Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126077
SMC0215-0033
Bollettino Giunte e Commissioni n. 215 del 21 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-215)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.33 (che inizia a pag.52 dello stampato)
             ...XIII COMMISSIONE PERMANENTE
                        (Agricoltura)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C2263; C2435; C2600; C2630. LAVCOMM
...C2263; C2435; C2600; C2630.
EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 16-18
Art. 16.
Giovedì 21 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Alberto Paolo LEMBO. - Interviene il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali, Walter Luchetti.
ZZSMC ZZRES ZZSMC210995 ZZSMC950921 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC215 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC13 ZZRE
       Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:
  ed accertata  fino alla fine del comma con le
  seguenti:  a prescindere dalla data del successivo
  accertamento amministrativo.
  16. 1.
  Marino Buccellato, Enzo Caruso, Petrelli, Nicola Parenti,
  Onnis, Capitaneo, Spagnoletti-Zeuli, Poli Bortone,
  Colosimo.
       Sopprimere il comma 2.
  16. 2.
  Anghinoni, Dozzo, Fogliato, Franzini Tibaldeo,
  Stroili.
       Al comma 3, dopo le parole:  Il Ministero  inserire
  le seguenti:  di concerto con il Comitato permanente.
  16. 3.
  Anghinoni, Dozzo, Fogliato, Franzini Tibaldeo,
  Stroili.
       Al comma 3, sostituire le parole:  un terzo  con le
  seguenti:  due terzi.
  16. 4.
  Anghinoni, Dozzo, Fogliato, Franzini Tibaldeo,
  Stroili.
       Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
                      Art.  16- bis.
     (Cassa per la formazione della proprietà contadina).
     1.  La Cassa per la formazione della proprietà contadina
  partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura
  di cui al regolamento CEE n. 2079/92 del Consiglio, del 30
  giugno 1992, favorendo prioritariamente le richieste di
  acquisto dei terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al
  regime di prepensionamento, da parte di rilevatari agricoli di
  età inferiore ai 40 anni ovvero che subentrino nella
  conduzione dell'azienda agricola al genitore aderente al
  regime medesimo.
     2.  La Cassa può realizzare, altresì, programmi di
  ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili,
  organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende
  agricole ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento
  (CEE) n. 2079/92.
     3.  La Cassa è autorizzata ad effettuare operazioni di
  provvista mediante ricorso al mercato finanziario assistite
  dal concorso statale nel pagamento degli interessi, al cui
  onere si fa fronte con i limiti di impegno di lire 30 miliardi
  per l'anno 1995, di lire 40 miliardi per l'anno 1996 e di lire
  50 miliardi per l'anno 1997, a valere sulle somme di cui
  all'articolo 8, comma 2.
     4.  Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge
  31 gennaio 1994, n. 97, sono estese anche alle aziende
  agricole ubicate in comuni non montani.
 
                              Pag. 53
 
     5.  La Cassa deve dare preferenza alle operazioni di
  acquisto finalizzate alla conservazione dell'integrità delle
  aziende agricole ai sensi del comma 2, sino alla concorrenza
  del 20 per cento delle disponibilità finanziarie annuali.
     6.  La Cassa ha diritto di prelazione in caso di
  trasferimento a titolo oneroso dei terreni che, in base a
  strumenti urbanistici vigenti, siano destinati ad
  utilizzazione agricola, fatti salvi i diritti di prelazione o
  di riscatto previsti dall'articolo 8 della legge 26 maggio
  1965, n. 590, e successive modificazioni, e dell'articolo
  230- bis  del codice civile.
     7.  La Cassa deve esercitare il diritto di prelazione entro
  60 giorni dalla notifica della proposta di alienazione con
  l'indicazione del nome dell'acquirente, del prezzo di vendita
  e delle modalità di pagamento.  Qualora il proprietario non
  provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia
  superiore a quello di cessione, la Cassa può, entro un anno
  dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il
  diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni
  altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.
  16. 01.
                                      Gerbaudo, Pepe, Gubert.
       Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
                      Art.  16- bis.
  (Prestazione di fideiussioni in favore di giovani
                   imprenditori agricoli).
     1.  A valere sulla somma di cui all'articolo 9, comma 1, è
  autorizzata, per l'anno 1995, la somma di lire 10 miliardi
  quale apporto alla sezione speciale del Fondo interbancario di
  garanzia per la prestazione di fideiussioni in favore di
  giovani imprenditori agricoli, singoli od associati, che
  intendano realizzare investimenti aziendali in conformità agli
  obiettivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere  c)
  ed  e).
  * 16. 02.
                                      Gerbaudo, Pepe, Gubert.
       Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
                      Art.  16- bis.
  (Prestazione di fideiussioni in favore di giovani
                   imprenditori agricoli).
     1.  A valere sulla somma di cui all'articolo 9, comma 1, è
  autorizzata, per l'anno 1995, la somma di lire 10 miliardi
  quale apporto alla sezione speciale del Fondo interbancario di
  garanzia per la prestazione di fideiussioni in favore di
  giovani imprenditori agricoli, singoli od associati, che
  intendano realizzare investimenti aziendali in conformità agli
  obiettivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere  c)
  ed  e).
  * 16. 03.
  Petrelli, Capitaneo, Onnis, Nicola Parenti, Enzo Caruso,
  Poli Bortone, Colosimo, Marino Buccellato,
  Spagnoletti-Zeuli.
       Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
                      Art.  16- bis.
  (Fondi di garanzia monetari per la prestazione di garanzie
         a favore delle imprese agricole associate).
     1.  I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi,
  società consortili o società cooperative aventi come scopo
  sociale la prestazione di garanzie collettive a favore delle
  imprese agricole associate possono essere reintegrati nel
  limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subite nel
  corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di
  garanzia, operati successivamente alla data di entrata in
  vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi
  siano stati assunti per un importo non superiore al 50 per
  cento del finanziamento utilizzato dalle imprese associate.
     2.  L'intervento dello Stato di cui al presente articolo è
  effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui i
  consorzi, le società consortili e le società cooperative hanno
  provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alle
  garanzie prestate,
 
                              Pag. 54
 
  con riserva di eventuale conguaglio allorché le procedure di
  recupero siano esaurite.
     3.  Per le finalità di cui al presente articolo è
  autorizzata la spesa di lire 15 miliardi in ragione di lire 5
  miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a valere
  sugli stanziamenti di cui all'articolo 9, comma 1.
     4.  Le regioni agevolano gli organismi di garanzia
  collettiva di cui al comma 1 anche mediante contributi al
  fondo rischi consortili.
     5.  Il trasferimento dei prodotti dei produttori agricoli
  alle rispettive associazioni riconosciute nonché dalle
  associazioni alle relative unioni riconosciute non è
  considerato cessione agli effetti tributari.
  16. 04.
  Petrelli, Onnis, Nicola Parenti, Enzo Caruso, Poli
  Bortone, Colosimo, Marino Buccellato Spagnoletti-Zeuli,
  Capitaneo.
       Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
                      Art.  16- bis.
  (Fondi di garanzia monetari per la prestazione di garanzie
         a favore delle imprese agricole associate).
     1.  I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi,
  società consortili o società cooperative aventi come scopo
  sociale la prestazione di garanzie collettive a favore delle
  imprese agricole associate possono essere reintegrati nel
  limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subite nel
  corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di
  garanzia, operati successivamente alla data di entrata in
  vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi
  siano stati assunti per un importo non superiore al 50 per
  cento del finanziamento utilizzato dalle imprese associate.
     2.  L'intervento dello Stato di cui al presente articolo è
  effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui i
  consorzi, le società consortili e le società cooperative hanno
  provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alle
  garanzie prestate, con riserva di eventuale conguaglio
  allorché le procedure di recupero siano esaurite.
     3.  Per le finalità di cui al presente articolo è
  autorizzata la spesa di lire 15 miliardi in ragione di lire 5
  miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a valere
  sugli stanziamenti di cui all'articolo 9, comma 1.
     4.  Le regioni agevolano gli organismi di garanzia
  collettiva di cui al comma 1 anche mediante contributi al
  fondo rischi consortili.
  16. 05.
                                      Gerbaudo, Pepe, Gubert.
       Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
                      Art.  16- bis.
         (Norme per i giovani imprenditori agricoli).
     1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge il Governo presenta al Parlamento un disegno di
  legge finalizzato alla competività delle strutture produttive
  condotte da giovani imprenditori agricoli, procedendo a
  finalizzare organicamente a tal fine l'applicazione ai sensi
  degli articoli 6 e 7 del regolamento CEE n. 2079/92, la
  riforma della Cassa proprietà coltivatrice, le agevolazioni
  fiscali sugli atti successori e sui terreni agricoli dati in
  affitto destinati alla continuità aziendale, alla formazione
  ed all'accorpamento di imprese agricole efficienti.
  16. 06.
                                      Gerbaudo, Pepe, Gubert.
 
DATA=950921 FASCID=SMC12-215 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=13 SEDE=RE NSTA=0215 TOTPAG=0090 TOTDOC=0047 NDOC=0033 TIPDOC=P DOCTIT=0032 COMM=C13D TX PAGINIZ=0052 RIGINIZ=007 PAGFIN=0054 RIGFIN=062 UPAG=NO PAGEIN=52 PAGEFIN=54 SORTRES=9509213 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00215 SORTNAV=59509210 00215 b00000 ZZSMC215 NDOC0033 TIPDOCP DOCTIT0032 NDOC0032



Ritorna al menu della banca dati