| La Camera,
in sede di approvazione del disegno di legge A.C. n.
1788;
preso atto che il comma 8 dell'articolo 3 proroga di un
anno la durata in carica dei consigli di circolo e di
istituto, dei consigli scolastici provinciali, dei consigli
scolastici distrettuali;
rilevato che attualmente, per le previste procedure
complesse, lo svolgimento delle elezioni ed il funzionamento
degli organi collegiali della scuola hanno evidenziato
disfunzioni gravi che hanno compromesso la rappresentanza
delle componenti docenti, non docenti, genitori ed alunni,
impegna il Governo
a stabilire, con apposito regolamento da emanarsi entro 30
giorni dalla data di approvazione del disegno di legge AC n.
1788 ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 400, norme semplificate e
procedure snelle per lo svolgimento agile e funzionale delle
elezioni per gli organi collegiali della scuola, con
consequenziale soppressione del capo VI, articoli da 30 a 43
del decreto legislativo n. 297 del 1994.
(9/1788/5)
Aprea, Sigona, Burani Procaccini.
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