| Al comma 1 aggiungere il seguente periodo:
L'Autorità ha sede in Milano.
0. 8. 71. 9.
Marano, Bonomi, Petrini.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: del
Presidente aggiungere le seguenti: dell'Autorità.
0. 8. 71. 17.
Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: due
terzi aggiungere le seguenti: fra persone dotate dei
requisiti sopra indicati o che abbiano ricoperto cariche
presidenziali presso la magistratura superiore dello Stato.
0. 8. 71. 18.
Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
Al comma 2, dopo le parole: dei due terzi
aggiugere le seguenti: Nella prima applicazione della
presente legge, il Presidente è eletto dalla Camera dei
deputati.
0. 8. 71. 1.
Bassanini.
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole:
possono essere confermati con le seguenti: possono
essere nuovamente ma non consecutivamente nominati.
0. 8. 71. 22.
Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3- bis. La disciplina dei poteri dell'Autorità
relativa alle reti e alle infrastrutture, nel rispetto dei
princìpi generali sanciti dalla presente legge, è definita
dalla legge di assetto del settore, ivi compreso l'adeguamento
delle leggi preesistenti.
0. 8. 71. 3.
Nappi.
Al comma 4, numero 2), aggiungere dopo frequenza
le seguenti parole: su proposta del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e determina la collocazione degli
impianti di trasmissione.
0. 8. 71. 10.
Ciocchetti, Rositani.
Al comma 4, numero 2), aggiungere in fine: su
proposta del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
0. 8. 71. 24.
Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
Al comma 4, lettera a), numero 3), dopo Unione
europea, aggiungere le parole: adotta gli standard
per i decodificatori in linea con la normativa comunitaria
esistente
Pag. 73
contenuta nella recente direttiva relativa all'impiego
di norme per l'emissione di segnali radiotelevisivi.
0. 8. 71. 11.
Ciocchetti, Meocci, Rositani.
Al comma 4, lettera b), sostituire il numero 4)
con le seguenti parole: Vigila affinché per le opere
cinematografiche siano applicate le norme contenute nella
legge 153/94.
0. 8. 71. 12.
Ciocchetti, Meocci, Rositani.
Al comma 4, lettera b), numero 4), aggiungere
infine: in armonia con le direttive comunitarie, salvo
diversi accordi fra produttori.
0. 8. 71. 23.
Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
Al comma 4, lettera b), numero 5), aggiungere:
sanzionandone qualsiasi uso improprio.
0. 8. 71. 4.
Nappi.
Al comma 4, lettera b), numero 8), aggiungere le
parole: , nell'informazione politica.
0. 8. 71. 21.
Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
Al comma 4, lettera b), numero 8), dopo le
parole: parità di accesso aggiungere le seguenti:
nelle pubblicazioni e.
0. 8. 71. 20.
Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
Al comma 4, lettera b), sostituire il numero 9)
con il seguente:
9) esprime parere sulla convenzione stipulata con la
concessionaria del servizio pubblico e verifica l'attuazione
delle finalità di servizio pubblico nella suddetta convenzione
e in tutte le altre tra concessionaria del servizio pubblico e
amministrazioni pubbliche.
0. 8. 71. 5.
Nappi.
Al comma 4, lettera b), numero 9), dopo la
parola: funzioni aggiungere: sussidiarie.
0. 8. 71. 19.
Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
Al comma 4, lettera c), dopo il numero 1)
aggiungere il seguente:
1- bis) garantisce l'accesso di singoli e di gruppi
alle diverse articolazioni del sistema informativo e
comunicativo anche attraverso la predisposizione di specifici
regolamenti.
0. 8. 71. 6.
Nappi.
Al comma 4, lettera c), sopprimere il numero
5).
0. 8. 71. 2.
Boghetta.
Al comma 4, lettera c), aggiungere:
9- bis) accerta la effettiva sussistenza di
posizioni dominanti così come definite dall'articolo 2 e
adotta i conseguenti provvedimenti.
0. 8. 71. 15.
Paissan.
Al comma 4, lettera c), numero 10 aggiungere in
fine: con riferimento agli atti e ai comportamenti previsti
nel precedente articolo 2 verifica la effettiva sussistenza di
posizioni dominanti ed assume i relativi provvedimenti.
0. 8. 71. 31.
Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
Pag. 74
Al comma 4, lettera c) numero 12 alla fine
aggiungere: la Camera ed il Senato, secondo le disposizioni
dei propri regolamenti, esaminano la relazione annuale
dell'Autorità votando indirizzi per il Consiglio.
0. 8. 71. 7.
Nappi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'Autorità autorizza i trasferimenti di proprietà delle
società concessionarie. Nel caso di trasferimenti di proprietà
interni alla concessionaria, non è necessaria alcuna
autorizzazione, fermo restando l'obbligo di notifica del
concessionario. Nel caso di trasferimenti a soggetti terzi
operanti negli Stati membri dell'Unione Europea, il
trasferimento va comunicato all'Autorità che ne ratifica il
compimento qualora esso non confligga con le disposizioni di
cui all'articolo regolante le posizioni preminenti.
0. 8. 71. 30.
Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
Al comma 6 sopprimere le parole: su richiesta di
commissari dissenzienti.
0. 8. 71. 29.
Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
Al comma 8, aggiungere in fine: compresi gli organi
dei sistemi autodisciplinari.
0. 8. 71. 28.
Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
L'Autorità si avvale degli organi periferici del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, delegandogli specifiche
funzioni. I Comitati per le comunicazioni, istituiti presso
ciascuna Regione o Provincia autonoma, hanno il compito di
coadiuvare gli organi periferici del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni.
0. 8. 71. 8.
Marano, Bonomi, Petrini.
Al comma 9, sostituire le parole: si avvale con
le seguenti: può avvalersi.
0. 8. 71. 26.
Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
Al comma 9 sopprimere l'ultimo periodo.
0. 8. 71. 27.
Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
Sopprimere il comma 10.
0. 8. 71. 25.
Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
11. E' istituita la Commissione parlamentare sulla
comunicazione multimediale, di seguito denominata "Commissione
parlamentare", composta da trenta membri eletti per metà dalla
Camera dei deputati e per metà dal Senato della Repubblica. La
Commissione elegge il proprio presidente ed approva il
regolamento per l'organizzazione della relativa attività.
0. 8. 71. 13.
Rositani, Selva, Storace, Poli Bortone, Ciocchetti,
Niccolini.
Aggiungere dopo il comma 10 il seguente:
11. La Commissione parlamentare:
a) predispone la lista di membri tra i quali
eleggere i componenti dell'Autorità della comunicazione;
b) esprime pareri vincolanti sugli atti
regolamentari dell'autorità della comunicazione
multimediale;
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c) esamina i reclami e le contestazioni nei
confronti dell'Autorità della comunicazione multimediale; a
tal fine può revocare a maggioranza dei due terzi dei propri
membri l'incarico di tutti i membri dell'Autorità della
comunicazione multimediale in caso di atti da essa intrapresi,
per inosservanza della Costituzione e delle norme vigenti in
materia di comunicazione;
d) vigila sul comportamento imparziale del
servizio pubblico radiotelevisivo e sulla corretezza degli
operatori privati nelle trasmissioni informative, nonché
sull'osservanza delle norme di equità di trattamento e di
parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e
propaganda elettorale, segnalando gli eventuali abusi
all'Autorità della comunicazione multimediale, secondo le
competenze, di cui agli articoli 6 e 7;
e) esprime un parere non vincolante sul piano
industriale e su quello editoriale che il consiglio di
amministrazione della società responsabile del servizio
pubblico radiotelevisivo deve predisporre ogni anno;
f) ove richiesto, esprime pareri sulle proposte di
norme in materia di comunicazione, anche effettuando
specifiche indagini conoscitive in collaborazione con
l'autorità della comunicazione multimediale.
0. 8. 71. 14.
Rositani, Selva, Storace, Poli Bortone, Landolfi, Ciocchetti,
Niccolini.
Aggiungere in fine il seguente comma:
11. Per tutto quanto non disciplinato dai commi
precedenti, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4
della legge recante "Norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità".
0. 8. 71. 16.
Bassanini.
Emendamento del relatore
Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
Art. 8.
(Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni).
1. E' istituita l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, cui è attribuita autonomia di gestione e
indipendenza di esercizio dei propri poteri istituzionali.
2. Sono organi dell'Autorità la commissione per le
infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i
prodotti, il consiglio. Ciascuna commissione è organo
collegiale costituito dal presidente e da quattro commissari
nominati dal Parlamento tra persone dotate di alta e
riconosciuta professionalità e competenza nel settore. Il
consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari.
Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono
due commissari ciascuno per ogni commissione. Ciascun senatore
e ciascun deputato esprime il voto indicando un solo nome. Il
Presidente è eletto alternativamente da una delle due Camere
con voto favorevole dei due terzi. Il presidente e i
commissari sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica.
3. I membri dell'Autorità durano in carica sei anni e non
possono essere confermati. Qualora si crei una vacanza prima
della scadenza del mandato viene riconvocata la Camera
competente che elegge il sostituto. Il nuovo commissario o il
nuovo presidente resta in carica sino alla data di scadenza
naturale del mandato del predecessore. Non può essere nominato
chi abbia già svolto il mandato per più di trenta mesi. Per il
primo mandato i commissari nominati dal Senato della
Repubblica, ad esclusione del Presidente, durano in carica tre
anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato di
sei anni.
4. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:
a) la commissione per infrastrutture e le reti:
1) esprime un parere al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni
Pag. 76
sull'elaborazione del piano di ripartizione delle frequenze;
2) approva i piani di assegnazione delle frequenze;
3) sentito il parere del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e nel rispetto delle norme dell'Unione
europea, determina gli standard per i decodificatori in modo
anche da evitare situazioni di accesso condizionato
proprietario esclusivo;
4) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione alla cui iscrizione sono tenuti i soggetti
destinatari di autorizzazione ovvero concessione da parte
dell'Autorità o delle amministrazioni competenti le imprese
operanti nel settore della pubblicità, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, nonché le imprese editoriali proprietarie di
testate giornalistiche quotidiane o periodiche; nel registro
sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti
nel territorio italiano;
b) la Commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della
legge dei servizi e prodotti che sono forniti da ciascun
operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione;
2) determina gli obblighi relativi all'erogazione,
alla pubblicità delle condizioni di offerta, alla qualità
tecnica, alla affidabilità, alla continuità di esercizio dei
servizi;
3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi
e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma
diffusa fatte salve le competenze attribuite dalla legge alle
diverse autorità;
4) determina i periodi minimi che debbono trascorrere
per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei
diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna
opera;
5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma o di
televendite emana i regolamenti attuativi delle disposizioni
di legge, in armonia con la Direttiva 552/89/CEE e successive
modificazioni e regola l'interazione organizzata tra il
fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e
l'utente che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) promuove la tutela del diritto alla riservatezza,
del diritto di autore, della sicurezza delle transazioni di
moneta e dei diritti dei minori;
7) assicura il rispetto delle norme sul diritto di
rettifica;
8) garantisce l'applicazione delle norme sulla
propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica
nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di
trattamento e di parità di accesso nella trasmissione di
informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di
attuazione;
9) stipula la convenzione con la concessionaria del
servizio pubblico e ne verifica l'attuazione; controlla
altresì che le ulteriori convenzioni stipulate dal servizio
pubblico con altre amministrazioni pubbliche siano conformi
alla funzione del medesimo.
c) il Consiglio:
1) suggerisce al Governo interventi, anche legislativi
in relazione alle innovazioni tecnologiche ed, in genere
all'evoluzione sul piano interno ed internazionale del settore
della comunicazione;
2) promuove ricerche in tema di nuove tecnologie di
comunicazioone;
3) emana il regolamento di organizzazione;
4) adotta il regolamento sui criteri e sulle modalità
per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per
servizi e prodotti previsti dalle leggi;
5) rilascia le concessioni e le autorizzazioni per la
distribuzione via etere e via cavo dei servizi radiotelevisivi
sulla base del regolamento da essa stessa approvato e stipula
le relative convenzioni; in sede di primo rilascio ovvero di
rinnovo delle concessioni radiotelevisive l'Autorità, a parità
di condizioni, privilegia i soggetti già operanti;
Pag. 77
6) adotta la disciplina per la redazione dei bilanci
da parte dei destinatari di concessione e autorizzazione e per
la separazione contabile e amministrativa tra le diverse
attività nei casi previsti dalla legge;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività
ed alla proprietà dei soggetti destinatari di concessioni e
autorizzazioni, secondo modalità stabilite con regolamento;
8) vigila sulla correttezza delle indagini sugli
indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di
comunicazione, effettuando verifiche sulla congruità delle
metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati
pubblicati, nonché sull'operato delle imprese che svolgono le
indagini;
9) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate
rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che
essa stessa provvede ad emanare;
10) con riferimento agli atti e ai comportamenti degli
operatori del settore delle comunicazioni diversi da quelli
indicati nel precedente articolo 2, comma 1, segnala
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la
sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della
legge 10 ottobre 1990, n. 287;
11) svolge le funzioni assegnate al Garante per ia
radiodiffusione e l'editoria dalla legge n. 416 del 1981 e
successive modificazioni;
12) predispone annualmente una relazione sull'attività
svolta e sui programmi di lavoro, che è trasmessa al
Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio entro il 31
maggio; la relazione deve contenere dati e rendiconti relativi
ai settori sottoposti alla sua competenza, in particolare per
quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse,
redditi e capitali alla diffusione potenziale ed effettiva,
agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni
incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa
periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e
comunitario.
5. L'Autorità autorizza i trasferimenti di proprietà delle
società concessionarie previsti dalla legge.
6. Ciascuna commissione e il consiglio deliberano in via
definitiva sulle materie di competenza, salva l'avocazione al
consiglio, per le deliberazioni delle commissioni, su
richiesta di cinque commissari che può essere proposta entro
cinque giorni dalla data della deliberazione della
commissione. Nelle deliberazioni prevale, in caso di parità,
il voto del presidente. Le motivazioni relative a voti
contrari sono pubblicate sul Bollettino dell'Autorità, su
richiesta dei commissari dissenzienti unitamente alle
deliberazioni. Le deliberazioni delle commissioni e del
consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei
componenti.
7. L'Autorità entro novanta giorni dall'istituzione
delibera apposito regolamento, previo parere del Consiglio di
Stato, contenente norme sulle procedure che in conformità ai
principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241,
garantiscono la piena conoscenza degli atti istruttori e il
contraddittorio agli interessati nonché il diritto di accesso
ai documenti e alle informazioni detenute dall'Autorità.
8. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può
avvalersi della consulenza di soggetti e organismi di
riconosciuta indipendenza e competenza.
9. L'Autorità si avvale degli organi periferici del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. L'Autorità si
avvale altresì dei comitati per le comunicazioni, istituiti
presso ciascuna regione o provincia autonoma, con legge
regionale ovvero provinciale. Nell'esercizio delle funzioni
delegate i comitati operano in qualità di ufficio decentrato
dell'Autorità.
10. E' istituito presso l'Autorità un Consiglio consultivo
degli utenti e dei consumatori nominato dall'Autorità tra le
associazioni rappresentative delle categorie di utenti e tra
esperti. L'Autorità ne disciplina il funzionamento con
regolamento.
8. 71.
Il relatore.
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