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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.
Andrea GIBELLI, relatore, ricorda che dopo
l'adozione di un nuovo testo del disegno di legge nella seduta
del 18 maggio scorso, era stato fissato il termine per la
presentazione degli emendamenti. Gli emendamenti presentati
sono stati esaminati dal Comitato ristretto che, anche a
seguito della proposta di legge n. 2762, è pervenuto alla
elaborazione di un testo unificato, pubblicato in allegato.
Rileva quindi che il testo predisposto dal Comitato
ristretto ricalca sostanzialmente i principi fondamentali del
testo originario riportato nel disegno di legge del
Governo.
Tra le modifiche introdotte desidera sottolineare la
migliore definizione della localizzazione dei parcheggi da
realizzare su aree private e la soppressione del richiamo ai
limiti e alle quantità di cui alla legge n. 1150 del 1992.
Per quanto riguarda la realizzazione dei parcheggi su aree
pubbliche, assumono importanza il previsto riferimento al
recupero urbanistico ed ambientale e la specifica ubicazione
degli interventi esclusivamente nel sottosuolo delle aree
assegnate in diritto di superficie.
Inoltre, esclusivamente su mandato dei soggetti aventi
diritto all'assegnazione delle aree, possono partecipare ai
bandi comunali anche imprese di costruzioni o cooperative,
mentre, qualora le aree non vengano assegnate ai residenti
proprietari, possono essere assegnate a residenti non
proprietari che abbiano la residenza nell'ambito di influenza
del parcheggio, secondo la convenzione stipulata con il
comune.
Desta attenzione la competenza conferita ai comuni per la
determinazione delle modalità di riparto delle concessioni tra
gli aventi diritto e l'espresso divieto della modificazione
della destinazione d'uso dei parcheggi realizzati, ai sensi
della presente legge, sia su aree private che pubbliche.
Con riferimento all'articolo 3 rileva che sono ammessi ai
contributi di cui alla legge 122 del 1989 i parcheggi di
interscambio realizzati dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. o
dalle società concessionarie del servizio ferroviario, su aree
di propria disponibilità.
Infine, l'articolo 5 prevede l'applicazione delle
disposizioni della legge anche alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto
costituiscono princìpi fondamentali della legislazione dello
Stato.
Propone quindi l'adozione del testo illustrato come testo
base per l'ulteriore corso dei lavori della Commissione.
Evidenzia peraltro che con il testo ora illustrato si è
cercato di individuare un punto di equilibrio tra le posizioni
differenti emerse nell'ambito del Comitato ristretto. Tale
testo costituisce quindi la nuova base di partenza e,
naturalmente, potrà essere migliorato nel prosieguo
dell'esame: al riguardo, anticipa che egli stesso presenterà
alcuni emendamenti. Auspica comunque che il lavoro finora
svolto possa essere portato a buon fine, in quanto con tale
provvedimento si può fornire un contributo alla risoluzione
del problema della realizzazione di parcheggi su aree
pubbliche e private.
Maria Rita LORENZETTI (gruppo progressisti-federativo)
è d'accordo sulla adozione del testo illustrato dal relatore
quale testo base per il prosieguo dell'esame: ciò, perché si
ha consapevolezza del difficile lavoro svolto dal Comitato
ristretto. Il suo gruppo si riserva comunque di intervenire
nel merito del provvedimento, allo scopo di raggiungere un
equilibrio tra le varie posizioni.
Paolo ODORIZZI (gruppo forza Italia) e Roberta
PIZZICARA (gruppo F.L.D.) sono d'accordo nell'adottare il
testo illustrato dal relatore quale testo base per il
prosieguo dei lavori.
La Commissione delibera quindi di adottare il testo
unificato illustrato dal relatore quale testo base per il
prosieguo dei lavori.
Francesco FORMENTI presidente, ritiene che, a
fini di economia procedurale,
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il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe
essere fissato già nelle seduta odierna.
Convenendo la Commissione, tale termine viene fissato per
mercoledì 4 ottobre alle ore 12.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra
seduta.
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