| Il sottosegretario Ernesto VOZZI desidera anzitutto
rivolgere, a nome del Governo, un saluto ed un augurio di buon
lavoro al Presidente Paleari.
Rispondendo all'interrogazione in titolo, fa presente che
la circolare n. 3/4172 del 21 novembre 1992 trova la sua
legittimità nella specifica normativa concernente la
formazione del nuovo catasto edilizio urbano - regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (recante accertamento
generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo
reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) e
decreto del Presidente della Repubblica 1^ dicembre 1949, n.
1142 (regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio
urbano). Infatti l'articolo 4 del regio decreto n. 652 del
1939 stabilisce che si considerano immobili urbani i
fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale
costruiti, diversi dai fabbricati rurali. La medesima norma
precisa, altresì, che sono considerati come costruzioni
stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti comunque
assicurati stabilmente al suolo, quindi anche a mezzo di
semplici cavi di ormeggio. Ricorda che in giurisprudenza si
considerano immobili urbani i chioschi dei distributori di
carburante, anche se costituiti di una cabina di metallo e
vetro.
Inoltre occorre tener conto della trasformazione, avvenuta
nella realtà degli ultimi anni, dei chioschi in strutture
permanenti e stabili.
La particolare struttura dei chioschi e delle edicole ha
però determinato la classificazione di detti manufatti nel
gruppo degli immobili a destinazione particolare (categoria
catastale E/3).
Per quanto concerne la procedura di iscrizione in catasto
delle edicole, conferma quanto già comunicato dalla direzione
del catasto con nota del 19 aprile 1993 n. 3/1610 al SINAGI
(sindacato nazionale
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giornalai d'Italia) circa l'obbligo di presentazione
del modello 2N di denuncia di nuova costruzione. Per la
relativa rappresentazione topografica potrà essere ritenuto
sufficiente, in luogo del tipo mappale, un semplice abbozzo
quotato, redatto su un estratto di mappa, corredato dei
riferimenti toponomastici (via o piazza e numero civico
viciniore).
Il problema sollevato sarà oggetto di ulteriore esame in
occasione della prevista revisione generale della
qualificazione, della classificazione e del classamento delle
unità immobiliari urbane e della revisione generale delle zone
censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle
predette unità immobiliari e dei criteri di classamento, il
cui termine di efficacia è attualmente stabilito al 1^ gennaio
1997 (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28
giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni dalla legge
8 aprile 1995, n. 349).
Gabriella PISTONE (gruppo rifondazione
comunista-progressisti), replicando, ringrazia il
sottosegretario Vozzi per la risposta fornita: se ne desume
che la questione è comunque controversa (attese le
contrastanti interpretazioni giurisprudenziali e
amministrative della normativa vigente), tuttavia resta aperta
la possibilità di un ulteriore esame in occasione della
revisione generale della qualificazione, classificazione,
classamento, delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo
delle unità immobiliari urbane richiamata nella risposta dal
sottosegretario, sulla quale si attende peraltro ulteriori
chiarimenti in futuro da parte del Governo. Tiene a precisare
che i chioschi di carburante insistono su aree dotate di
particolari infrastrutture delle quali occorre tener conto
quando li si intendono assimilare con i chioschi e le edicole,
come nella giurisprudenza richiamata dal sottosegretario.
Esprime soddisfazione infine per la precisazione relativa
alla presentazione di un semplice abbozzo quotato, redatto su
un estratto di mappa, sufficiente ai fini della
rappresentazione topografica necessaria per la procedura di
iscrizione in catasto.
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