| (Disposizioni per la realizzazione
di parcheggi su aree pubbliche).
1. Dopo l'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122,
è inserito il seguente:
"Art. 9- bis. 1. I comuni nell'ambito del
programma urbano dei parcheggi, al fine di promuovere il
recupero urbanistico ed ambientale di aree territoriali,
possono concedere, previa determinazione dei relativi criteri,
il diritto di superficie sul sottosuolo di aree di proprietà
comunale, purché non ubicate in zone sottoposte ai vincoli di
cui alle leggi 1^ giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n.
1497 e successive modificazioni, per la realizzazione di
parcheggi da destinare, fatto salvo quanto previsto dal comma
6 del presente articolo, a pertinenza di immobili privati. In
attuazione di detta facoltà i comuni sono tenuti ad emanare
entro il 30 settembre,
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con cadenza triennale, previo parere del consiglio di
circoscrizione, un bando per la realizzazione di parcheggi
riservati a residenti nel territorio del comune, proprietari e
non proprietari, e a società anche cooperative costituite tra
gli stessi, secondo quanto previsto dal comma 5 del presente
articolo. Il bando è aperto anche a imprese di costruzioni o a
cooperative, su mandato dei soggetti aventi diritto. Nel bando
devono essere specificati i criteri di assegnazione delle
aree, avendo riguardo ai seguenti elementi:
a) ripristino ambientale;
b) arredo urbano e collegamenti con la
viabilità;
c) numero dei mandanti o acquirenti;
d) qualità del progetto proposto;
e) tempi di realizzazione;
f) programma di manutenzione.
2. La domanda di ammissione alla assegnazione di aree per
la realizzazione di parcheggi privati deve essere accompagnata
da un progetto preliminare elaborato da un professionista
iscritto all'albo professionale, contenente elaborati grafici;
una relazione di massima concernente le soluzioni per la
sicurezza statica e la compatibilità dell'intervento con le
caratteristiche idrogeologiche dell'area; lo spostamento delle
reti; i dispositivi di sicurezza; gli elementi conoscitivi e
metodologici per la verifica e la tutela dei beni storici ed
archeologici.
3. Al fine dell'assegnazione delle aree devono essere
presentate idonee garanzie consistenti in una fidejussione
bancaria o assicurativa pari ad una percentuale sull'importo
dei lavori principali ed accessori definita dal bando, nonché
in una polizza assicurativa per danni agli edifici confinanti.
In ogni caso, la costituzione del diritto di superficie è
subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano
previsti:
a) la durata della concessione del diritto di
superficie per un periodo non superiore a novantanove anni;
b) il dimensionamento dell'opera ed il piano
economico finanziario previsto per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione
esecutiva, per la messa a disposizione delle aree necessarie e
per l'esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello
stato di attuazione, nonché le sanzioni previste per gli
eventuali inadempimenti;
e) il corrispettivo della concessione del diritto
di superficie;
f) il prezzo massimo di cessione dello spazio di
parcheggio e i criteri di revisione di detto prezzo nel
tempo.
4. I comuni determinano le modalità di riparto delle
concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le
assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle
amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre
dell'anno di emanazione del bando mediante stipula della
convenzione di cui al comma 3.
5. Per ciascun intervento il diritto di superficie sul
sottosuolo di aree di proprietà comunale per realizzare
parcheggi, eventualmente non assegnato ai residenti
proprietari, o a società anche cooperative costituite tra gli
stessi, può essere assegnato ai residenti non proprietari che
abbiano la residenza nell'ambito di influenza del parcheggio
come definito nella convenzione, anche riuniti in
associazioni, o in cooperative.
6. Qualora a richiedere la costituzione del diritto di
superficie siano associazioni o cooperative di residenti non
proprietari ai sensi del comma 5, i membri delle stesse
diventano contitolari del diritto di superficie. Nel caso di
cessazione del rapporto giuridico in forza del quale il
residente non proprietario godeva della porzione del
fabbricato per il quale sia divenuto contitolare del diritto
di superficie sui parcheggi, la quota di contitolarità deve
essere attribuita, nell'ordine, al proprietario della porzione
di fabbricato, al nuovo utente a qualsiasi titolo di detta
porzione, alla associazione o cooperativa
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costituita fra non proprietari. Il prezzo di cessione non
potra essere superiore a quello risultante dalla convenzione
di cui al comma 3, lettera f).
7. Le opere di cui al comma 1 sono soggette ad
autorizzazione gratuita.
8. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo
non possono subire modificazioni della destinazione d'uso".
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