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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126056
SMC0215-0012
Bollettino Giunte e Commissioni n. 215 del 21 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-215)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.23 dello stampato)
                             Pag. 23
 
                  VI COMMISSIONE PERMANENTE
                          (Finanze)
 
 
SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI
5 - 00466. LAVCOMM
5 - 00466.
5-00466 - Pistone ed altri: Dichiarazione di catasto urbano per chioschi ed edicole per la rivendita della stampa (20.11.94).
Il sottosegretario Ernesto VOZZI. Gabriella PISTONE.
Giovedì 21 settembre 1995. - Presidenza del presidente Pierangelo PALEARI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Ernesto Vozzi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC210995 ZZSMC950921 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC215 ZZ12 ZZD ZZC6 ZZNO ZZXX
     Il sottosegretario Ernesto VOZZI desidera anzitutto
  rivolgere, a nome del Governo, un saluto ed un augurio di buon
  lavoro al Presidente Paleari.
     Rispondendo all'interrogazione in titolo, fa presente che
  la circolare n. 3/4172 del 21 novembre 1992 trova la sua
  legittimità nella specifica normativa concernente la
  formazione del nuovo catasto edilizio urbano - regio
  decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (recante accertamento
  generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo
  reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) e
  decreto del Presidente della Repubblica 1^ dicembre 1949, n.
  1142 (regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio
  urbano).  Infatti l'articolo 4 del regio decreto n. 652 del
  1939 stabilisce che si considerano immobili urbani i
  fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale
  costruiti, diversi dai fabbricati rurali.  La medesima norma
  precisa, altresì, che sono considerati come costruzioni
  stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti comunque
  assicurati stabilmente al suolo, quindi anche a mezzo di
  semplici cavi di ormeggio.  Ricorda che in giurisprudenza si
  considerano immobili urbani i chioschi dei distributori di
  carburante, anche se costituiti di una cabina di metallo e
  vetro.
     Inoltre occorre tener conto della trasformazione, avvenuta
  nella realtà degli ultimi anni, dei chioschi in strutture
  permanenti e stabili.
     La particolare struttura dei chioschi e delle edicole ha
  però determinato la classificazione di detti manufatti nel
  gruppo degli immobili a destinazione particolare (categoria
  catastale E/3).
     Per quanto concerne la procedura di iscrizione in catasto
  delle edicole, conferma quanto già comunicato dalla direzione
  del catasto con nota del 19 aprile 1993 n. 3/1610 al SINAGI
  (sindacato nazionale
 
                              Pag. 24
 
  giornalai d'Italia) circa l'obbligo di presentazione
  del modello 2N di denuncia di nuova costruzione.  Per la
  relativa rappresentazione topografica potrà essere ritenuto
  sufficiente, in luogo del tipo mappale, un semplice abbozzo
  quotato, redatto su un estratto di mappa, corredato dei
  riferimenti toponomastici (via o piazza e numero civico
  viciniore).
     Il problema sollevato sarà oggetto di ulteriore esame in
  occasione della prevista revisione generale della
  qualificazione, della classificazione e del classamento delle
  unità immobiliari urbane e della revisione generale delle zone
  censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle
  predette unità immobiliari e dei criteri di classamento, il
  cui termine di efficacia è attualmente stabilito al 1^ gennaio
  1997 (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28
  giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni dalla legge
  8 aprile 1995, n. 349).
 
     Gabriella PISTONE (gruppo rifondazione
  comunista-progressisti), replicando, ringrazia il
  sottosegretario Vozzi per la risposta fornita: se ne desume
  che la questione è comunque controversa (attese le
  contrastanti interpretazioni giurisprudenziali e
  amministrative della normativa vigente), tuttavia resta aperta
  la possibilità di un ulteriore esame in occasione della
  revisione generale della qualificazione, classificazione,
  classamento, delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo
  delle unità immobiliari urbane richiamata nella risposta dal
  sottosegretario, sulla quale si attende peraltro ulteriori
  chiarimenti in futuro da parte del Governo.  Tiene a precisare
  che i chioschi di carburante insistono su aree dotate di
  particolari infrastrutture delle quali occorre tener conto
  quando li si intendono assimilare con i chioschi e le edicole,
  come nella giurisprudenza richiamata dal sottosegretario.
     Esprime soddisfazione infine per la precisazione relativa
  alla presentazione di un semplice abbozzo quotato, redatto su
  un estratto di mappa, sufficiente ai fini della
  rappresentazione topografica necessaria per la procedura di
  iscrizione in catasto.
 
DATA=950921 FASCID=SMC12-215 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=06 SEDE=XX NSTA=0215 TOTPAG=0090 TOTDOC=0047 NDOC=0012 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C6 D PAGINIZ=0023 RIGINIZ=001 PAGFIN=0024 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=24 SORTRES=9509213 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00215 SORTNAV=59509210 00215 b00000 ZZSMC215 NDOC0012 TIPDOCB DOCTIT0012 NDOC0012



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