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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126060
SMC0215-0016
Bollettino Giunte e Commissioni n. 215 del 21 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-215)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.31 dello stampato)
              ...VII COMMISSIONE PERMANENTE
               (Cultura, scienza e istruzione)
 
 
...IN SEDE LEGISLATIVA
C2282. LAVCOMM
C2282.
Pag. 31 Proposta di legge: Senatori BUCCIARELLI ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali (Approvata dalla VII Commissione del Senato) (2282). (Parere della I, della II, della III, della V, della VI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).
(Discussione e rinvio).
Vittorio SGARBI, presidente e relatore. Il ministro Antonio PAOLUCCI. Eugenio BARESI.
Giovedì 21 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Vittorio SGARBI. - Interviene il Ministro per i beni culturali e ambientali Antonio Paolucci.
ZZSMC ZZRES ZZSMC210995 ZZSMC950921 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC215 ZZ12 ZZD ZZC7 ZZLE ZZHH ZZII
     La Commissione inizia la discussione della proposta di
  legge.
 
     Vittorio SGARBI,  presidente e relatore,  fa
  presente che la proposta di legge in esame è intesa a recepire
  norme comunitarie in materia di circolazione dei beni
  culturali.  Ritiene che occorrerebbe puntualizzare nel testo
  che per "bene culturale" si intende nell'ordinamento italiano
  il concetto definito dalla legge n. 1089 del 1939.  L'articolo
  4 della proposta in esame prevede che gli Stati membri della
  CEE possano esercitare l'azione di restituzione davanti al
  giudice ordinario per i beni culturali usciti illecitamente
  dal loro territorio; l'illecita fuoriuscita di tali opere può
  dipendere da furto o dall'esportazione abusiva che si verifica
  quando un bene "notificato" ai sensi della legge n. 1089 viene
  clandestinamente esportato.  Sul punto tuttavia ritiene che ciò
  che è fondamentale è la conoscenza del luogo in cui si trovano
  le opere d'arte e il riconoscimento di un diritto di
  prelazione a favore dello Stato nell'ipotesi in cui il
  rispettivo proprietario intenda venderle; il fatto poi che il
  privato proprietario dell'opera che ne fruisce in modo
  esclusivo invece che in Italia la detenga fuori del territorio
  dello Stato appare irrilevante.  Peraltro la disciplina
  normativa è diversa per le opere d'arte contemporanee per le
  quali l'esportazione è libera.  In sostanza la normativa
  attuale induce i privati ad occultare la proprietà di opere
  d'arte per evitare che le stesse siano oggetto di notifica e
  che siano quindi sottoposte a quelle norme della legge n. 1089
  che ne limitano la circolazione: l'opera notificata, infatti,
  può essere venduta soltanto nel territorio nazionale e ciò ne
  dimezza il valore.  Ritiene che il vincolo della conoscenza
  dell'opera dovrebbe essere oggetto di un'attenzione maggiore
  ed avere la prevalenza su quello "poliziesco" del controllo.
  Condivide in particolare l'articolo 5 e, in ordine
  all'articolo 16, sottolinea l'opportunità di prevedere un
  maggiore riconoscimento del ruolo del Comando dei carabinieri
  per la tutela del patrimonio artistico.  Per gli altri aspetti
  condivide il contenuto della proposta in discussione.
 
     Il ministro Antonio PAOLUCCI osserva che la proposta in
  esame rappresenta un "atto dovuto", in quanto recepisce norme
  comunitarie.  Il vero dibattito si è svolto "a monte" per
  definire il significato dell'espressione "patrimonio
  culturale" che è diverso da paese a paese.  Nell'ordinamento
  italiano la legge n. 1089 individua un concetto molto
  estensivo di bene culturale, prendendo in considerazione,
  secondo la formula generale utilizzata dall'articolo 1, le
  cose mobili e immobili che presentano interesse artistico,
  storico, archeologico ed etnografico, con esclusione delle
  opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad
  oltre 50 anni, qualora siano di proprietà pubblica; mentre se
  sono di proprietà privata l'imposizione del vincolo richiede
  uno specifico provvedimento amministrativo - la cosiddetta
  notifica - che il ministro per i beni culturali e ambientali
  adotta solo per le cose che siano di interesse
  "particolarmente importante".  Tale provvedimento si riferisce
  ad opere singole, mentre è molto importante la conservazione
  dell'"insieme artistico" in cui le singole opere si
  inquadrano.  Pertanto la legge n. 1089 dovrebbe essere
  modificata sotto tale aspetto.
 
     Eugenio BARESI (gruppo CCD) fa presente, in qualità di
  relatore sul disegno di legge n. 2374 presso la Commissione
  giustizia al quale è stato assegnato in sede consultiva, che
  proporrà di elevare conflitto di competenza perché il
  Presidente della Camera assegni alla Commissione giustizia il
  disegno di legge n. 2374  ai sensi dell'articolo 73, comma
  1- bis,  del regolamento.
 
                              Pag. 32
 
     Vittorio SGARBI,  presidente e relatore,  rinvia il
  seguito della discussione ad altra seduta.
 
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