| La Camera,
in sede di approvazione del disegno di legge A.C. n.
1788;
rilevato che già nel 1971 l'evoluzione della scuola
dell'obbligo ha indotto il Parlamento ad approvare la legge 24
settembre 1971, n. 820, che dava l'avvio alla sperimentazione
della scuola a tempo pieno;
rilevato ancora che successivamente il decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, attribuiva
alle regioni le competenze relative al diritto allo studio e
all'assistenza scolastica;
conseguivano pertanto numerosi provvedimenti regionali
che delegavano questi compiti ai comuni, mentre lo Stato
continuava ad avocare a sé attività di assistenza, così che i
comuni riducevano progressivamente le attività fino allora
svolte, accusando un eccesso di personale sempre meno
utilizzato nelle mansioni per cui era stato assunto;
rilevato ancora che numerose proposte di legge nella
presente e nelle trascorse legislature hanno cercato di
risanare la spinosa questione;
impegna il Governo
ad attuare ogni possibile intervento per il
trasferimento a domanda nei ruoli statali dei circa
quattromila dipendenti interessati;
a ridurre proporzionalmente le relative rimesse statali
alle regioni.
(9/1788/2)
Scalisi, Domenico Antonio Basile, Cecconi, Napoli,
Fuscagni, Aprea, Burani Procaccini, Ciocchetti, Vietti.
N.B. (La parte dispositiva dell'ordine del giorno
Scalisi ed altri n. 9/1788/2 è stata modificata nel corso
della seduta nel modo seguente:
impegna il Governo
ad attuare ogni possibile intervento per il
trasferimento di detto personale, a domanda, nei ruoli
statali, previa verifica della consistenza, della
qualificazione, dei requisiti e della compatibilità economica,
e in relazione a quanto previsto dalla legge di riforma della
scuola elementare).
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