| La Commissione prosegue la discussione delle abbinate
proposte di legge.
Tiziana MAIOLO, presidente, avverte che è stato
richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna
sia assicurata anche attraverso la trasmissione degli stessi
mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone
l'attivazione ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del
regolamento.
Ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha
approvato in un nuovo testo gli articoli 3 e 4 del
provvedimento. Si proseguirà quindi con la discussione degli
articoli aggiuntivi all'articolo 4, già pubblicati nel
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari
di ieri.
Avverte, infine, che la Commissione è stata autorizzata ad
iniziare la seduta, pur in concomitanza con la fase finale dei
lavori dell'Assemblea, dove peraltro non sono previste
votazioni, e previa verifica che non vi siano obiezioni in tal
senso.
Alberto SIMEONE (gruppo AN) non esprime obiezioni
formali allo svolgimento della seduta in concomitanza con i
lavori dell'Assemblea, pur rilevando che l'odierna seduta
dell'Assemblea è stata assai delicata e che, in linea
generale, è bene evitare sovrapposizioni fra sedute d'Aula e
di Commissione.
Tiziana MAIOLO, presidente, dopo aver ricordato
che il provvedimento risulta calendarizzato in Aula per la
giornata di giovedì 28 settembre prossimo, sottolinea
l'esigenza che la Commissione utilizzi tutti gli spazi
disponibili al fine di concludere la discussione in tempo
utile. Constata dunque che non vi sono obiezioni a che la
Commissione prosegua i propri lavori.
Gianfranco ANEDDA (gruppo AN) illustra i propri
articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02 che hanno una valenza politica
poiché sono finalizzati a mantenere nel codice penale le
fattispecie del ratto a fine di libidine e della corruzione di
minorenne. Sottolinea che la norma penalistica sul sequestro
di persona non assicura una adeguata tutela dei minori rapiti
a fini di libidine, delitto per il quale occorre assicurare
una adeguata sanzione. Dunque, sia pure con una nuova
formulazione rispetto al codice vigente, il delitto di ratto a
fine di libidine deve essere mantenuto. Ancora più importante,
poi, è mantenere una norma per reprimere i fatti di corruzione
di minorenni.
Luigi SARACENI (gruppo progressisti-federativo) domanda
se non siano da ritenere preclusi gli articoli aggiuntivi 4.01
e 4.02, in forza dell'approvazione dell'articolo 1 del
provvedimento, già approvato dalla Commissione, che ha
abrogato il capo 1 del titolo nove del libro secondo e gli
articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale. Tra i
reati abrogati rientrano, appunto, il ratto a fine di libidine
e la corruzione di minori: la Commissione non può reintrodurre
reati che ha già deliberato di abolire.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO (gruppo
progressisti-federativo) condivide il dubbio del deputato
Saraceni sulla possibile preclusione degli articoli aggiuntivi
4.01 e 4.02. Rileva poi che il contesto culturale attuale
risulta assai diverso da quello che ha caratterizzato
l'elaborazione del codice Rocco, che prevedeva appunto le
fattispecie del fatto a fini di libidine e corruzione di
minorenne. Nella nuova logica, la norma applicabile per la
fattispecie del ratto a fini di libidine è quella del
sequestro di persona, che reprime adeguatamente tale delitto.
Di qui la propria contrarietà circa l'articolo aggiuntivo
4.01. Rileva, poi, che la materia recata dall'articolo
aggiuntivo 4.02 potrebbe essere opportunamente regolata in
altra sede.
Dopo che Alessandra MUSSOLINI (gruppo alleanza
nazionale), relatore, ha rilevato che effettivamente
l'approvazione degli articoli 1 e 2 del provvedimento potrebbe
far ritenere preclusi gli articoli
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aggiuntivi 4.01 e 4.02, Augusta BASSI LAGOSTENA (gruppo
federalisti e liberaldemocratici) fa presente che
l'approvazione degli articoli 1 e 2 ha un significato
politico, che determina la eliminazione del reato del ratto a
fini di libidine dal nostro ordinamento, volendo ricomprendere
tale illecito nel delitto di sequestro di persona.
Non ritiene poi che il provvedimento in discussione in
materia di violenza sessuale costituisca la sede idonea per
disciplinare la materia della corruzione di minorenne.
Ernesto STAJANO (gruppo misto) non condivide le
considerazioni formulate dai colleghi circa la possibile
preclusione degli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02, visto anche
il fatto che tali articoli aggiuntivi dettano una disciplina
nuova e diversa rispetto a quella dei reati di ratto a fine di
libidine e di corruzione di minorenne previsti dal codice
vigente. Se da una parte la denominazione di tali reati può
apparire anche obsoleta, dall'altra i fatti illeciti
considerati sono assai gravi. In ogni caso, non vorrebbe che
si desse l'impressione di una depenalizzazione del ratto a
fine di libidine e della corruzione di minorenne. Rinviare ad
un altro provvedimento la disciplina di tali delicate
fattispecie sarebbe inopportuno.
Tiziana MAIOLO, presidente, rispondendo ai
rilievi formulati circa l'eventuale preclusione degli articoli
aggiuntivi 4.01 e 4.02 a seguito dell'approvazione degli
articoli 1 e 2 del provvedimento, rileva che gli articoli 1 e
2 hanno a suo giudizio un carattere di norme esclusivamente
sistematiche, essendo volti a trasferire una serie di
fattispecie penali dal titolo del codice penale dedicato ai
reati contro la moralità pubblica al titolo del codice
concernente i reati contro la persona. In altri termini, gli
articoli 1 e 2 del provvedimento già approvati dalla
Commissione, non esprimono un giudizio sul merito delle
singole fattispecie delittuose. In tal senso non sussistono le
condizioni per considerare preclusi gli articoli aggiuntivi
4.01 e 4.02.
Alessandra MUSSOLINI (gruppo AN), esprime una
valutazione non favorevole sul merito dell'articolo aggiuntivo
4.01, e ritiene che la materia recata dall'articolo aggiuntivo
4.02 potrebbe essere disciplinata nell'ambito dell'articolo 5
del provvedimento. Propone pertanto di accantonare la
discussione degli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02, in modo da
pervenire ad una elaborazione dell'articolo 5 che tenga conto,
se del caso, del contenuto di tali articoli aggiuntivi e, in
particolare, del secondo di essi.
Il sottosegretario di Stato per la grazia e la
giustizia Edilberto RICCIARDI concorda con la proposta di
accantonare gli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02 testé
formulata dal relatore. Se è vero, infatti, che il ratto a
fine di libidine può essere ricompreso nella fattispecie del
sequestro di persona, e che, dunque, può essere inutile
mantenere il ratto per libidine come reato a sé, bisognerebbe
invece tentare di ricomprendere nell'ambito dell'articolo 5
l'ipotesi di atti sessuali compiuti intenzionalmente alla
presenza di minori, per evitare che un tale comportamento,
soppresso il reato di corruzione di minorenni previsto dal
codice vigente, possa essere non sanzionato.
Dopo che Carole BEEBE TARANTELLI (gruppo
progressisti-federativo) ha condiviso le considerazioni del
rappresentante del Governo, Tiziana MAIOLO, presidente,
concorda sull'opportunità di prevedere una fattispecie che
tuteli i minori che assistono ad atti sessuali, purché sia
chiaro che il reato sussiste solo se vi è l'intenzione di far
assistere il minore all'atto.
Dopo che Anna FINOCCHIARO FIDELBO (gruppo
progressisti-federativo) ha rilevato che effettivamente
occorre sanzionare solo chi intenzionalmente fa assistere i
minori ad atti sessuali, Gianfranco ANEDDA (gruppo AN) è
disponibile a che la Commissione proceda all'accantonamento
dei propri articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02, così da regolare
la materia ivi recata nell'ambito dell'articolo 5. Chiede però
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che, ove in tale sede fossero respinti emendamenti
eventualmente elaborati volti a disciplinare la materia
prevista dai propri articoli aggiuntivi, ciò non sia inteso
come preclusione della votazione sugli articoli aggiuntivi
4.01 e 4.02.
Tiziana MAIOLO, presidente, precisa che,
nell'ambito delle votazioni degli emendamenti riferiti
all'articolo 5, si eviterà di determinare preclusioni che
possano impedire la votazione degli articoli aggiuntivi 4.01 e
4.02, qualora la materia ivi recata non sia recepita
dall'articolo 5.
Alberto SIMEONE (gruppo AN) concorda sull'opportunità
di accantonare gli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02. Rileva
peraltro che la fattispecie recata dall'articolo aggiuntivo
4.01 in materia di ratto a fine di libidine risulta assai
diversa da quanto previsto all'articolo 605 del codice penale
concernente il sequestro di persona. In ogni caso occorre
prevedere norme adeguate per tutelare in maniera congrua i
minori.
Patrizia TOIA (gruppo PPI) ritiene che il contenuto
dell'articolo aggiuntivo 4.02 in materia di corruzione di
minorenne dovrebbe essere tenuto presente nella elaborazione
del provvedimento, visto che questo è finalizzato proprio a
tutela della libertà della persona, con una particolare
attenzione per i minori.
La Commissione, accogliendo la proposta del relatore,
delibera di accantonare gli articoli aggiuntivi Anedda 4.01 e
4.02.
Si passa alla discussione dell'articolo 5, cui risultano
presentati emendamenti.
Alessandra MUSSOLINI (gruppo alleanza nazionale)
illustra il contenuto del proprio emendamento 5. 14, che tiene
conto dell'esito dei lavori del Comitato ristretto,
evidenziando, per altro, alcuni punti problematici che ancora
sussistono. In particolare rileva che, alla luce di tale
testo, si punisce soltano il minore con più di quattordici
anni che compie atti sessuali con minorenne. Non è poi punito
l'atto sessuale compiuto dall'estraneo maggiorenne con minori
di anni sedici. Chiede quindi alla Commissione di esprimersi
su tali questioni.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO (gruppo
progressisti-federativo) condivide i rilievi del relatore sui
problemi che ancora caratterizzano il testo dell'articolo 5.
Preannuncia poi il ritiro del proprio emendamento 5. 2, la cui
formulazione, ad una successiva riconsiderazione, appare
incongrua. Raccomanda invece l'approvazione del proprio
emendamento 5. 3, in forza del quale non sono punibili gli
atti consensuali tra minorenni che abbiano compiuto gli anni
tredici. Occorre evitare che il provvedimento in esame vada a
disciplinare aspetti della sessualità fra adolescenti: il
minore va tutelato quando si trovi in situazioni di disparità,
cioè nel caso di rapporti sessuali con persone adulte. Ancora,
domanda se non sia bene, proprio in nome della tutela della
sfera sessuale degli adolescenti, prevedere per gli atti
sessuali fra minorenni il meccanismo della querela da parte
della famiglia, per evitare eccessive automaticità e ponderare
effettivamente le situazioni in cui la violenza presunta non è
ipotizzabile.
Felice SCERMINO (gruppo progressisti-federativo)
sottolinea l'esigenza di tener conto, nella disciplina della
materia, dei rapporti sessuali spontanei che si sviluppano tra
i minori. Occorre evitare che nella fattispecie della violenza
sessuale presunta siano contemplati casi in cui non si
configura una lesione della libertà sessuale del minore. La
violenza presunta non può ritenersi automatica, nel caso di
sessualità fra minori. Peraltro l'emendamento 5. 3 non appare
del tutto soddisfacente e andrebbe migliorato.
Rosanna MORONI (gruppo rifondazione
comunista-progressisti) esprime notevoli perplessità sul testo
del provvedimento come viene emergendo dal lavoro della
Commissione, giacché esso non tiene conto di tutte le
questioni effettivamente sul tappeto. La discussione delle
proposte
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di legge ha fatto emergere una non reale convergenza sulle
diverse tematiche. In particolare esprime forti dubbi su
quanto previsto, nel testo in esame, in materia di sessualità
tra minori, sul meccanismo della procedibilità a querela di
parte e d'ufficio, sugli accertamenti medici per
l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili. E'
illusorio che l'approvazione del provvedimento possa cambiare
la realtà sociale: bisognerebbe intervenire sullo svolgimento
dei processi, nella scuola, nella famiglia, nel campo
dell'informazione. Il suo gruppo richiede una sospensione
dell'esame del provvedimento in vista di un ulteriore
approfondimento, alla luce delle divisioni che si stanno
manifestando su questioni sostanziali. L'unico dato da tutti
condiviso è lo spostamento dei reati in materia di violenza
sessuale dal titolo del codice penale dedicato ai delitti
contro la moralità pubblica e il buoncostume a quello dei
reati contro la persona. Preannuncia comunque il ritiro di
tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo.
Alessandra MUSSOLINI (gruppo alleanza nazionale)
propone una sospensione della seduta al fine di pervenire alla
formulazione di un emendamento interamente sostitutivo
dell'articolo 5 che tenga conto dell'esito del dibattito
finora svoltosi, in particolare per quanto concerne due
questioni: la non punibilità degli atti sessuali consensuali
tra minorenni che abbiano compiuto gli anni tredici e
l'ipotesi di atti sessuali compiuti intenzionalmente alla
presenza di minori.
Tiziana MAIOLO, presidente, concordando con la
Commissione, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle 16,55, è ripresa alle
17,25.
Adriano VIGNALI (gruppo progressisti-federativo) rileva
che il provvedimento in discussione, inizialmente snello nella
sua formulazione, si sta appesantendo disciplinando in materia
troppo vincolante la materia: conseguentemente le posizioni
delle diverse parti politiche si stanno allontanando.
Dopo interventi di Alessandra MUSSOLINI (gruppo
alleanza nazionale) e di Carole BEEBE TARANTELLI (gruppo
progressisti-federativo), Tiziana MAIOLO, presidente,
sospende nuovamente la seduta per consentire il raggiungimento
di una convergenza sull'articolo 5.
La seduta, sospesa alle 17,35, è ripresa alle
17,55.
Alessandra MUSSOLINI (gruppo alleanza nazionale),
relatore, tenuto conto degli esiti del dibattito e dei
vari rilievi formulati, fa presente che l'articolo 5 del
provvedimento, che intende introdurre l'articolo
609- quater del codice penale concernenti il compimento
di atti sessuali con minorenni, potrebbe essere così
riformulato: "Soggiace alla pena stabilita dall'articolo
690- bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in
detto articolo, compie atti sessuali: 1. con una persona
minore di anni quattordici; 2. con un persona minore di anni
sedici di cui sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il
tutore, o che gli sia affidata per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; 3. con
una persona minore di anni sedici con la quale sussista una
relazione di parentela, diversa da quella di cui al numero 2,
di affinità o domestica. Se la persona offesa non ha compiuto
gli anni dieci, si applica la pena di cui all'articolo
609- ter, secondo comma. Non sono punibili gli atti
sessuali tra persone minorenni che abbiano compiuto gli anni
sedici. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di
anni tredici facendola intenzionalmente assistere".
Auspica che si possa pervenire ad una formulazione di un
emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5 su cui si
possa registrare una significativa convergenza da parte della
Commissione. Su queste basi richiederebbe il ritiro di tutti
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gli altri emendamenti presentati a tale articolo.
Dopo un intervento di Tiziana MAIOLO, presidente,
Alberta DE SIMONE (gruppo progressisti-federativo) ritiene che
nell'ambito dell'articolo 5 potrebbe essere ricompresa la
fattispecie della persona che ha un rapporto di coabitazione
con il minore che subisce atti sessuali.
Gianfranco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale) propone
di rinviare il seguito della discussione del provvedimento ad
altra seduta, per approfondire la portata della nuova
formulazione suggerita dal relatore in ordine all'articolo 5.
D'altra parte, l'articolo 5 è uno dei punti più delicati del
provvedimento.
Dopo un intervento di Alberta DE SIMONE (gruppo
progressisti-federativo) Ernesto STAJANO (gruppo misto), pur
manifestando la propria disponibilità a proseguire la
discussione del provvedimento fino a tardi nella seduta
odierna, condivide la proposta del rinvio formulata dal
deputato Anedda, poiché il testo dell'articolo 5, anche come
da ultimo ipotizzato dal relatore, richiede approfondimento e
perfezionamenti.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO (gruppo
progressisti-federativo), condividendo quanto affermato in
precedenza dal deputato Vignali circa l'inopportunità di
appesantire il provvedimento con norme troppo dettagliate,
ricorda che l'esigenza principale è quella di tutelare quei
soggetti più deboli, che hanno rapporti sessuali in situazione
di disparità. Occorre anche evitare un'eccessiva invasione del
diritto penale nella disciplina delle relazioni sessuali fra
minori. Infine, è tema da approfondire quello degli atti
sessuali con i minori di persona non avente rapporti di
parentela ma convivente nella famiglia.
Tiziana MAIOLO, presidente, preso atto che nella
seduta odierna non si è ancora registrata una sufficiente
convergenza in ordine all'articolo 5 del provvedimento, ed
auspicata una soluzione unitaria in tal senso, concordando la
Commissione, rinvia il seguito della discussione del
provvedimento alla seduta di martedì 26 settembre 1995, alle
ore 15,30.
La seduta termina alle 18,10.
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