| La Commissione inizia la discussione della proposta di
legge.
Vittorio SGARBI, presidente e relatore, fa
presente che la proposta di legge in esame è intesa a recepire
norme comunitarie in materia di circolazione dei beni
culturali. Ritiene che occorrerebbe puntualizzare nel testo
che per "bene culturale" si intende nell'ordinamento italiano
il concetto definito dalla legge n. 1089 del 1939. L'articolo
4 della proposta in esame prevede che gli Stati membri della
CEE possano esercitare l'azione di restituzione davanti al
giudice ordinario per i beni culturali usciti illecitamente
dal loro territorio; l'illecita fuoriuscita di tali opere può
dipendere da furto o dall'esportazione abusiva che si verifica
quando un bene "notificato" ai sensi della legge n. 1089 viene
clandestinamente esportato. Sul punto tuttavia ritiene che ciò
che è fondamentale è la conoscenza del luogo in cui si trovano
le opere d'arte e il riconoscimento di un diritto di
prelazione a favore dello Stato nell'ipotesi in cui il
rispettivo proprietario intenda venderle; il fatto poi che il
privato proprietario dell'opera che ne fruisce in modo
esclusivo invece che in Italia la detenga fuori del territorio
dello Stato appare irrilevante. Peraltro la disciplina
normativa è diversa per le opere d'arte contemporanee per le
quali l'esportazione è libera. In sostanza la normativa
attuale induce i privati ad occultare la proprietà di opere
d'arte per evitare che le stesse siano oggetto di notifica e
che siano quindi sottoposte a quelle norme della legge n. 1089
che ne limitano la circolazione: l'opera notificata, infatti,
può essere venduta soltanto nel territorio nazionale e ciò ne
dimezza il valore. Ritiene che il vincolo della conoscenza
dell'opera dovrebbe essere oggetto di un'attenzione maggiore
ed avere la prevalenza su quello "poliziesco" del controllo.
Condivide in particolare l'articolo 5 e, in ordine
all'articolo 16, sottolinea l'opportunità di prevedere un
maggiore riconoscimento del ruolo del Comando dei carabinieri
per la tutela del patrimonio artistico. Per gli altri aspetti
condivide il contenuto della proposta in discussione.
Il ministro Antonio PAOLUCCI osserva che la proposta in
esame rappresenta un "atto dovuto", in quanto recepisce norme
comunitarie. Il vero dibattito si è svolto "a monte" per
definire il significato dell'espressione "patrimonio
culturale" che è diverso da paese a paese. Nell'ordinamento
italiano la legge n. 1089 individua un concetto molto
estensivo di bene culturale, prendendo in considerazione,
secondo la formula generale utilizzata dall'articolo 1, le
cose mobili e immobili che presentano interesse artistico,
storico, archeologico ed etnografico, con esclusione delle
opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad
oltre 50 anni, qualora siano di proprietà pubblica; mentre se
sono di proprietà privata l'imposizione del vincolo richiede
uno specifico provvedimento amministrativo - la cosiddetta
notifica - che il ministro per i beni culturali e ambientali
adotta solo per le cose che siano di interesse
"particolarmente importante". Tale provvedimento si riferisce
ad opere singole, mentre è molto importante la conservazione
dell'"insieme artistico" in cui le singole opere si
inquadrano. Pertanto la legge n. 1089 dovrebbe essere
modificata sotto tale aspetto.
Eugenio BARESI (gruppo CCD) fa presente, in qualità di
relatore sul disegno di legge n. 2374 presso la Commissione
giustizia al quale è stato assegnato in sede consultiva, che
proporrà di elevare conflitto di competenza perché il
Presidente della Camera assegni alla Commissione giustizia il
disegno di legge n. 2374 ai sensi dell'articolo 73, comma
1- bis, del regolamento.
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Vittorio SGARBI, presidente e relatore, rinvia il
seguito della discussione ad altra seduta.
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