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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126027
ALA0242-0012
Allegato A n. 242 del 20 settembre 1995 (ALA12-242)
(suddiviso in 29 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.6022 dello stampato)
...C1788. TESTIASS
...C1788.
...EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 4.
ZZALA ZZRES ZZALA200995 ZZALA950920 ZZALA000995 ZZALA000095 ZZALA242 ZZ12 ZZTX
  Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:
     1.  Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16
  aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti:
     "4.  Del consiglio di classe fanno parte a titolo
  consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di
  laboratorio, che coadiuvano i docenti delle corrispondenti
  materie tecniche e scientifiche.  Le proposte di voto per le
  valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di
  materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti
  coadiutori.
     4- bis.  Gli insegnanti tecnico pratici fanno parte, a
  pieno titolo, del consiglio di classe e le proposte di voto
  per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie
  il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente
  formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica,
  dal singolo docente, sentito l'altro insegnante.  Il voto unico
  viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base delle
  proposte formulate nonché degli elementi di giudizio forniti
  dai due docenti interessati.
     2.  Gli assistenti delle accademie di belle arti fanno
  parte del collegio dei docenti e delle commissioni di esame
  presiedute, presso le rispettive istituzioni, dal direttore o
  da un docente di ruolo o non di ruolo.
     3.  In attuazione di quanto stabilito al punto 2.7
  dell'Intesa allegata al decreto del Presidente della
  Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, il voto espresso
  dall'insegnante di religione cattolica, qualora risulti
  determinante, non viene conteggiato e il relativo giudizio
  viene iscritto a verbale.
  4. 22.
  Nadia Masini, Lopedote Gadaleta, Bracci Marinai.
  Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:
     1.  Al testo unico approvato con decreto legislativo 16
  aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
    a)  all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il
  seguente:
     "1- bis.  Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando
  il loro insegnamento si
 
                             Pag. 6023
 
  svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con
  pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe.  Le
  proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali
  relative alle materie il cui insegnamento è svolto in
  compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di
  rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito
  l'altro insegnante.  Il voto unico viene assegnato dal
  consiglio di classe sulla base delle proposte formulate,
  nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti
  interessati";
    b)  all'articolo 5, comma 4, nel primo periodo, le
  parole: "i docenti tecnico-pratici e" e nel secondo periodo le
  parole: "i docenti tecnico-pratici o" sono soppresse;
    c)  all'articolo 213, comma 1, le parole: "e dai
  docenti dell'accademia" sono sostituite dalle seguenti: "dai
  docenti e dagli assistenti dell'accademia";
    d)  all'articolo 214, dopo il comma 2, è inserito il
  seguente:
     "2- bis.  Gli assistenti fanno parte delle commissioni
  d'esame".
  4. 19.
                                              La Commissione.
  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
     1.  Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro
  insegnamento si svolge in compresenza, partecipano a pieno
  titolo e con pienezza di voto deliberativo ai consigli di
  classe di cui all'articolo 5 del testo unico delle
  disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione
  approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
     2.  Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e
  finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in
  compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di
  rispettiva competenza didattica, dal singolo docente sentito
  l'altro insegnante.  Il voto unico viene assegnato dal
  consiglio di classe sulla base delle proposte come sopra
  formulato, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due
  docenti interessati.
     3.  E' abrogato il 4 comma dell'articolo 5 del decreto
  legislativo 16 aprile 1994, quanto disposto nei precedenti
  commi del presente articolo.
  4. 1.
  Napoli, Aloi, Benedetti Valentini, Ardica, Pitzalis,
  Dell'Utri.
     Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
     1.  Tutti i docenti della scuola secondaria superiore,
  compresi gli insegnanti tec-nico-pratici, anche quando il loro
  insegnamento si svolge in compresenza, partecipano a pieno
  titolo e con pienezza di voto deliberativo ai consigli di
  classe di cui all'articolo 5 del testo unico delle
  disposizionio legislative vigenti in materia di istruzione,
  relativa alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
     2.  Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e
  finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in
  compresenza sono automaticamente formulate, per gli ambiti di
  rispettiva competenza didattica, dal singolo docente sentito
  l'altro insegnante.  Il voto unico viene assegnato dal
  consiglio di classe sulla base delle proposte formulate,
  nonchè degli elementi di giudizio forniti dai due docenti
  interessati.
  4. 2.
  Napoli, Dell'Utri, Pitzalis, Ardica Sidoti.
  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  partecipando con pienezza di voto deliberativo anche quando il
  loro insegnamento si svolge in compresenza.
  4. 3.
                                             Scotto di Luzio.
     Sostituire il comma 2 con il seguente:
     2.  Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e
  finali relative alla materia
 
                             Pag. 6024
 
  il cui insegnamento è svolto in compresenza sono
  autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva
  competenza didattica, dal singolo docente sentito l'atro
  insegnante.  Il voto unico viene asegnato dal consiglio di
  classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli
  elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.
  4. 4.
                                             Scotto di Luzio.
     Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
     4- bis.  All'articolo 485, comma 2, del testo unico
  delle disposizioni vigenti in materia d'istruzione, approvato
  con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole:
  "nelle scuole elementari statali" sono sostituite dalle
  seguenti:  "nelle scuole materne statali e nelle scuole
  elementari statali".
     4- ter.  All'articolo 487, comma 1, del citato testo
  unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
  297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Parimenti
  viene valutato per intero il servizio di ruolo prestato nelle
  scuole materne e nelle scuole elementari statali in caso di
  passaggio dall'uno all'altro ruolo e viceversa".
  4. 10.
                                    Aprea, Burani Procaccini.
  Al comma 5, dopo la lettera  b),  inserire la
  seguente:
    b- bis) all'articolo 252, il comma 8 è sostituito dal
  seguente: "8.  Le commissioni d'esame sono composte da docenti
  dell'Istituto e, per gli esami di compimento dei periodi
  inferiore e medio e di diploma nei conservatori di musica,
  sono integrate da uno o due membri estranei.  Esse sono
  nominate dal direttore dell'Istituto e sono presiedute dallo
  stesso direttore, o da un docente di ruolo o, in mancanza, da
  un docente non di ruolo".
  4. 18.
                                                     Governo.
  Sopprimere il comma 6.
  4. 15.
                                                  Ciocchetti.
      Subemendamenti all'emendamento 4. 20 del Governo.
  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:  ovvero di
  integrare la domanda stessa,  inserire le seguenti: ,  in
  conformità alla normativa vigente,.
  0. 4. 20. 1.
                                              La Commissione.
  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:
  secondo l'ordinamento vigente  con le seguenti:  ad
  essi applicabile.
  0. 4. 20. 2.
                                              La Commissione.
     Sostituire il comma 6 con i seguenti:
     6.  Sono validi, ai soli fini della durata del servizio
  all'estero, i provvedimenti di mantenimento all'estero, per i
  periodi compresi tra il 1^ settembre 1992 e il 31 agosto 1997,
  disposti a favore del personale della scuola ai sensi
  dell'articolo 18, ottavo comma, della legge 25 agosto 1982, n.
  604, e dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio
  1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
  luglio 1988, n. 246, anteriormente alla data di entrata in
  vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.  Gli
  interessati hanno facoltà, entro sessanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, di revocare la domanda
  di collocamento a riposo già presentata, ovvero di integrare
  la domanda stessa con il riscatto di ulteriore periodo di
  servizio pre-ruolo, al fine del conseguimento del trattamento
  minimo di pensione secondo l'ordinamento vigente, ferme
  restando la cessazione del servizio all'estero e la
 
                             Pag. 6025
 
  restituzione ai ruoli metropolitani alla data indicata nei
  predetti provvedimenti di mantenimento all'estero.
     6- bis.  Il personale della scuola che avrebbe avuto
  titolo, in base alla posizione occupata nelle graduatorie di
  cui all'articolo 640 del testo unico approvato con decreto
  legislativo 16 aprile 1994, n. 297, compilate per il triennio
  1994-1995, 1995-1996 e 1996-1997, alla destinazione
  all'estero, e che non potrà ottenere tale destinazione per
  effetto di quanto previsto nel comma 6, mantiene tale diritto
  anche per l'anno scolastico 1997-1998, con priorità rispetto a
  coloro che saranno inseriti nelle successive graduatorie.
  4. 20.
                                                     Governo.
  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
     6- bis.  In deroga all'articolo 640, comma 12, del
  testo unico aprovato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
  n. 297, le graduatorie del personale da destinare all'estero
  ai sensi del decreto dei Ministro degli affari esteri e della
  pubblica istruzione pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
  dell'11 giugno 1993, n. 46, quarta serie speciale, conservano
  validità per ulteriori due anni scolastici.  All'articolo 8 del
  medesimo decreto ministeriale, il comma 5 è soppresso essendo
  la materia disciplinata dall'articolo 643 del citato testo
  unico.
  4. 8.
                                    Burani Procaccini, Aprea.
  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
     6- bis.  In deroga all'articolo 640, comma 12 del
  testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
  n. 297, le graduatorie del personale da destinare all'estero
  ai sensi del decreto dei Ministri degli affari esteri e del
  Ministro della pubblica istruzione pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  dell'11 giugno 1993, n. 46, quarta
  serie speciale, conservano validità per ulteriori due anni
  scolastici.
  4. 6.
  Napoli, Benedetti Valentini, Aloi, Ardica, Pitzalis,
  Dell'Utri.
  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
     6- bis.  La validità delle graduatorie non esaurite
  del concorso indetto con decreto dei Ministri degli affari
  esteri e della pubblica istruzione 28 luglio 1992, per la
  selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare alle
  Istituzioni scolastiche italiane all'estero comprese quelle di
  cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e
  alle Istituzioni scolastiche ed universitarie estere, è
  prorogata di un anno, ossia fino all'anno scolastico
  1997/1998, comunque fino al rientro in territorio
  metropolitano del personale di cui al comma 6.
  4. 9.
                                                    Cartelli.
     Sostituire i commi da 7 a 12 con i seguenti:
     7.  La dipendenza funzionale del personale dipendente degli
  enti locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche
  statali, è attribuita ai dirigenti scolastici per l'intero
  ambito delle loro competenze, definite dal contratto
  collettivo nazionale di lavoro della relativa area
  contrattuale.
     8.  Per il perseguimento dei fini istituzionali e, in
  particolare, per una razionale distribuzione ed utilizzazione
  delle risorse strutturali, le scuole di ogni ordine e grado
  possono costituire consorzi di servizio mediante delibera
  degli organi di gestione interessati.
  4. 11.
                                    Aprea, Burani Procaccini.
     Sostituire il comma 8 con il seguente:
     8.  Il personale di ruolo che riveste il profilo
  professionale di insegnante elementare e di insegnante tecnico
  pratico o di assistente di cattedra appartenenti al VI
 
                             Pag. 6026
 
  livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle
  istituzioni scolastiche statali, è trasferito nei rispettivi
  ruoli statali.
  4. 16.
                                                  Ciocchetti.
  Al comma 8, dopo le parole:  profilo professionale di
  insegnante  inserire le seguenti  elementare e.
  4. 13.
                                                    Fuscagni.
     Al comma 8, sostituire le parole:  è inquadrato nel
  ruolo degli insegnanti tecnico-
  pratici  con le seguenti:  è trasferito nei ruoli
  statali.
  4. 14.
                                                    Fuscagni.
     Sostituire i commi 9, 10, 11 e 12 con i seguenti:
     9.  Il trasferimento di personale di cui ai commi 7 e 8, da
  completare comunque entro il termine del terzo anno successivo
  a quello in corso alla data di entrata in vigore della
  presente legge, avviene gradualmente, secondo tempi e modalità
  da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica
  istruzione di concerto con i Ministeri dell'interno, del
  tesoro e per la funzione pubblica, tenendo conto delle
  eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla
  razionalizzazione della rete scolastica e della revisione
  delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare
  ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera  c)  del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
  modificazioni ed integrazioni; in relazione al graduale
  trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già
  previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle
  categorie del personale trasferito.
     10.  A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
  disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si procede alla
  progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli
  enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli
  stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello
  dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le
  modalità per la determinazione degli oneri dagli enti locali
  sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da
  emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro,
  della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite
  l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione
  delle province d'Italia (UPI).
  4. 21.
                                                     Governo.
     Dopo il comma 9, inserire il seguente:
     9- bis.  Al personale direttivo, docente ed assistente
  educatore delle scuole ed istituzioni statali particolari
  finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto
  del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, è
  riconosciuta, ai fini del trattamento di quescienza, la
  maggiorazione di anzianità, pari ad un terzo del periodo di
  servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed
  istituzioni o sezioni e classi, già concessa con l'articolo 63
  della legge 11 luglio 1980, n. 312.  Il predetto beneficio è
  riconosciuto, agli stessi fini, al personale docente delle
  scuole carcerarie.
  4. 12.
  Ardica, Napoli, Aloi, Pitzalis, Benedetti Valentini,
  Dell'Utri.
  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
     12- bis.  I docenti nominati in ruolo per effetto di
  partecipazione al concorso per l'accesso ai ruoli provinciali
  del personale docente della scuola media statale della
  provincia di Brindisi, classe LVII - italiano, storia ed
  educazione civica, geografia nella scuola media, di cui alla
  legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, ed
  al decreto del Ministro della
 
                             Pag. 6027
 
  pubblica istruzione 3 settembre 1982, pubblicata nel
  supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n. 285 del
  15 ottobre 1982, ed indetto con ordinanza ministeriale 4
  settembre 1982, bandito dal sovrintendente interregionale per
  la Puglia e la Basilicata del 30 ottobre-15 dicembre 1982,
  annullato con decisione n. 118/88 del 20 novembre 1987, del
  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, mantengono
  l'immissione in ruolo conseguita o l'abilitazione conseguente
  all'avvenuto superamento degli esami, facendo salvi tutti i
  provvedimenti consolidati e conseguenti al superamento del
  concorso.
  4. 17.
  Nadia Masini, Lopedote Gadaleta, Bargone.
  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
     13.  Il comma 9 dell'articolo 4, della legge 24 dicembre
  1993, n. 537, è abrogato.
  4. 7.
                                                    Sbarbati.
 
DATA=950920 FASCID=ALA12-242 TIPOSTA=ALA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0242 TOTPAG=0028 TOTDOC=0029 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= TX PAGINIZ=0012 RIGINIZ=032 PAGFIN=0017 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=6022 PAGEFIN=6027 SORTRES=9509205 SORTDDL= FASCIDC=12ALA 00242 SORTNAV=59509202 00242 300000 ZZALA242 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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