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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126051
SMC0215-0007
Bollettino Giunte e Commissioni n. 215 del 21 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-215)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.11 dello stampato)
                             Pag. 11
 
                  II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
IN SEDE REDIGENTE
C102; C150; C644; C990; C1076; C1572; C1938; C1982; C2048; C2119; C2322; C2571; C2576. LAVCOMM
C102; C150; C644; C990; C1076; C1572; C1938; C1982; C2048; C2119; C2322; C2571; C2576.
Proposte di legge: SCALIA: Norme contro la violenza sessuale a tutela della dignità della persona e istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (102). (Parere della I, della V e della XII Commissione). LIA: Istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (150). (Parere della I, della V e della XII Commissione). MUSSOLINI: Modifiche agli articoli 520 e 541 del codice penale, in materia di delitti contro la moralità pubblica e il buon costume commessi da pubblico ufficiale (644). (Parere della I Commissione). BASSI LAGOSTENA ed altri: Norme per la tutela della libertà sessuale (990). (Parere della I, della VII e della XII Commissione). MAZZUCA e POZZA TASCA: Nuove norme a tutela della persona contro la violenza sessuale (1076). (Parere della I e della XII Commissione). GRITTA GRAINER ed altri: Delitti contro la libertà sessuale (1572). (Parere della I e della XII Commissione). NAPOLI ed altri: Nuove norme sulla violenza sessuale e istituzione del fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (1938). (Parere della I, della V e della XII Commissione). MUSSOLINI e VINCENZO BASILE: Norme in materia di delitti contro la libertà sessuale (1982). (Parere della I e della XII Commissione). COMMISSO ed altri: Istituzione del fondo per i centri di sostegno e di accoglienza alle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (2048). (Parere della I e della V Commissione). MOIOLI VIGANO' ed altri: Nuovo norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale (2119). (Parere della I e della XII Commissione). ALIPRANDI: Modifiche al codice penale per la tutela della libertà sessuale (2322). (Parere della I e della XII Commissione). NAPOLI ed altri: Nuove norme contro la violenza sessuale (2571). (Parere della I e della XII Commissione). Pag. 12 AMICI ed altri: Norme contro la violenza sessuale (2576). (Parere della I e della XII Commissione).
(Seguito della discussione e rinvio).
Tiziana MAIOLO, presidente. Alberto SIMEONE. Gianfranco ANEDDA. Luigi SARACENI. Anna FINOCCHIARO FIDELBO. Dopo che Alessandra MUSSOLINI. Ernesto STAJANO. Alessandra MUSSOLINI. giustizia Edilberto RICCIARDI. Dopo che Carole BEEBE TARANTELLI. Dopo che Anna FINOCCHIARO FIDELBO. Patrizia TOIA. Felice SCERMINO. Rosanna MORONI. Adriano VIGNALI. Dopo interventi di Alessandra MUSSOLINI. Dopo un intervento di Tiziana MAIOLO, presidente. Dopo un intervento di Alberta DE SIMONE.
Giovedì 21 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC210995 ZZSMC950921 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC215 ZZ12 ZZD ZZC2 ZZRG ZZHH ZZII ZZFF
       La Commissione prosegue la discussione delle abbinate
  proposte di legge.
 
     Tiziana MAIOLO,  presidente,  avverte che è stato
  richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna
  sia assicurata anche attraverso la trasmissione degli stessi
  mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.  Ne dispone
  l'attivazione ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del
  regolamento.
     Ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha
  approvato in un nuovo testo gli articoli 3 e 4 del
  provvedimento.  Si proseguirà quindi con la discussione degli
  articoli aggiuntivi all'articolo 4, già pubblicati nel
  Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari
  di ieri.
     Avverte, infine, che la Commissione è stata autorizzata ad
  iniziare la seduta, pur in concomitanza con la fase finale dei
  lavori dell'Assemblea, dove peraltro non sono previste
  votazioni, e previa verifica che non vi siano obiezioni in tal
  senso.
 
     Alberto SIMEONE (gruppo AN) non esprime obiezioni
  formali allo svolgimento della seduta in concomitanza con i
  lavori dell'Assemblea, pur rilevando che l'odierna seduta
  dell'Assemblea è stata assai delicata e che, in linea
  generale, è bene evitare sovrapposizioni fra sedute d'Aula e
  di Commissione.
 
     Tiziana MAIOLO,  presidente,  dopo aver ricordato
  che il provvedimento risulta calendarizzato in Aula per la
  giornata di giovedì 28 settembre prossimo, sottolinea
  l'esigenza che la Commissione utilizzi tutti gli spazi
  disponibili al fine di concludere la discussione in tempo
  utile.  Constata dunque che non vi sono obiezioni a che la
  Commissione prosegua i propri lavori.
 
     Gianfranco ANEDDA (gruppo AN) illustra i propri
  articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02 che hanno una valenza politica
  poiché sono finalizzati a mantenere nel codice penale le
  fattispecie del ratto a fine di libidine e della corruzione di
  minorenne.  Sottolinea che la norma penalistica sul sequestro
  di persona non assicura una adeguata tutela dei minori rapiti
  a fini di libidine, delitto per il quale occorre assicurare
  una adeguata sanzione.  Dunque, sia pure con una nuova
  formulazione rispetto al codice vigente, il delitto di ratto a
  fine di libidine deve essere mantenuto.  Ancora più importante,
  poi, è mantenere una norma per reprimere i fatti di corruzione
  di minorenni.
 
     Luigi SARACENI (gruppo progressisti-federativo) domanda
  se non siano da ritenere preclusi gli articoli aggiuntivi 4.01
  e 4.02, in forza dell'approvazione dell'articolo 1 del
  provvedimento, già approvato dalla Commissione, che ha
  abrogato il capo 1 del titolo nove del libro secondo e gli
  articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale.  Tra i
  reati abrogati rientrano, appunto, il ratto a fine di libidine
  e la corruzione di minori: la Commissione non può reintrodurre
  reati che ha già deliberato di abolire.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO (gruppo
  progressisti-federativo) condivide il dubbio del deputato
  Saraceni sulla possibile preclusione degli articoli aggiuntivi
  4.01 e 4.02.  Rileva poi che il contesto culturale attuale
  risulta assai diverso da quello che ha caratterizzato
  l'elaborazione del codice Rocco, che prevedeva appunto le
  fattispecie del fatto a fini di libidine e corruzione di
  minorenne.  Nella nuova logica, la norma applicabile per la
  fattispecie del ratto a fini di libidine è quella del
  sequestro di persona, che reprime adeguatamente tale delitto.
  Di qui la propria contrarietà circa l'articolo aggiuntivo
  4.01.  Rileva, poi, che la materia recata dall'articolo
  aggiuntivo 4.02 potrebbe essere opportunamente regolata in
  altra sede.
 
     Dopo che Alessandra MUSSOLINI (gruppo alleanza
  nazionale),  relatore,  ha rilevato che effettivamente
  l'approvazione degli articoli 1 e 2 del provvedimento potrebbe
  far ritenere preclusi gli articoli
 
                              Pag. 13
 
  aggiuntivi 4.01 e 4.02, Augusta BASSI LAGOSTENA (gruppo
  federalisti e liberaldemocratici) fa presente che
  l'approvazione degli articoli 1 e 2 ha un significato
  politico, che determina la eliminazione del reato del ratto a
  fini di libidine dal nostro ordinamento, volendo ricomprendere
  tale illecito nel delitto di sequestro di persona.
     Non ritiene poi che il provvedimento in discussione in
  materia di violenza sessuale costituisca la sede idonea per
  disciplinare la materia della corruzione di minorenne.
 
     Ernesto STAJANO (gruppo misto) non condivide le
  considerazioni formulate dai colleghi circa la possibile
  preclusione degli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02, visto anche
  il fatto che tali articoli aggiuntivi dettano una disciplina
  nuova e diversa rispetto a quella dei reati di ratto a fine di
  libidine e di corruzione di minorenne previsti dal codice
  vigente.  Se da una parte la denominazione di tali reati può
  apparire anche obsoleta, dall'altra i fatti illeciti
  considerati sono assai gravi.  In ogni caso, non vorrebbe che
  si desse l'impressione di una depenalizzazione del ratto a
  fine di libidine e della corruzione di minorenne.  Rinviare ad
  un altro provvedimento la disciplina di tali delicate
  fattispecie sarebbe inopportuno.
 
     Tiziana MAIOLO,  presidente,  rispondendo ai
  rilievi formulati circa l'eventuale preclusione degli articoli
  aggiuntivi 4.01 e 4.02 a seguito dell'approvazione degli
  articoli 1 e 2 del provvedimento, rileva che gli articoli 1 e
  2 hanno a suo giudizio un carattere di norme esclusivamente
  sistematiche, essendo volti a trasferire una serie di
  fattispecie penali dal titolo del codice penale dedicato ai
  reati contro la moralità pubblica al titolo del codice
  concernente i reati contro la persona.  In altri termini, gli
  articoli 1 e 2 del provvedimento già approvati dalla
  Commissione, non esprimono un giudizio sul merito delle
  singole fattispecie delittuose.  In tal senso non sussistono le
  condizioni per considerare preclusi gli articoli aggiuntivi
  4.01 e 4.02.
 
     Alessandra MUSSOLINI (gruppo AN), esprime una
  valutazione non favorevole sul merito dell'articolo aggiuntivo
  4.01, e ritiene che la materia recata dall'articolo aggiuntivo
  4.02 potrebbe essere disciplinata nell'ambito dell'articolo 5
  del provvedimento.  Propone pertanto di accantonare la
  discussione degli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02, in modo da
  pervenire ad una elaborazione dell'articolo 5 che tenga conto,
  se del caso, del contenuto di tali articoli aggiuntivi e, in
  particolare, del secondo di essi.
 
     Il sottosegretario di Stato per la grazia e la
  giustizia Edilberto RICCIARDI concorda con la proposta di
  accantonare gli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02 testé
  formulata dal relatore.  Se è vero, infatti, che il ratto a
  fine di libidine può essere ricompreso nella fattispecie del
  sequestro di persona, e che, dunque, può essere inutile
  mantenere il ratto per libidine come reato a sé, bisognerebbe
  invece tentare di ricomprendere nell'ambito dell'articolo 5
  l'ipotesi di atti sessuali compiuti intenzionalmente alla
  presenza di minori, per evitare che un tale comportamento,
  soppresso il reato di corruzione di minorenni previsto dal
  codice vigente, possa essere non sanzionato.
 
     Dopo che Carole BEEBE TARANTELLI (gruppo
  progressisti-federativo) ha condiviso le considerazioni del
  rappresentante del Governo, Tiziana MAIOLO,  presidente,
  concorda sull'opportunità di prevedere una fattispecie che
  tuteli i minori che assistono ad atti sessuali, purché sia
  chiaro che il reato sussiste solo se vi è l'intenzione di far
  assistere il minore all'atto.
 
     Dopo che Anna FINOCCHIARO FIDELBO (gruppo
  progressisti-federativo) ha rilevato che effettivamente
  occorre sanzionare solo chi intenzionalmente fa assistere i
  minori ad atti sessuali, Gianfranco ANEDDA (gruppo AN) è
  disponibile a che la Commissione proceda all'accantonamento
  dei propri articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02, così da regolare
  la materia ivi recata nell'ambito dell'articolo 5.  Chiede però
 
                              Pag. 14
 
  che, ove in tale sede fossero respinti emendamenti
  eventualmente elaborati volti a disciplinare la materia
  prevista dai propri articoli aggiuntivi, ciò non sia inteso
  come preclusione della votazione sugli articoli aggiuntivi
  4.01 e 4.02.
 
     Tiziana MAIOLO,  presidente,  precisa che,
  nell'ambito delle votazioni degli emendamenti riferiti
  all'articolo 5, si eviterà di determinare preclusioni che
  possano impedire la votazione degli articoli aggiuntivi 4.01 e
  4.02, qualora la materia ivi recata non sia recepita
  dall'articolo 5.
 
     Alberto SIMEONE (gruppo AN) concorda sull'opportunità
  di accantonare gli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02.  Rileva
  peraltro che la fattispecie recata dall'articolo aggiuntivo
  4.01 in materia di ratto a fine di libidine risulta assai
  diversa da quanto previsto all'articolo 605 del codice penale
  concernente il sequestro di persona.  In ogni caso occorre
  prevedere norme adeguate per tutelare in maniera congrua i
  minori.
 
     Patrizia TOIA (gruppo PPI) ritiene che il contenuto
  dell'articolo aggiuntivo 4.02 in materia di corruzione di
  minorenne dovrebbe essere tenuto presente nella elaborazione
  del provvedimento, visto che questo è finalizzato proprio a
  tutela della libertà della persona, con una particolare
  attenzione per i minori.
     La Commissione, accogliendo la proposta del relatore,
  delibera di accantonare gli articoli aggiuntivi Anedda 4.01 e
  4.02.
     Si passa alla discussione dell'articolo 5, cui risultano
  presentati emendamenti.
 
     Alessandra MUSSOLINI (gruppo alleanza nazionale)
  illustra il contenuto del proprio emendamento 5. 14, che tiene
  conto dell'esito dei lavori del Comitato ristretto,
  evidenziando, per altro, alcuni punti problematici che ancora
  sussistono.  In particolare rileva che, alla luce di tale
  testo, si punisce soltano il minore con più di quattordici
  anni che compie atti sessuali con minorenne.  Non è poi punito
  l'atto sessuale compiuto dall'estraneo maggiorenne con minori
  di anni sedici.  Chiede quindi alla Commissione di esprimersi
  su tali questioni.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO (gruppo
  progressisti-federativo) condivide i rilievi del relatore sui
  problemi che ancora caratterizzano il testo dell'articolo 5.
  Preannuncia poi il ritiro del proprio emendamento 5. 2, la cui
  formulazione, ad una successiva riconsiderazione, appare
  incongrua.  Raccomanda invece l'approvazione del proprio
  emendamento 5. 3, in forza del quale non sono punibili gli
  atti consensuali tra minorenni che abbiano compiuto gli anni
  tredici.  Occorre evitare che il provvedimento in esame vada a
  disciplinare aspetti della sessualità fra adolescenti: il
  minore va tutelato quando si trovi in situazioni di disparità,
  cioè nel caso di rapporti sessuali con persone adulte.  Ancora,
  domanda se non sia bene, proprio in nome della tutela della
  sfera sessuale degli adolescenti, prevedere per gli atti
  sessuali fra minorenni il meccanismo della querela da parte
  della famiglia, per evitare eccessive automaticità e ponderare
  effettivamente le situazioni in cui la violenza presunta non è
  ipotizzabile.
 
     Felice SCERMINO (gruppo progressisti-federativo)
  sottolinea l'esigenza di tener conto, nella disciplina della
  materia, dei rapporti sessuali spontanei che si sviluppano tra
  i minori.  Occorre evitare che nella fattispecie della violenza
  sessuale presunta siano contemplati casi in cui non si
  configura una lesione della libertà sessuale del minore.  La
  violenza presunta non può ritenersi automatica, nel caso di
  sessualità fra minori.  Peraltro l'emendamento 5. 3 non appare
  del tutto soddisfacente e andrebbe migliorato.
 
     Rosanna MORONI (gruppo rifondazione
  comunista-progressisti) esprime notevoli perplessità sul testo
  del provvedimento come viene emergendo dal lavoro della
  Commissione, giacché esso non tiene conto di tutte le
  questioni effettivamente sul tappeto.  La discussione delle
  proposte
 
                              Pag. 15
 
  di legge ha fatto emergere una non reale convergenza sulle
  diverse tematiche.  In particolare esprime forti dubbi su
  quanto previsto, nel testo in esame, in materia di sessualità
  tra minori, sul meccanismo della procedibilità a querela di
  parte e d'ufficio, sugli accertamenti medici per
  l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili.  E'
  illusorio che l'approvazione del provvedimento possa cambiare
  la realtà sociale: bisognerebbe intervenire sullo svolgimento
  dei processi, nella scuola, nella famiglia, nel campo
  dell'informazione.  Il suo gruppo richiede una sospensione
  dell'esame del provvedimento in vista di un ulteriore
  approfondimento, alla luce delle divisioni che si stanno
  manifestando su questioni sostanziali.  L'unico dato da tutti
  condiviso è lo spostamento dei reati in materia di violenza
  sessuale dal titolo del codice penale dedicato ai delitti
  contro la moralità pubblica e il buoncostume a quello dei
  reati contro la persona.  Preannuncia comunque il ritiro di
  tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo.
 
     Alessandra MUSSOLINI (gruppo alleanza nazionale)
  propone una sospensione della seduta al fine di pervenire alla
  formulazione di un emendamento interamente sostitutivo
  dell'articolo 5 che tenga conto dell'esito del dibattito
  finora svoltosi, in particolare per quanto concerne due
  questioni: la non punibilità degli atti sessuali consensuali
  tra minorenni che abbiano compiuto gli anni tredici e
  l'ipotesi di atti sessuali compiuti intenzionalmente alla
  presenza di minori.
 
     Tiziana MAIOLO,  presidente,  concordando con la
  Commissione, sospende la seduta.
 
     La seduta, sospesa alle 16,55, è ripresa alle
  17,25.
 
     Adriano VIGNALI (gruppo progressisti-federativo) rileva
  che il provvedimento in discussione, inizialmente snello nella
  sua formulazione, si sta appesantendo disciplinando in materia
  troppo vincolante la materia: conseguentemente le posizioni
  delle diverse parti politiche si stanno allontanando.
 
     Dopo interventi di Alessandra MUSSOLINI (gruppo
  alleanza nazionale) e di Carole BEEBE TARANTELLI (gruppo
  progressisti-federativo), Tiziana MAIOLO,  presidente,
  sospende nuovamente la seduta per consentire il raggiungimento
  di una convergenza sull'articolo 5.
 
     La seduta, sospesa alle 17,35, è ripresa alle
  17,55.
 
     Alessandra MUSSOLINI (gruppo alleanza nazionale),
  relatore,  tenuto conto degli esiti del dibattito e dei
  vari rilievi formulati, fa presente che l'articolo 5 del
  provvedimento, che intende introdurre l'articolo
  609- quater  del codice penale concernenti il compimento
  di atti sessuali con minorenni, potrebbe essere così
  riformulato: "Soggiace alla pena stabilita dall'articolo
  690- bis  chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in
  detto articolo, compie atti sessuali: 1. con una persona
  minore di anni quattordici; 2. con un persona minore di anni
  sedici di cui sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il
  tutore, o che gli sia affidata per ragioni di cura, di
  educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; 3. con
  una persona minore di anni sedici con la quale sussista una
  relazione di parentela, diversa da quella di cui al numero 2,
  di affinità o domestica.  Se la persona offesa non ha compiuto
  gli anni dieci, si applica la pena di cui all'articolo
  609- ter,  secondo comma.  Non sono punibili gli atti
  sessuali tra persone minorenni che abbiano compiuto gli anni
  sedici.  E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
  chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di
  anni tredici facendola intenzionalmente assistere".
     Auspica che si possa pervenire ad una formulazione di un
  emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5 su cui si
  possa registrare una significativa convergenza da parte della
  Commissione.  Su queste basi richiederebbe il ritiro di tutti
 
                              Pag. 16
 
  gli altri emendamenti presentati a tale articolo.
 
     Dopo un intervento di Tiziana MAIOLO,  presidente,
  Alberta DE SIMONE (gruppo progressisti-federativo) ritiene che
  nell'ambito dell'articolo 5 potrebbe essere ricompresa la
  fattispecie della persona che ha un rapporto di coabitazione
  con il minore che subisce atti sessuali.
 
     Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale) propone
  di rinviare il seguito della discussione del provvedimento ad
  altra seduta, per approfondire la portata della nuova
  formulazione suggerita dal relatore in ordine all'articolo 5.
  D'altra parte, l'articolo 5 è uno dei punti più delicati del
  provvedimento.
 
     Dopo un intervento di Alberta DE SIMONE (gruppo
  progressisti-federativo) Ernesto STAJANO (gruppo misto), pur
  manifestando la propria disponibilità a proseguire la
  discussione del provvedimento fino a tardi nella seduta
  odierna, condivide la proposta del rinvio formulata dal
  deputato Anedda, poiché il testo dell'articolo 5, anche come
  da ultimo ipotizzato dal relatore, richiede approfondimento e
  perfezionamenti.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO (gruppo
  progressisti-federativo), condividendo quanto affermato in
  precedenza dal deputato Vignali circa l'inopportunità di
  appesantire il provvedimento con norme troppo dettagliate,
  ricorda che l'esigenza principale è quella di tutelare quei
  soggetti più deboli, che hanno rapporti sessuali in situazione
  di disparità.  Occorre anche evitare un'eccessiva invasione del
  diritto penale nella disciplina delle relazioni sessuali fra
  minori.  Infine, è tema da approfondire quello degli atti
  sessuali con i minori di persona non avente rapporti di
  parentela ma convivente nella famiglia.
 
     Tiziana MAIOLO,  presidente,  preso atto che nella
  seduta odierna non si è ancora registrata una sufficiente
  convergenza in ordine all'articolo 5 del provvedimento, ed
  auspicata una soluzione unitaria in tal senso, concordando la
  Commissione, rinvia il seguito della discussione del
  provvedimento alla seduta di martedì 26 settembre 1995, alle
  ore 15,30.
 
     La seduta termina alle 18,10.
 
DATA=950921 FASCID=SMC12-215 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=02 SEDE=RG NSTA=0215 TOTPAG=0090 TOTDOC=0047 NDOC=0007 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C2 D PAGINIZ=0011 RIGINIZ=001 PAGFIN=0016 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=16 SORTRES=9509213 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00215 SORTNAV=59509210 00215 b00000 ZZSMC215 NDOC0007 TIPDOCB DOCTIT0007 NDOC0007



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