| Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:
1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti:
"4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo
consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di
laboratorio, che coadiuvano i docenti delle corrispondenti
materie tecniche e scientifiche. Le proposte di voto per le
valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di
materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti
coadiutori.
4- bis. Gli insegnanti tecnico pratici fanno parte, a
pieno titolo, del consiglio di classe e le proposte di voto
per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie
il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente
formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica,
dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico
viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base delle
proposte formulate nonché degli elementi di giudizio forniti
dai due docenti interessati.
2. Gli assistenti delle accademie di belle arti fanno
parte del collegio dei docenti e delle commissioni di esame
presiedute, presso le rispettive istituzioni, dal direttore o
da un docente di ruolo o non di ruolo.
3. In attuazione di quanto stabilito al punto 2.7
dell'Intesa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, il voto espresso
dall'insegnante di religione cattolica, qualora risulti
determinante, non viene conteggiato e il relativo giudizio
viene iscritto a verbale.
4. 22.
Nadia Masini, Lopedote Gadaleta, Bracci Marinai.
Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:
1. Al testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
"1- bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando
il loro insegnamento si
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svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con
pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le
proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali
relative alle materie il cui insegnamento è svolto in
compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di
rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito
l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal
consiglio di classe sulla base delle proposte formulate,
nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti
interessati";
b) all'articolo 5, comma 4, nel primo periodo, le
parole: "i docenti tecnico-pratici e" e nel secondo periodo le
parole: "i docenti tecnico-pratici o" sono soppresse;
c) all'articolo 213, comma 1, le parole: "e dai
docenti dell'accademia" sono sostituite dalle seguenti: "dai
docenti e dagli assistenti dell'accademia";
d) all'articolo 214, dopo il comma 2, è inserito il
seguente:
"2- bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni
d'esame".
4. 19.
La Commissione.
Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
1. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro
insegnamento si svolge in compresenza, partecipano a pieno
titolo e con pienezza di voto deliberativo ai consigli di
classe di cui all'articolo 5 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e
finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in
compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di
rispettiva competenza didattica, dal singolo docente sentito
l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal
consiglio di classe sulla base delle proposte come sopra
formulato, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due
docenti interessati.
3. E' abrogato il 4 comma dell'articolo 5 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, quanto disposto nei precedenti
commi del presente articolo.
4. 1.
Napoli, Aloi, Benedetti Valentini, Ardica, Pitzalis,
Dell'Utri.
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Tutti i docenti della scuola secondaria superiore,
compresi gli insegnanti tec-nico-pratici, anche quando il loro
insegnamento si svolge in compresenza, partecipano a pieno
titolo e con pienezza di voto deliberativo ai consigli di
classe di cui all'articolo 5 del testo unico delle
disposizionio legislative vigenti in materia di istruzione,
relativa alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e
finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in
compresenza sono automaticamente formulate, per gli ambiti di
rispettiva competenza didattica, dal singolo docente sentito
l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal
consiglio di classe sulla base delle proposte formulate,
nonchè degli elementi di giudizio forniti dai due docenti
interessati.
4. 2.
Napoli, Dell'Utri, Pitzalis, Ardica Sidoti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
partecipando con pienezza di voto deliberativo anche quando il
loro insegnamento si svolge in compresenza.
4. 3.
Scotto di Luzio.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e
finali relative alla materia
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il cui insegnamento è svolto in compresenza sono
autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva
competenza didattica, dal singolo docente sentito l'atro
insegnante. Il voto unico viene asegnato dal consiglio di
classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli
elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.
4. 4.
Scotto di Luzio.
Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
4- bis. All'articolo 485, comma 2, del testo unico
delle disposizioni vigenti in materia d'istruzione, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole:
"nelle scuole elementari statali" sono sostituite dalle
seguenti: "nelle scuole materne statali e nelle scuole
elementari statali".
4- ter. All'articolo 487, comma 1, del citato testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Parimenti
viene valutato per intero il servizio di ruolo prestato nelle
scuole materne e nelle scuole elementari statali in caso di
passaggio dall'uno all'altro ruolo e viceversa".
4. 10.
Aprea, Burani Procaccini.
Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la
seguente:
b- bis) all'articolo 252, il comma 8 è sostituito dal
seguente: "8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti
dell'Istituto e, per gli esami di compimento dei periodi
inferiore e medio e di diploma nei conservatori di musica,
sono integrate da uno o due membri estranei. Esse sono
nominate dal direttore dell'Istituto e sono presiedute dallo
stesso direttore, o da un docente di ruolo o, in mancanza, da
un docente non di ruolo".
4. 18.
Governo.
Sopprimere il comma 6.
4. 15.
Ciocchetti.
Subemendamenti all'emendamento 4. 20 del Governo.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: ovvero di
integrare la domanda stessa, inserire le seguenti: , in
conformità alla normativa vigente,.
0. 4. 20. 1.
La Commissione.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:
secondo l'ordinamento vigente con le seguenti: ad
essi applicabile.
0. 4. 20. 2.
La Commissione.
Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. Sono validi, ai soli fini della durata del servizio
all'estero, i provvedimenti di mantenimento all'estero, per i
periodi compresi tra il 1^ settembre 1992 e il 31 agosto 1997,
disposti a favore del personale della scuola ai sensi
dell'articolo 18, ottavo comma, della legge 25 agosto 1982, n.
604, e dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio
1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
luglio 1988, n. 246, anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Gli
interessati hanno facoltà, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di revocare la domanda
di collocamento a riposo già presentata, ovvero di integrare
la domanda stessa con il riscatto di ulteriore periodo di
servizio pre-ruolo, al fine del conseguimento del trattamento
minimo di pensione secondo l'ordinamento vigente, ferme
restando la cessazione del servizio all'estero e la
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restituzione ai ruoli metropolitani alla data indicata nei
predetti provvedimenti di mantenimento all'estero.
6- bis. Il personale della scuola che avrebbe avuto
titolo, in base alla posizione occupata nelle graduatorie di
cui all'articolo 640 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, compilate per il triennio
1994-1995, 1995-1996 e 1996-1997, alla destinazione
all'estero, e che non potrà ottenere tale destinazione per
effetto di quanto previsto nel comma 6, mantiene tale diritto
anche per l'anno scolastico 1997-1998, con priorità rispetto a
coloro che saranno inseriti nelle successive graduatorie.
4. 20.
Governo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6- bis. In deroga all'articolo 640, comma 12, del
testo unico aprovato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, le graduatorie del personale da destinare all'estero
ai sensi del decreto dei Ministro degli affari esteri e della
pubblica istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 giugno 1993, n. 46, quarta serie speciale, conservano
validità per ulteriori due anni scolastici. All'articolo 8 del
medesimo decreto ministeriale, il comma 5 è soppresso essendo
la materia disciplinata dall'articolo 643 del citato testo
unico.
4. 8.
Burani Procaccini, Aprea.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6- bis. In deroga all'articolo 640, comma 12 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, le graduatorie del personale da destinare all'estero
ai sensi del decreto dei Ministri degli affari esteri e del
Ministro della pubblica istruzione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1993, n. 46, quarta
serie speciale, conservano validità per ulteriori due anni
scolastici.
4. 6.
Napoli, Benedetti Valentini, Aloi, Ardica, Pitzalis,
Dell'Utri.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6- bis. La validità delle graduatorie non esaurite
del concorso indetto con decreto dei Ministri degli affari
esteri e della pubblica istruzione 28 luglio 1992, per la
selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare alle
Istituzioni scolastiche italiane all'estero comprese quelle di
cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e
alle Istituzioni scolastiche ed universitarie estere, è
prorogata di un anno, ossia fino all'anno scolastico
1997/1998, comunque fino al rientro in territorio
metropolitano del personale di cui al comma 6.
4. 9.
Cartelli.
Sostituire i commi da 7 a 12 con i seguenti:
7. La dipendenza funzionale del personale dipendente degli
enti locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche
statali, è attribuita ai dirigenti scolastici per l'intero
ambito delle loro competenze, definite dal contratto
collettivo nazionale di lavoro della relativa area
contrattuale.
8. Per il perseguimento dei fini istituzionali e, in
particolare, per una razionale distribuzione ed utilizzazione
delle risorse strutturali, le scuole di ogni ordine e grado
possono costituire consorzi di servizio mediante delibera
degli organi di gestione interessati.
4. 11.
Aprea, Burani Procaccini.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Il personale di ruolo che riveste il profilo
professionale di insegnante elementare e di insegnante tecnico
pratico o di assistente di cattedra appartenenti al VI
Pag. 6026
livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche statali, è trasferito nei rispettivi
ruoli statali.
4. 16.
Ciocchetti.
Al comma 8, dopo le parole: profilo professionale di
insegnante inserire le seguenti elementare e.
4. 13.
Fuscagni.
Al comma 8, sostituire le parole: è inquadrato nel
ruolo degli insegnanti tecnico-
pratici con le seguenti: è trasferito nei ruoli
statali.
4. 14.
Fuscagni.
Sostituire i commi 9, 10, 11 e 12 con i seguenti:
9. Il trasferimento di personale di cui ai commi 7 e 8, da
completare comunque entro il termine del terzo anno successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, avviene gradualmente, secondo tempi e modalità
da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con i Ministeri dell'interno, del
tesoro e per la funzione pubblica, tenendo conto delle
eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla
razionalizzazione della rete scolastica e della revisione
delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni; in relazione al graduale
trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già
previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle
categorie del personale trasferito.
10. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si procede alla
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli
enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli
stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello
dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le
modalità per la determinazione degli oneri dagli enti locali
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro,
della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione
delle province d'Italia (UPI).
4. 21.
Governo.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9- bis. Al personale direttivo, docente ed assistente
educatore delle scuole ed istituzioni statali particolari
finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, è
riconosciuta, ai fini del trattamento di quescienza, la
maggiorazione di anzianità, pari ad un terzo del periodo di
servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed
istituzioni o sezioni e classi, già concessa con l'articolo 63
della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il predetto beneficio è
riconosciuto, agli stessi fini, al personale docente delle
scuole carcerarie.
4. 12.
Ardica, Napoli, Aloi, Pitzalis, Benedetti Valentini,
Dell'Utri.
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12- bis. I docenti nominati in ruolo per effetto di
partecipazione al concorso per l'accesso ai ruoli provinciali
del personale docente della scuola media statale della
provincia di Brindisi, classe LVII - italiano, storia ed
educazione civica, geografia nella scuola media, di cui alla
legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, ed
al decreto del Ministro della
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pubblica istruzione 3 settembre 1982, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del
15 ottobre 1982, ed indetto con ordinanza ministeriale 4
settembre 1982, bandito dal sovrintendente interregionale per
la Puglia e la Basilicata del 30 ottobre-15 dicembre 1982,
annullato con decisione n. 118/88 del 20 novembre 1987, del
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, mantengono
l'immissione in ruolo conseguita o l'abilitazione conseguente
all'avvenuto superamento degli esami, facendo salvi tutti i
provvedimenti consolidati e conseguenti al superamento del
concorso.
4. 17.
Nadia Masini, Lopedote Gadaleta, Bargone.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
13. Il comma 9 dell'articolo 4, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, è abrogato.
4. 7.
Sbarbati.
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