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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126078
SMC0215-0034
Bollettino Giunte e Commissioni n. 215 del 21 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-215)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.34 (che inizia a pag.54 dello stampato)
             ...XIII COMMISSIONE PERMANENTE
                        (Agricoltura)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C2263; C2435; C2600; C2630. LAVCOMM
...C2263; C2435; C2600; C2630.
...EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 16-18
Art. 17.
Giovedì 21 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Alberto Paolo LEMBO. - Interviene il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali, Walter Luchetti.
ZZSMC ZZRES ZZSMC210995 ZZSMC950921 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC215 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC13 ZZRE
       Sostituirlo con il seguente:
                         Art.  17.
                      (Aziende pilota).
     1.  Per conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 2,
  comma 2, lettera  b),  sono istituite aziende pilota a
  carattere interregionale
 
                              Pag. 55
 
  o nazionale, nel rispetto della vocazionalità
  agricola del territorio in cui esse sono ubicate, con
  strutture residenziali per  stages  formativi destinati a
  imprenditori agricoli.
  17. 1.
                                                        Pepe.
       Sostituirlo con il seguente:
                         Art.  17.
  (Modifica dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n.
  185, recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà
                         nazionale).
     1.  Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio
  1992, n. 185, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
  "Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
  con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni
  anno per l'anno successivo, sentite le regioni e le province
  autonome, nonché l'organismo di rappresentanza dei consorzi di
  difesa e gli altri soggetti di cui all'articolo 21, comma
  primo, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'articolo 11
  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, individua le aree in cui
  dal computo del 35 per cento sono esclusi i danni a carico
  delle sole produzioni assicurate ai sensi dell'articolo 9
  della presente legge".
  *17. 2.
                                                 Il Relatore.
       Sostituirlo con il seguente:
                         Art.  17.
  (Modifica dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n.
  185, recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà
                         nazionale).
     1.  Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio
  1992, n. 185, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
  "Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
  con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni
  anno per l'anno successivo, sentite le regioni e le province
  autonome, nonché l'organismo di rappresentanza dei consorzi di
  difesa e gli altri soggetti di cui all'articolo 21, comma
  primo, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'articolo 11
  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, individua le aree in cui
  dal computo del 35 per cento sono esclusi i danni a carico
  delle sole produzioni assicurate ai sensi dell'articolo 9
  della presente legge".
  *17. 3.
  de Ghislanzoni Cardoli, Galli, Scarpa Bonazza Buora,
  Trapani, Spagnoletti-Zeuli, Cabrini.
       Al comma 1, sostituire le parole:  produzioni
  assicurate  con le seguenti:  produzioni assicurabili.
  17. 4.
                                                      Gubert.
       Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:
                      Art.  17- bis.
          (Sezione speciale del Fondo interbancario
                        di garanzia).
     1.  Per le aziende agricole, singole o associate, non in
  grado di garantire totalmente il finanziamento di credito
  agrario destinato ad investimenti produttivi, realizzati nel
  rispetto degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, può
  essere concessa la garanzia fidejussoria della sezione
  speciale del Fondo interbancario di garanzia, prevista dagli
  articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, con i
  criteri e le modalità che ne disciplinano l'attività.
     2.  Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo
  stanziamento, a carico dei fondi di cui all'articolo 9, di
  lire 50 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per ciascun
  esercizio finanziario del periodo 1996-1999.
  17. 01.
  Galli, Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli,
  Trapani, Spagnoletti-Zeuli, Nicola Parenti, Marino
  Buccellato.
 
DATA=950921 FASCID=SMC12-215 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=13 SEDE=RE NSTA=0215 TOTPAG=0090 TOTDOC=0047 NDOC=0034 TIPDOC=P DOCTIT=0032 COMM=C13D FTX PAGINIZ=0054 RIGINIZ=063 PAGFIN=0055 RIGFIN=070 UPAG=NO PAGEIN=54 PAGEFIN=55 SORTRES=9509213 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00215 SORTNAV=59509210 00215 b00000 ZZSMC215 NDOC0034 TIPDOCP DOCTIT0032 NDOC0032



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