilizzando le graduatorie dei
concorsi secondo la successione temporale delle disponibilità
annuali cui si riferiscono i concorsi medesimi e, nell'ambito
di ciascuna annualità, assegnando alternativamente i posti al
concorso speciale ed al concorso pubblico, a partire dal
concorso speciale.
* 3. 7.
Aprea, Burani Procaccini.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4- bis. L'articolo 22, comma 8, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, si applica anche alle graduatorie dei
concorsi speciali per esami e dei concorsi pubblici per titoli
ed esami a posti di primo dirigente amministrativo e di
ragioneria del Ministero della pubblica istruzione, indetti a
decorrere dal 1^ gennaio 1988. L'amminisrazione provvede, in
deroga alla vigente normativa, alla copertura di tutti i posti
che risulteranno vacanti e disponibili nella dotazione
organica fissata in esecuzione dell'articolo 31 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le nomine alla qualifica
di dirigente sono conferite utilizzando le graduatorie dei
concorsi secondo la successione temporale delle disponibilità
annuali cui si riferiscono i concorsi medesimi e, nell'ambito
di ciascuna annualità, assegnando alternativamente
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i posti al concorso speciale ed al concorso pubblico, a
partire dal concorso speciale.
* 3. 11.
Sbarbati.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6- bis Gli istitutori presso i convitti per sordi
che hanno prestato servizio per trecentosessanta giorni su
posto vacante e che sono stati esclusi dalla graduatoria dei
vincitori del concorso per l'accesso ai ruoli ordinari indetto
con decreto ministeriale 12 luglio 1989 perchè privi del
titolo di specializzazione, vengono inquadrati nei ruoli ed
assegnati, in sede provvisoria, nella stessa sede in cui
prestano servizio su posto vacante. Detti istitutori hanno
l'obbligo di conseguire, pena decadenza, entro un triennio, il
diploma di specializzazione.
3. 8.
Ardica, Napoli, Benedetti Valentini, Aloi, Pitzalis,
Dell'Utri.
Al comma 9, dopo le parole: 31 dicembre 1994
aggiungere le seguenti: nonché le parole: ispettivo
tecnico, direttivo,.
3. 14.
La Commissione.
Al comma 9 aggiungere, in fine, le parole:
Analogamente, nell'articolo 492, comma 1 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
soppresse le parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre
1994".
3. 13.
Governo.
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