Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126066
SMC0215-0022
Bollettino Giunte e Commissioni n. 215 del 21 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-215)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.37 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C1955; C2762. LAVCOMM
...C1955; C2762.
TESTO UNIFICATO DEL COMITATO RISTRETTO
Art. 1.
Giovedì 21 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Francesco FORMENTI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC210995 ZZSMC950921 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC215 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC8 ZZRE
              (Disposizioni per la realizzazione
                di parcheggi su aree private).
       1.  L'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  9 - 1.  I proprietari di immobili possono
  realizzare nel sottosuolo degli stessi, nel sottosuolo delle
  aree scoperte di loro pertinenza, nei locali dei fabbricati
  esistenti, nei piani fuori terra e nei lastrici solari di
  copertura qualora direttamente accessibili dalla viabilità
  esistente, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole
  unità immobiliari esistenti, anche in deroga agli strumenti
  urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti o adottati.
  Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla
  legislazione in materia paesaggistica e ambientale ed i poteri
  attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni ed ai
  Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali,
  da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni.  Gli
  interventi di edificazione di parcheggi sono esclusi negli
  edifici vincolati ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n. 1089
  e successive modificazioni.
     2.  L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti
  dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita.  Qualora si
  tratti di interventi, che non rientrano nei casi previsti dal
  secondo periodo del comma 1, conformi agli strumenti
  urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti o adottati,
  l'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire lavori
  si intende accolta qualora il sindaco stesso non si pronunci
  nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.  In
  tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando
  comunicazione al sindaco del loro inizio.
     3.  Le opere e gli interventi di cui al comma 1 relative a
  condomini sono approvate dall'assemblea degli stessi, in prima
  o seconda convocazione, con la maggioranza prevista
  dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.  Resta
  fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e
  1121, terzo comma, del codice civile.
     4.  Gli atti di trasferimento dei parcheggi, separatamente
  dall'unità immobiliare cui si riferiscono, possono essere
  disposti esclusivamente a favore di soggetti residenti nel
  territorio del comune.  Gli atti di cessione a soggetti diversi
  sono nulli.
     5.  I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo
  non possono subire modificazioni della destinazione d'uso".
 
DATA=950921 FASCID=SMC12-215 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=08 SEDE=RE NSTA=0215 TOTPAG=0090 TOTDOC=0047 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0021 COMM=C8 D TX PAGINIZ=0037 RIGINIZ=006 PAGFIN=0037 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=37 PAGEFIN=37 SORTRES=9509213 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00215 SORTNAV=59509210 00215 b00000 ZZSMC215 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0021 NDOC0021



Ritorna al menu della banca dati