| Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
(Aziende pilota).
1. Per conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 2,
comma 2, lettera b), sono istituite aziende pilota a
carattere interregionale
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o nazionale, nel rispetto della vocazionalità
agricola del territorio in cui esse sono ubicate, con
strutture residenziali per stages formativi destinati a
imprenditori agricoli.
17. 1.
Pepe.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
(Modifica dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n.
185, recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà
nazionale).
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio
1992, n. 185, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
"Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni
anno per l'anno successivo, sentite le regioni e le province
autonome, nonché l'organismo di rappresentanza dei consorzi di
difesa e gli altri soggetti di cui all'articolo 21, comma
primo, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'articolo 11
della legge 15 ottobre 1981, n. 590, individua le aree in cui
dal computo del 35 per cento sono esclusi i danni a carico
delle sole produzioni assicurate ai sensi dell'articolo 9
della presente legge".
*17. 2.
Il Relatore.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
(Modifica dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n.
185, recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà
nazionale).
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio
1992, n. 185, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
"Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni
anno per l'anno successivo, sentite le regioni e le province
autonome, nonché l'organismo di rappresentanza dei consorzi di
difesa e gli altri soggetti di cui all'articolo 21, comma
primo, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'articolo 11
della legge 15 ottobre 1981, n. 590, individua le aree in cui
dal computo del 35 per cento sono esclusi i danni a carico
delle sole produzioni assicurate ai sensi dell'articolo 9
della presente legge".
*17. 3.
de Ghislanzoni Cardoli, Galli, Scarpa Bonazza Buora,
Trapani, Spagnoletti-Zeuli, Cabrini.
Al comma 1, sostituire le parole: produzioni
assicurate con le seguenti: produzioni assicurabili.
17. 4.
Gubert.
Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:
Art. 17- bis.
(Sezione speciale del Fondo interbancario
di garanzia).
1. Per le aziende agricole, singole o associate, non in
grado di garantire totalmente il finanziamento di credito
agrario destinato ad investimenti produttivi, realizzati nel
rispetto degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, può
essere concessa la garanzia fidejussoria della sezione
speciale del Fondo interbancario di garanzia, prevista dagli
articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, con i
criteri e le modalità che ne disciplinano l'attività.
2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo
stanziamento, a carico dei fondi di cui all'articolo 9, di
lire 50 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per ciascun
esercizio finanziario del periodo 1996-1999.
17. 01.
Galli, Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli,
Trapani, Spagnoletti-Zeuli, Nicola Parenti, Marino
Buccellato.
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