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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126057
SMC0215-0013
Bollettino Giunte e Commissioni n. 215 del 21 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-215)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.24 dello stampato)
              ...VI COMMISSIONE PERMANENTE
                          (Finanze)
 
 
...SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI
5 - 01005. LAVCOMM
5 - 01005.
5-01005 - Pistone ed altri: Controversia iter riscossione tributi nell'ambito della provincia di Teramo tra SERIT e ESATER (28.3.95).
Il sottosegretario Ernesto VOZZI. Gabriella PISTONE.
Giovedì 21 settembre 1995. - Presidenza del presidente Pierangelo PALEARI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Ernesto Vozzi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC210995 ZZSMC950921 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC215 ZZ12 ZZD ZZC6 ZZNO ZZXX ZZFF
     Il sottosegretario Ernesto VOZZI, rispondendo
  all'interrogazione in titolo, osserva, preliminarmente, che
  con decreto del ministro delle finanze del 4 ottobre 1989 era
  stato determinato, sulla base delle direttive del ministro
  pro tempore  e del parere reso dalla commissione
  consultiva (prevista dall'articolo 3 del decreto del
  Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
  concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei
  tributi), un unico ambito territoriale per la concessione del
  servizio di riscossione dei tributi nella provincia di Teramo.
  Con successivo decreto del 21 dicembre 1989, la concessione
  stessa era stata conferita, per il primo quinquennio di
  applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei
  tributi, alla Serit S.p.A., con sede in Montesilvano.
     La Esater S.p.A., con sede in Teramo, concorrente
  all'affidamento della medesima concessione, ha proposto
  distinti ricorsi al tribunale amministrativo regionale
  dell'Abruzzo, impugnando sia il decreto concernente la
  determinazione dell'ambito unico per la provincia di Teramo
  sia il decreto che aveva affidato la concessione alla Serit
  S.p.A. Avverso le decisioni negative del TAR, la Esater ha
  proposto appello al Consiglio di Stato che, con sentenza n.
  419 del 1994, ha disposto l'annullamento di entrambi i decreti
  impugnati.
     La decisione del Consiglio di Stato è stata
  tempestivamente esaminata dall'amministrazione finanziaria e
  non soltanto a seguito dell'interrogazione dell'onorevole
  Pulcini (n. 3-00317), che è stata presentata in data 9
  novembre 1994.  Risulta, infatti, che la competente direzione
  centrale per la riscossione, in data 10 agosto 1994, ha
  predisposto ed inoltrato al ministro  pro tempore  una
  relazione sull'intera
 
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  questione, con la quale sono state prospettate le eventuali
  modalità di esecuzione della decisione, da sottoporre al
  parere della commissione consultiva.  Il ministro  pro
  tempore,  in data 13 ottobre 1994, ne ha autorizzato
  l'inoltro alla predetta Commissione, ai fini dell'acquisizione
  del prescritto parere, che è stato reso nell'adunanza del 26
  ottobre 1994.
     Alla luce di tale parere, con decreti del ministro delle
  finanze del 28 novembre 1994, si è data esecuzione alla
  sentenza del Consiglio di Stato prevedendo, relativamente alla
  provincia di Teramo, due ambiti territoriali, da valere per il
  restante periodo del primo quinquennio di gestione di
  servizio.  In particolare, la concessione del servizio di
  riscossione nell'ambito A della provincia di Teramo è stata
  conferita alla Serit e quella nell'ambito B alla Esater.
     Quanto alla asserita  vacatio  di sessanta giorni per
  uso organizzativo dei provvedimenti di affidamento in
  concessione del servizio di riscossione, osserva che non
  risulta alcuna disposizione normativa in tale senso.  In
  analoghe circostanze, infatti, risultano essere stati concessi
  termini variabili in relazione alle necessità del caso
  (sessanta o trenta giorni, ovvero effetto immediato).  Nel caso
  in esame, la  ratio  del termine di venti giorni concesso
  alle predette società è da rinvenirsi in motivi di
  opportunità, al fine di evitare un eventuale ulteriore
  contenzioso.  I due concessionari, infatti, hanno iniziato la
  loro attività di gestione il 21 dicembre 1994 e ciò ha
  consentito ad entrambe le società di poter chiedere la
  concessione dell'ambito di Teramo, per il periodo di gestione
  a regime, con la valutazione, ai fini del conferimento, dei
  requisiti dell'impegno, della professionalità e di efficienza,
  di particolare rilevanza, dimostrati nella gestione di altre
  concessioni <previsti dalla lettera  e),  comma 5,
  dell'articolo 9 del decreto n. 43 del 1988>.
     Come è noto, con decreto del ministro delle finanze del 30
  novembre 1994 è stato determinato, in linea con il criterio
  generale della dimensione provinciale degli ambiti per il
  periodo di gestione a regime - di durata decennale - un unico
  ambito territoriale per la provincia di Teramo a decorrere dal
  1^ gennaio 1995: tale termine, già prorogato al 31 gennaio
  1995 (con il decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719), è stato
  ulteriormente differito al 28 febbraio 1995 (con il
  decreto-legge del 31 gennaio 1995, n. 26), relativamente a
  cinque concessioni, per le quali la commissione consultiva
  aveva evidenziato la opportunità di ulteriori approfondimenti
  istruttori (tra esse anche Teramo).
     In conseguenza di ciò sono stati svolti, sia presso la
  Serit, sia presso la Esater, i necessari accertamenti
  ispettivi e le relative risultanze sono state trasmesse alla
  commissione consultiva, la quale ha ritenuto di non potersi
  procedere al conferimento della concessione di cui
  trattasi.
     Invero a carico della Serit, quale concessionaria
  dell'ambito unico di Chieti, erano state inoltrate
  informazioni di garanzia ipotizzando il reato di uso di atti
  ideologicamente falsi, nonché tentata truffa ai danni degli
  enti impositori.
     Per quanto concerne la Esater, che ha gestito l'ambito B
  di Teramo dal 21 dicembre 1994, la medesima commissione ha
  ritenuto, invece, che non vi fossero dati gestionali
  significativi da valutare.
     Pertanto, sulla base di detto parere ed al fine di
  assicurare, senza interruzioni, la prosecuzione del servizio
  di riscossione si è proceduto al commissariamento dell'ambito
  territoriale della provincia di Teramo, nominando quale
  commissario governativo delegato provvisoriamente alla
  riscossione la Montepaschi-Serit, titolare della concessione
  dell'ambito contiguo di Pescara ed anch'essa aspirante, tra
  gli altri, al conferimento della concessione dell'ambito in
  questione.
     Tale soluzione ha consentito di attendere l'esito delle
  indagini avviate dall'autorità giudiziaria a carico della
  Serit, quale concessionaria dell'ambito unico di Chieti, per
  precise esigenze di chiarezza.  Al riguardo, rileva che dette
  indagini (la prima concernente il passaggio di azioni Serit
 
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  alla Banca popolare abruzzese e marchigiana, la seconda
  riguardante presunti illeciti nella riscossione coattiva
  presso la concessione di Chieti, gestita dalla Serit),
  incidono sulla vicenda del conferimento della concessione in
  diverso modo.  La prima inchiesta, infatti, attiene a problemi
  di natura privatistica e non produce effetti sull'attività di
  gestione della riscossione da parte della società, mentre la
  seconda potrà comportare la decadenza del concessionario e,
  conseguentemente, il commissariamento dell'ambito di Chieti,
  qualora siano accertate eventuali responsabilità della Serit:
  tali indagini, allo stato, sono coperte dal segreto
  istruttorio.
     Risulta, peraltro, che il consiglio di amministrazione
  della Serit, in considerazione degli eventi giudiziari in
  corso, ha subito un totale rinnovamento dei membri, compreso
  il presidente.
     Per quanto concerne l'affidamento in concessione alla
  Serit dell'ambito territoriale unico della provincia di
  Chieti, fa presente che il decreto di rinnovo della
  concessione è stato emanato in data 5 agosto 1994 (ai sensi
  degli articoli 30 e 115 del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 43 del 1988), mentre le indagini della
  competente procura della Repubblica cui ha fatto seguito una
  verifica straordinaria della direzione regionale delle entrate
  per l'Abruzzo, risultano essere state avviate in epoca
  successiva.
     Per quanto concerne la problematica relativa all'utilizzo,
  da parte della Serit, ai fini delle notifiche, di personale
  non assunto alle proprie dipendenze, premette che la materia è
  regolata da contratti collettivi di categoria.  Tuttavia,
  qualora gli organi competenti dovessero accertare fatti
  costituenti gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalle
  leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché dai contratti
  collettivi di categoria, verrà dichiarata la decadenza del
  concessionario (ai sensi dell'articolo 20, lettera  e),
  del decreto n. 43 del 1988).
     Per quanto attiene allo stato di precarietà in cui
  verserebbero gli 83 dipendenti della concessione di Teramo,
  rileva che l'articolo 23 del decreto n. 43 prevede, al
  riguardo, adeguate garanzie di tutela, stabilendo il diritto
  al mantenimento in servizio in caso di cessazione della
  concessione.
     In relazione alla lamentata inefficienza delle riscossioni
  coattive, assicura che il problema è oggetto di particolare
  controllo da parte degli uffici ed enti impositori, i quali
  provvedono a vigilare sugli adempimenti tecnico-procedurali
  posti in essere dai concessionari della riscossione ed
  intervengono con le relative sanzioni nelle ipotesi di
  acclarata inefficienza del servizio esattivo.
 
     Gabriella PISTONE (gruppo rifondazione
  comunista-progressisti), replicando, si dichiara parzialmente
  soddisfatta: ricorda che dalla data di presentazione della sua
  interrogazione sono state avviate ulteriori indagini
  giudiziarie le quali, oltre a manifestare evidenti elementi di
  illecito, testimoniano un disagio esistente nel settore delle
  riscossioni, di cui già la Commissione finanze in altre
  occasioni ha avuto modo di interessarsi.  Ricorda poi che
  l'ispettorato provinciale del lavoro ha riconosciuto, nei
  confronti della Serit, l'esistenza di illeciti amministrativi
  per la violazione delle norme sul collocamento e sulle
  assunzioni obbligatorie.
     Dopo aver preso atto che l'amministrazione finanziaria si
  è attivata tempestivamente, e non soltanto dopo la
  presentazione dell'interrogazione dell'onorevole Pulcini, per
  le decisioni conseguenti alla pronunzia del Consiglio di
  Stato, si sofferma sulla vicenda del procuratore Piccioli, del
  quale è stato disposto il rinvio a giudizio il 17 settembre:
  su questa ulteriore vicenda, evidentemente connessa con
  l'oggetto dell'interrogazione in esame, si riserva di
  presentare un ulteriore atto di sindacato ispettivo.
 
     La seduta termina alle 15,50.
 
DATA=950921 FASCID=SMC12-215 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=06 SEDE=XX NSTA=0215 TOTPAG=0090 TOTDOC=0047 NDOC=0013 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C6 D PAGINIZ=0024 RIGINIZ=040 PAGFIN=0026 RIGFIN=072 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=26 SORTRES=9509213 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00215 SORTNAV=59509210 00215 b00000 ZZSMC215 NDOC0013 TIPDOCB DOCTIT0013 NDOC0013



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