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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126053
SMC0215-0009
Bollettino Giunte e Commissioni n. 215 del 21 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-215)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.17 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...IN SEDE REDIGENTE
...C102; C150; C644; C990; C1076; C1572; C1938; C1982; C2048; C2119; C2322; C2571; C2576. LAVCOMM
...C102; C150; C644; C990; C1076; C1572; C1938; C1982; C2048; C2119; C2322; C2571; C2576.
EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 5
Art. 5.
Giovedì 21 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC210995 ZZSMC950921 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC215 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC2 ZZRG
       Sopprimere l'articolo 5.
  * 5. 8.
  Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.
       Sopprimere l'articolo 5.
  * 5. 9.
                                                     Fragalà.
       Sopprimere l'articolo 5.
  * 5. 11.
                                                      Anedda.
     All'articolo 5, sostituire i capoversi con il
  seguente:
     Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
  609- bis  soggiace alla pena stabilita dallo stesso
  articolo chiunque compie atti sessuali:
       1.  Con una persona minore di anni quattordici quando
  commessi da persona con la quale intercorre una differenza di
  età di almeno 6 anni;
       2.  Con una persona minore di anni 16 di cui sia
  l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore o che gli
  sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di
  vigilanza o di custodia.
  5. 7.
  Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.
       Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
                          Art.  5.
     1.  Dopo l'articolo 609- ter  del codice penale,
  introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il
  seguente:
     "Art.  609- quater. - (Atti sessuali con minorenne).
  - Soggiace  alla pena stabilita dall'articolo 609- bis
  chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto
  articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni
  quattordici, ovvero con una persona minore di anni sedici di
  cui sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore o
  che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione,
  di istruzione, di vigilanza o di custodia, ovvero con una
  persona minore di anni sedici mediante abuso di una relazione
  di parentela, di affinità o domestica.
     Se il minorenne non ha compiuto gli anni dieci, si applica
   la pena di cui all'articolo 609- ter,  secondo comma".
  5. 14.
                                                 Il relatore.
       All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, dopo le
  parole:  609- bis inserire le seguenti:  diminuite fino
  a due terzi.
  5. 5.
                                                    Saraceni.
 
                              Pag. 18
 
       All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sostituire la
  parola:  chiunque  con le seguenti:  la persona
  maggiorenne che.
  5. 12.
                                           Paggini, Mazzucca.
       All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sostituire la
  parola:  chiunque  con le seguenti:  la persona maggiore
  di sedici anni.
  5. 13.
                                           Paggini, Mazzucca.
       All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sopprimere
  l'ultimo periodo.
  5. 4.
                                                    Saraceni.
       All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sostituire le
  parole:  la pena è della reclusione da sei a dodici anni
  con le seguenti:  la pena è della reclusione da quattro a
  dodici anni.
  5. 1.
                                        Della Valle, Parenti.
       All'articolo 5, comma 1, sostituire il secondo
  capoverso con il seguente:
       Il fatto non è punibile se è commesso da persona che
  non abbia compiuto gli anni sedici.
  5. 6.
                                                    Saraceni.
       All'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il
  seguente capoverso:
     Non sono punibili gli atti consumati tra minorenni che
  abbiano compiuto gli anni quattordici.
  5. 2.
  Finocchiaro Fidelbo, Parenti, Stajano.
       All'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il
  seguente capoverso:
       Non sono punibili gli atti consensuali tra minorenni
  che abbiano compiuto gli anni tredici.
  5. 3.
                                         Finocchiaro Fidelbo.
 
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