| Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:
ed accertata fino alla fine del comma con le
seguenti: a prescindere dalla data del successivo
accertamento amministrativo.
16. 1.
Marino Buccellato, Enzo Caruso, Petrelli, Nicola Parenti,
Onnis, Capitaneo, Spagnoletti-Zeuli, Poli Bortone,
Colosimo.
Sopprimere il comma 2.
16. 2.
Anghinoni, Dozzo, Fogliato, Franzini Tibaldeo,
Stroili.
Al comma 3, dopo le parole: Il Ministero inserire
le seguenti: di concerto con il Comitato permanente.
16. 3.
Anghinoni, Dozzo, Fogliato, Franzini Tibaldeo,
Stroili.
Al comma 3, sostituire le parole: un terzo con le
seguenti: due terzi.
16. 4.
Anghinoni, Dozzo, Fogliato, Franzini Tibaldeo,
Stroili.
Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
Art. 16- bis.
(Cassa per la formazione della proprietà contadina).
1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina
partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura
di cui al regolamento CEE n. 2079/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, favorendo prioritariamente le richieste di
acquisto dei terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al
regime di prepensionamento, da parte di rilevatari agricoli di
età inferiore ai 40 anni ovvero che subentrino nella
conduzione dell'azienda agricola al genitore aderente al
regime medesimo.
2. La Cassa può realizzare, altresì, programmi di
ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili,
organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende
agricole ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento
(CEE) n. 2079/92.
3. La Cassa è autorizzata ad effettuare operazioni di
provvista mediante ricorso al mercato finanziario assistite
dal concorso statale nel pagamento degli interessi, al cui
onere si fa fronte con i limiti di impegno di lire 30 miliardi
per l'anno 1995, di lire 40 miliardi per l'anno 1996 e di lire
50 miliardi per l'anno 1997, a valere sulle somme di cui
all'articolo 8, comma 2.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge
31 gennaio 1994, n. 97, sono estese anche alle aziende
agricole ubicate in comuni non montani.
Pag. 53
5. La Cassa deve dare preferenza alle operazioni di
acquisto finalizzate alla conservazione dell'integrità delle
aziende agricole ai sensi del comma 2, sino alla concorrenza
del 20 per cento delle disponibilità finanziarie annuali.
6. La Cassa ha diritto di prelazione in caso di
trasferimento a titolo oneroso dei terreni che, in base a
strumenti urbanistici vigenti, siano destinati ad
utilizzazione agricola, fatti salvi i diritti di prelazione o
di riscatto previsti dall'articolo 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, e successive modificazioni, e dell'articolo
230- bis del codice civile.
7. La Cassa deve esercitare il diritto di prelazione entro
60 giorni dalla notifica della proposta di alienazione con
l'indicazione del nome dell'acquirente, del prezzo di vendita
e delle modalità di pagamento. Qualora il proprietario non
provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia
superiore a quello di cessione, la Cassa può, entro un anno
dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il
diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni
altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.
16. 01.
Gerbaudo, Pepe, Gubert.
Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
Art. 16- bis.
(Prestazione di fideiussioni in favore di giovani
imprenditori agricoli).
1. A valere sulla somma di cui all'articolo 9, comma 1, è
autorizzata, per l'anno 1995, la somma di lire 10 miliardi
quale apporto alla sezione speciale del Fondo interbancario di
garanzia per la prestazione di fideiussioni in favore di
giovani imprenditori agricoli, singoli od associati, che
intendano realizzare investimenti aziendali in conformità agli
obiettivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c)
ed e).
* 16. 02.
Gerbaudo, Pepe, Gubert.
Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
Art. 16- bis.
(Prestazione di fideiussioni in favore di giovani
imprenditori agricoli).
1. A valere sulla somma di cui all'articolo 9, comma 1, è
autorizzata, per l'anno 1995, la somma di lire 10 miliardi
quale apporto alla sezione speciale del Fondo interbancario di
garanzia per la prestazione di fideiussioni in favore di
giovani imprenditori agricoli, singoli od associati, che
intendano realizzare investimenti aziendali in conformità agli
obiettivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c)
ed e).
* 16. 03.
Petrelli, Capitaneo, Onnis, Nicola Parenti, Enzo Caruso,
Poli Bortone, Colosimo, Marino Buccellato,
Spagnoletti-Zeuli.
Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
Art. 16- bis.
(Fondi di garanzia monetari per la prestazione di garanzie
a favore delle imprese agricole associate).
1. I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi,
società consortili o società cooperative aventi come scopo
sociale la prestazione di garanzie collettive a favore delle
imprese agricole associate possono essere reintegrati nel
limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subite nel
corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di
garanzia, operati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi
siano stati assunti per un importo non superiore al 50 per
cento del finanziamento utilizzato dalle imprese associate.
2. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo è
effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui i
consorzi, le società consortili e le società cooperative hanno
provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alle
garanzie prestate,
Pag. 54
con riserva di eventuale conguaglio allorché le procedure di
recupero siano esaurite.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di lire 15 miliardi in ragione di lire 5
miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a valere
sugli stanziamenti di cui all'articolo 9, comma 1.
4. Le regioni agevolano gli organismi di garanzia
collettiva di cui al comma 1 anche mediante contributi al
fondo rischi consortili.
5. Il trasferimento dei prodotti dei produttori agricoli
alle rispettive associazioni riconosciute nonché dalle
associazioni alle relative unioni riconosciute non è
considerato cessione agli effetti tributari.
16. 04.
Petrelli, Onnis, Nicola Parenti, Enzo Caruso, Poli
Bortone, Colosimo, Marino Buccellato Spagnoletti-Zeuli,
Capitaneo.
Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
Art. 16- bis.
(Fondi di garanzia monetari per la prestazione di garanzie
a favore delle imprese agricole associate).
1. I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi,
società consortili o società cooperative aventi come scopo
sociale la prestazione di garanzie collettive a favore delle
imprese agricole associate possono essere reintegrati nel
limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subite nel
corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di
garanzia, operati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi
siano stati assunti per un importo non superiore al 50 per
cento del finanziamento utilizzato dalle imprese associate.
2. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo è
effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui i
consorzi, le società consortili e le società cooperative hanno
provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alle
garanzie prestate, con riserva di eventuale conguaglio
allorché le procedure di recupero siano esaurite.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di lire 15 miliardi in ragione di lire 5
miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a valere
sugli stanziamenti di cui all'articolo 9, comma 1.
4. Le regioni agevolano gli organismi di garanzia
collettiva di cui al comma 1 anche mediante contributi al
fondo rischi consortili.
16. 05.
Gerbaudo, Pepe, Gubert.
Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
Art. 16- bis.
(Norme per i giovani imprenditori agricoli).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo presenta al Parlamento un disegno di
legge finalizzato alla competività delle strutture produttive
condotte da giovani imprenditori agricoli, procedendo a
finalizzare organicamente a tal fine l'applicazione ai sensi
degli articoli 6 e 7 del regolamento CEE n. 2079/92, la
riforma della Cassa proprietà coltivatrice, le agevolazioni
fiscali sugli atti successori e sui terreni agricoli dati in
affitto destinati alla continuità aziendale, alla formazione
ed all'accorpamento di imprese agricole efficienti.
16. 06.
Gerbaudo, Pepe, Gubert.
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