| (Disposizioni varie).
1. Le opere e gli interventi di cui agli articoli 9 e
9- bis della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive
modificazioni, effettuati da enti o imprese di assicurazione,
sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve
tecniche, ad immobili al sensi degli articoli 2 e 86 della
legge 22 ottobre 1986, n. 742, e successive modificazioni.
2. I comuni determinano le modalità di riparto delle
concessioni del diritto di superficie di cui all'articolo
9- bis della legge 24 marzo 1989, n. 122, tra le
categorie degli aventi diritto entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 9- bis, commi 1, 2 e 3, della legge 24
marzo 1989, n. 122, i bandi pubblicati anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge qualora i comuni
provvedano, entro 180 giorni dalla data stessa, alla
concessione del diritto di superficie sul sottosuolo delle
aree.
4. La rideterminazione dei costi standard e delle modalità
di accesso al credito da parte dei comuni e dei soggetti
concessionari ai fini della determinazione dei contributi
previsti dai titoli I e II dalla legge 24 marzo 1989, n. 122,
è definita, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei
criteri indicati, al sensi dell'articolo 12, comma 3, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano.
5. Le Ferrovie dello Stato SpA, direttamente o tramite
società da esse controllate, le società concessionarie del
servizio ferroviario, le società di gestione degli aeroporti e
dei porti e le aziende di trasporto pubblico locale possono
usufluire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n.
122, e successive modificazioni, per la realizzazione su aree
di propria disponibilità di parcheggi di interscambio,
previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
6. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1989,
n. 122, sono soppresse le parole: "La realizzazione di tali
parcheggi non è ammessa ai contributi di cui all'articolo
7".
7. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali
i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi
proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il
rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili,
il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto
ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di
regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.
8. All'articolo 4, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n.
122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo
di cui al comma 1 resta determinato sulla base degli elementi
previsti dall'articolo 3, comma 3, anche nel caso di
scostamenti rispetto alle previsioni di entrata indicate nel
piano economico-finanziario".
| |