| Sopprimere l'articolo 5.
* 5. 8.
Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.
Sopprimere l'articolo 5.
* 5. 9.
Fragalà.
Sopprimere l'articolo 5.
* 5. 11.
Anedda.
All'articolo 5, sostituire i capoversi con il
seguente:
Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
609- bis soggiace alla pena stabilita dallo stesso
articolo chiunque compie atti sessuali:
1. Con una persona minore di anni quattordici quando
commessi da persona con la quale intercorre una differenza di
età di almeno 6 anni;
2. Con una persona minore di anni 16 di cui sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore o che gli
sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di
vigilanza o di custodia.
5. 7.
Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 609- ter del codice penale,
introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 609- quater. - (Atti sessuali con minorenne).
- Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609- bis
chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto
articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni
quattordici, ovvero con una persona minore di anni sedici di
cui sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore o
che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, ovvero con una
persona minore di anni sedici mediante abuso di una relazione
di parentela, di affinità o domestica.
Se il minorenne non ha compiuto gli anni dieci, si applica
la pena di cui all'articolo 609- ter, secondo comma".
5. 14.
Il relatore.
All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, dopo le
parole: 609- bis inserire le seguenti: diminuite fino
a due terzi.
5. 5.
Saraceni.
Pag. 18
All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sostituire la
parola: chiunque con le seguenti: la persona
maggiorenne che.
5. 12.
Paggini, Mazzucca.
All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sostituire la
parola: chiunque con le seguenti: la persona maggiore
di sedici anni.
5. 13.
Paggini, Mazzucca.
All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sopprimere
l'ultimo periodo.
5. 4.
Saraceni.
All'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sostituire le
parole: la pena è della reclusione da sei a dodici anni
con le seguenti: la pena è della reclusione da quattro a
dodici anni.
5. 1.
Della Valle, Parenti.
All'articolo 5, comma 1, sostituire il secondo
capoverso con il seguente:
Il fatto non è punibile se è commesso da persona che
non abbia compiuto gli anni sedici.
5. 6.
Saraceni.
All'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente capoverso:
Non sono punibili gli atti consumati tra minorenni che
abbiano compiuto gli anni quattordici.
5. 2.
Finocchiaro Fidelbo, Parenti, Stajano.
All'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente capoverso:
Non sono punibili gli atti consensuali tra minorenni
che abbiano compiuto gli anni tredici.
5. 3.
Finocchiaro Fidelbo.
| |