| (Riassegnazione di fondi per la realizzazione dei
programmi urbani dei parcheggi).
1. Le regioni che alla data di entrata in vigore della
presente legge non abbiano provveduto ad approvare la seconda
annualità del programma urbano dei parcheggi di cui
all'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, ovvero la
seconda e terza annualità di cui all'articolo 6 della
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medesima legge, devono provvedere nel termine di centottanta
giorni dalla medesima data.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 il
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, provvede a revocare
le somme assegnate alle regioni ed ai comuni, rispettivamente,
ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n.
122, per la parte non utilizzata con l'approvazione di
specifici programmi. Il provvedimento di revoca può avvenire
anche in relazione a trasferimenti disposti in base a
disposizioni legislative.
3. Le disponibilità risultanti dalla revoca di cui al
comma 2 sono riassegnate, su conforme parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni ed ai
comuni che abbiano completato i programmi di cui,
rispettivamente, agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo
1989, n. 122. La ripartizione è effettuata tenendo conto, per
ciascun ente interessato, dei criteri indicati, ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, dalla medesima Conferenza.
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