| (Disposizioni per la realizzazione
di parcheggi su aree private).
1. L'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è
sostituito dal seguente:
"Art. 9 - 1. I proprietari di immobili possono
realizzare nel sottosuolo degli stessi, nel sottosuolo delle
aree scoperte di loro pertinenza, nei locali dei fabbricati
esistenti, nei piani fuori terra e nei lastrici solari di
copertura qualora direttamente accessibili dalla viabilità
esistente, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole
unità immobiliari esistenti, anche in deroga agli strumenti
urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti o adottati.
Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla
legislazione in materia paesaggistica e ambientale ed i poteri
attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni ed ai
Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali,
da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni. Gli
interventi di edificazione di parcheggi sono esclusi negli
edifici vincolati ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n. 1089
e successive modificazioni.
2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti
dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si
tratti di interventi, che non rientrano nei casi previsti dal
secondo periodo del comma 1, conformi agli strumenti
urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti o adottati,
l'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire lavori
si intende accolta qualora il sindaco stesso non si pronunci
nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta. In
tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando
comunicazione al sindaco del loro inizio.
3. Le opere e gli interventi di cui al comma 1 relative a
condomini sono approvate dall'assemblea degli stessi, in prima
o seconda convocazione, con la maggioranza prevista
dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta
fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e
1121, terzo comma, del codice civile.
4. Gli atti di trasferimento dei parcheggi, separatamente
dall'unità immobiliare cui si riferiscono, possono essere
disposti esclusivamente a favore di soggetti residenti nel
territorio del comune. Gli atti di cessione a soggetti diversi
sono nulli.
5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo
non possono subire modificazioni della destinazione d'uso".
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