| Il sottosegretario Ernesto VOZZI, rispondendo
all'interrogazione in titolo, osserva, preliminarmente, che
con decreto del ministro delle finanze del 4 ottobre 1989 era
stato determinato, sulla base delle direttive del ministro
pro tempore e del parere reso dalla commissione
consultiva (prevista dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei
tributi), un unico ambito territoriale per la concessione del
servizio di riscossione dei tributi nella provincia di Teramo.
Con successivo decreto del 21 dicembre 1989, la concessione
stessa era stata conferita, per il primo quinquennio di
applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei
tributi, alla Serit S.p.A., con sede in Montesilvano.
La Esater S.p.A., con sede in Teramo, concorrente
all'affidamento della medesima concessione, ha proposto
distinti ricorsi al tribunale amministrativo regionale
dell'Abruzzo, impugnando sia il decreto concernente la
determinazione dell'ambito unico per la provincia di Teramo
sia il decreto che aveva affidato la concessione alla Serit
S.p.A. Avverso le decisioni negative del TAR, la Esater ha
proposto appello al Consiglio di Stato che, con sentenza n.
419 del 1994, ha disposto l'annullamento di entrambi i decreti
impugnati.
La decisione del Consiglio di Stato è stata
tempestivamente esaminata dall'amministrazione finanziaria e
non soltanto a seguito dell'interrogazione dell'onorevole
Pulcini (n. 3-00317), che è stata presentata in data 9
novembre 1994. Risulta, infatti, che la competente direzione
centrale per la riscossione, in data 10 agosto 1994, ha
predisposto ed inoltrato al ministro pro tempore una
relazione sull'intera
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questione, con la quale sono state prospettate le eventuali
modalità di esecuzione della decisione, da sottoporre al
parere della commissione consultiva. Il ministro pro
tempore, in data 13 ottobre 1994, ne ha autorizzato
l'inoltro alla predetta Commissione, ai fini dell'acquisizione
del prescritto parere, che è stato reso nell'adunanza del 26
ottobre 1994.
Alla luce di tale parere, con decreti del ministro delle
finanze del 28 novembre 1994, si è data esecuzione alla
sentenza del Consiglio di Stato prevedendo, relativamente alla
provincia di Teramo, due ambiti territoriali, da valere per il
restante periodo del primo quinquennio di gestione di
servizio. In particolare, la concessione del servizio di
riscossione nell'ambito A della provincia di Teramo è stata
conferita alla Serit e quella nell'ambito B alla Esater.
Quanto alla asserita vacatio di sessanta giorni per
uso organizzativo dei provvedimenti di affidamento in
concessione del servizio di riscossione, osserva che non
risulta alcuna disposizione normativa in tale senso. In
analoghe circostanze, infatti, risultano essere stati concessi
termini variabili in relazione alle necessità del caso
(sessanta o trenta giorni, ovvero effetto immediato). Nel caso
in esame, la ratio del termine di venti giorni concesso
alle predette società è da rinvenirsi in motivi di
opportunità, al fine di evitare un eventuale ulteriore
contenzioso. I due concessionari, infatti, hanno iniziato la
loro attività di gestione il 21 dicembre 1994 e ciò ha
consentito ad entrambe le società di poter chiedere la
concessione dell'ambito di Teramo, per il periodo di gestione
a regime, con la valutazione, ai fini del conferimento, dei
requisiti dell'impegno, della professionalità e di efficienza,
di particolare rilevanza, dimostrati nella gestione di altre
concessioni <previsti dalla lettera e), comma 5,
dell'articolo 9 del decreto n. 43 del 1988>.
Come è noto, con decreto del ministro delle finanze del 30
novembre 1994 è stato determinato, in linea con il criterio
generale della dimensione provinciale degli ambiti per il
periodo di gestione a regime - di durata decennale - un unico
ambito territoriale per la provincia di Teramo a decorrere dal
1^ gennaio 1995: tale termine, già prorogato al 31 gennaio
1995 (con il decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719), è stato
ulteriormente differito al 28 febbraio 1995 (con il
decreto-legge del 31 gennaio 1995, n. 26), relativamente a
cinque concessioni, per le quali la commissione consultiva
aveva evidenziato la opportunità di ulteriori approfondimenti
istruttori (tra esse anche Teramo).
In conseguenza di ciò sono stati svolti, sia presso la
Serit, sia presso la Esater, i necessari accertamenti
ispettivi e le relative risultanze sono state trasmesse alla
commissione consultiva, la quale ha ritenuto di non potersi
procedere al conferimento della concessione di cui
trattasi.
Invero a carico della Serit, quale concessionaria
dell'ambito unico di Chieti, erano state inoltrate
informazioni di garanzia ipotizzando il reato di uso di atti
ideologicamente falsi, nonché tentata truffa ai danni degli
enti impositori.
Per quanto concerne la Esater, che ha gestito l'ambito B
di Teramo dal 21 dicembre 1994, la medesima commissione ha
ritenuto, invece, che non vi fossero dati gestionali
significativi da valutare.
Pertanto, sulla base di detto parere ed al fine di
assicurare, senza interruzioni, la prosecuzione del servizio
di riscossione si è proceduto al commissariamento dell'ambito
territoriale della provincia di Teramo, nominando quale
commissario governativo delegato provvisoriamente alla
riscossione la Montepaschi-Serit, titolare della concessione
dell'ambito contiguo di Pescara ed anch'essa aspirante, tra
gli altri, al conferimento della concessione dell'ambito in
questione.
Tale soluzione ha consentito di attendere l'esito delle
indagini avviate dall'autorità giudiziaria a carico della
Serit, quale concessionaria dell'ambito unico di Chieti, per
precise esigenze di chiarezza. Al riguardo, rileva che dette
indagini (la prima concernente il passaggio di azioni Serit
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alla Banca popolare abruzzese e marchigiana, la seconda
riguardante presunti illeciti nella riscossione coattiva
presso la concessione di Chieti, gestita dalla Serit),
incidono sulla vicenda del conferimento della concessione in
diverso modo. La prima inchiesta, infatti, attiene a problemi
di natura privatistica e non produce effetti sull'attività di
gestione della riscossione da parte della società, mentre la
seconda potrà comportare la decadenza del concessionario e,
conseguentemente, il commissariamento dell'ambito di Chieti,
qualora siano accertate eventuali responsabilità della Serit:
tali indagini, allo stato, sono coperte dal segreto
istruttorio.
Risulta, peraltro, che il consiglio di amministrazione
della Serit, in considerazione degli eventi giudiziari in
corso, ha subito un totale rinnovamento dei membri, compreso
il presidente.
Per quanto concerne l'affidamento in concessione alla
Serit dell'ambito territoriale unico della provincia di
Chieti, fa presente che il decreto di rinnovo della
concessione è stato emanato in data 5 agosto 1994 (ai sensi
degli articoli 30 e 115 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1988), mentre le indagini della
competente procura della Repubblica cui ha fatto seguito una
verifica straordinaria della direzione regionale delle entrate
per l'Abruzzo, risultano essere state avviate in epoca
successiva.
Per quanto concerne la problematica relativa all'utilizzo,
da parte della Serit, ai fini delle notifiche, di personale
non assunto alle proprie dipendenze, premette che la materia è
regolata da contratti collettivi di categoria. Tuttavia,
qualora gli organi competenti dovessero accertare fatti
costituenti gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalle
leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché dai contratti
collettivi di categoria, verrà dichiarata la decadenza del
concessionario (ai sensi dell'articolo 20, lettera e),
del decreto n. 43 del 1988).
Per quanto attiene allo stato di precarietà in cui
verserebbero gli 83 dipendenti della concessione di Teramo,
rileva che l'articolo 23 del decreto n. 43 prevede, al
riguardo, adeguate garanzie di tutela, stabilendo il diritto
al mantenimento in servizio in caso di cessazione della
concessione.
In relazione alla lamentata inefficienza delle riscossioni
coattive, assicura che il problema è oggetto di particolare
controllo da parte degli uffici ed enti impositori, i quali
provvedono a vigilare sugli adempimenti tecnico-procedurali
posti in essere dai concessionari della riscossione ed
intervengono con le relative sanzioni nelle ipotesi di
acclarata inefficienza del servizio esattivo.
Gabriella PISTONE (gruppo rifondazione
comunista-progressisti), replicando, si dichiara parzialmente
soddisfatta: ricorda che dalla data di presentazione della sua
interrogazione sono state avviate ulteriori indagini
giudiziarie le quali, oltre a manifestare evidenti elementi di
illecito, testimoniano un disagio esistente nel settore delle
riscossioni, di cui già la Commissione finanze in altre
occasioni ha avuto modo di interessarsi. Ricorda poi che
l'ispettorato provinciale del lavoro ha riconosciuto, nei
confronti della Serit, l'esistenza di illeciti amministrativi
per la violazione delle norme sul collocamento e sulle
assunzioni obbligatorie.
Dopo aver preso atto che l'amministrazione finanziaria si
è attivata tempestivamente, e non soltanto dopo la
presentazione dell'interrogazione dell'onorevole Pulcini, per
le decisioni conseguenti alla pronunzia del Consiglio di
Stato, si sofferma sulla vicenda del procuratore Piccioli, del
quale è stato disposto il rinvio a giudizio il 17 settembre:
su questa ulteriore vicenda, evidentemente connessa con
l'oggetto dell'interrogazione in esame, si riserva di
presentare un ulteriore atto di sindacato ispettivo.
La seduta termina alle 15,50.
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