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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126082
SMC0215-0038
Bollettino Giunte e Commissioni n. 215 del 21 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-215)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.38 (che inizia a pag.72 dello stampato)
                 ...COMMISSIONE SPECIALE
         per il riordino del settore radiotelevisivo
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C721; C1026; C1373; C1464; C1581; C2464; C2465; C2513; C2566. LAVCOMM
...C721; C1026; C1373; C1464; C1581; C2464; C2465; C2513; C2566.
EMENDAMENTO DEL RELATORE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO E SUBEMENDAMENTI Subemendamenti
Giovedì 21 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Giorgio NAPOLITANO, indi del Vicepresidente Leopoldo ELIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Alessandro Frova.
ZZSMC ZZRES ZZSMC210995 ZZSMC950921 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC215 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC32 ZZRE
     Al comma 1 aggiungere il seguente periodo:
  L'Autorità ha sede in Milano.
  0. 8. 71. 9.
                                     Marano, Bonomi, Petrini.
     Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:  del
  Presidente  aggiungere le seguenti:  dell'Autorità.
  0. 8. 71. 17.
  Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
       Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole:  due
  terzi  aggiungere le seguenti:  fra persone dotate dei
  requisiti sopra indicati o che abbiano ricoperto cariche
  presidenziali presso la magistratura superiore dello Stato.
  0. 8. 71. 18.
  Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
     Al comma 2, dopo le parole:  dei due terzi
  aggiugere le seguenti:  Nella prima applicazione della
  presente legge, il Presidente è eletto dalla Camera dei
  deputati.
  0. 8. 71. 1.
                                                   Bassanini.
     Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole:
  possono essere confermati  con le seguenti:  possono
  essere nuovamente ma non consecutivamente nominati.
  0. 8. 71. 22.
  Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
     Dopo il comma 3, inserire il seguente:
     3- bis.  La disciplina dei poteri dell'Autorità
  relativa alle reti e alle infrastrutture, nel rispetto dei
  princìpi generali sanciti dalla presente legge, è definita
  dalla legge di assetto del settore, ivi compreso l'adeguamento
  delle leggi preesistenti.
  0. 8. 71. 3.
                                                       Nappi.
     Al comma 4, numero 2), aggiungere dopo  frequenza
  le seguenti parole:  su proposta del Ministero delle poste e
  delle telecomunicazioni e determina la collocazione degli
  impianti di trasmissione.
  0. 8. 71. 10.
                                        Ciocchetti, Rositani.
     Al comma 4, numero 2), aggiungere in fine:  su
  proposta del Ministero delle poste e delle
  telecomunicazioni.
  0. 8. 71. 24.
  Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
     Al comma 4, lettera  a),  numero 3), dopo  Unione
  europea,  aggiungere le parole:  adotta gli  standard
  per i decodificatori in linea con la normativa comunitaria
  esistente
 
                              Pag. 73
 
  contenuta nella recente direttiva relativa all'impiego
  di norme per l'emissione di segnali radiotelevisivi.
  0. 8. 71. 11.
                                Ciocchetti, Meocci, Rositani.
     Al comma 4, lettera  b),  sostituire il numero 4)
  con le seguenti parole:  Vigila affinché per le opere
  cinematografiche siano applicate le norme contenute nella
  legge 153/94.
  0. 8. 71. 12.
                                Ciocchetti, Meocci, Rositani.
     Al comma 4, lettera  b),  numero 4), aggiungere
  infine:  in armonia con le direttive comunitarie, salvo
  diversi accordi fra produttori.
  0. 8. 71. 23.
  Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
     Al comma 4, lettera  b),  numero 5), aggiungere:
  sanzionandone qualsiasi uso improprio.
  0. 8. 71. 4.
                                                       Nappi.
     Al comma 4, lettera  b),  numero 8), aggiungere le
  parole: ,  nell'informazione politica.
  0. 8. 71. 21.
  Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
     Al comma 4, lettera  b),  numero 8), dopo le
  parole:  parità di accesso  aggiungere le seguenti:
  nelle pubblicazioni e.
  0. 8. 71. 20.
  Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
     Al comma 4, lettera  b),  sostituire il numero 9)
  con il seguente:
       9) esprime parere sulla convenzione stipulata con la
  concessionaria del servizio pubblico e verifica l'attuazione
  delle finalità di servizio pubblico nella suddetta convenzione
  e in tutte le altre tra concessionaria del servizio pubblico e
  amministrazioni pubbliche.
  0. 8. 71. 5.
                                                       Nappi.
     Al comma 4, lettera  b),  numero 9),  dopo la
  parola:  funzioni  aggiungere:  sussidiarie.
  0. 8. 71. 19.
  Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
     Al comma 4, lettera  c),  dopo il numero 1)
  aggiungere il seguente:
       1- bis)  garantisce l'accesso di singoli e di gruppi
  alle diverse articolazioni del sistema informativo e
  comunicativo anche attraverso la predisposizione di specifici
  regolamenti.
  0. 8. 71. 6.
                                                       Nappi.
     Al comma 4, lettera  c),  sopprimere il numero
  5).
  0. 8. 71. 2.
                                                    Boghetta.
     Al comma 4, lettera  c),  aggiungere:
       9- bis)  accerta la effettiva sussistenza di
  posizioni dominanti così come definite dall'articolo 2 e
  adotta i conseguenti provvedimenti.
  0. 8. 71. 15.
                                                     Paissan.
       Al comma 4, lettera  c),  numero 10 aggiungere in
  fine:  con riferimento agli atti e ai comportamenti previsti
  nel precedente articolo 2 verifica la effettiva sussistenza di
  posizioni dominanti ed assume i relativi provvedimenti.
  0. 8. 71. 31.
  Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
 
                              Pag. 74
 
       Al comma 4, lettera  c)  numero 12 alla fine
  aggiungere:  la Camera ed il Senato, secondo le disposizioni
  dei propri regolamenti, esaminano la relazione annuale
  dell'Autorità votando indirizzi per il Consiglio.
  0. 8. 71. 7.
                                                       Nappi.
       Sostituire il comma 5 con il seguente:
     5.  L'Autorità autorizza i trasferimenti di proprietà delle
  società concessionarie.  Nel caso di trasferimenti di proprietà
  interni alla concessionaria, non è necessaria alcuna
  autorizzazione, fermo restando l'obbligo di notifica del
  concessionario.  Nel caso di trasferimenti a soggetti terzi
  operanti negli Stati membri dell'Unione Europea, il
  trasferimento va comunicato all'Autorità che ne ratifica il
  compimento qualora esso non confligga con le disposizioni di
  cui all'articolo regolante le posizioni preminenti.
  0. 8. 71. 30.
  Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
       Al comma 6 sopprimere le parole:  su richiesta di
  commissari dissenzienti.
  0. 8. 71. 29.
  Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
       Al comma 8, aggiungere in fine:  compresi gli organi
  dei sistemi autodisciplinari.
  0. 8. 71. 28.
  Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
       Sostituire il comma 9 con il seguente:
     L'Autorità si avvale degli organi periferici del Ministero
  delle poste e delle telecomunicazioni, delegandogli specifiche
  funzioni.  I Comitati per le comunicazioni, istituiti presso
  ciascuna Regione o Provincia autonoma, hanno il compito di
  coadiuvare gli organi periferici del Ministero delle poste e
  delle telecomunicazioni.
  0. 8. 71. 8.
                                     Marano, Bonomi, Petrini.
     Al comma 9, sostituire le parole:  si avvale  con
  le seguenti:  può avvalersi.
  0. 8. 71. 26.
  Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
     Al comma 9 sopprimere l'ultimo periodo.
  0. 8. 71. 27.
  Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
     Sopprimere il comma 10.
  0. 8. 71. 25.
  Dotti, Innocenzi, Vito, Bernini, Cipriani, Romani.
     Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
     11.  E' istituita la Commissione parlamentare sulla
  comunicazione multimediale, di seguito denominata "Commissione
  parlamentare", composta da trenta membri eletti per metà dalla
  Camera dei deputati e per metà dal Senato della Repubblica.  La
  Commissione elegge il proprio presidente ed approva il
  regolamento per l'organizzazione della relativa attività.
  0. 8. 71. 13.
  Rositani, Selva, Storace, Poli Bortone, Ciocchetti,
  Niccolini.
       Aggiungere dopo il comma 10 il seguente:
     11.  La Commissione parlamentare:
         a)  predispone la lista di membri tra i quali
  eleggere i componenti dell'Autorità della comunicazione;
         b)  esprime pareri vincolanti sugli atti
  regolamentari dell'autorità della comunicazione
  multimediale;
 
                              Pag. 75
 
         c)  esamina i reclami e le contestazioni nei
  confronti dell'Autorità della comunicazione multimediale; a
  tal fine può revocare a maggioranza dei due terzi dei propri
  membri l'incarico di tutti i membri dell'Autorità della
  comunicazione multimediale in caso di atti da essa intrapresi,
  per inosservanza della Costituzione e delle norme vigenti in
  materia di comunicazione;
         d)  vigila sul comportamento imparziale del
  servizio pubblico radiotelevisivo e sulla corretezza degli
  operatori privati nelle trasmissioni informative, nonché
  sull'osservanza delle norme di equità di trattamento e di
  parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e
  propaganda elettorale, segnalando gli eventuali abusi
  all'Autorità della comunicazione multimediale, secondo le
  competenze, di cui agli articoli 6 e 7;
         e)  esprime un parere non vincolante sul piano
  industriale e su quello editoriale che il consiglio di
  amministrazione della società responsabile del servizio
  pubblico radiotelevisivo deve predisporre ogni anno;
         f)  ove richiesto, esprime pareri sulle proposte di
  norme in materia di comunicazione, anche effettuando
  specifiche indagini conoscitive in collaborazione con
  l'autorità della comunicazione multimediale.
  0. 8. 71. 14.
  Rositani, Selva, Storace, Poli Bortone, Landolfi, Ciocchetti,
  Niccolini.
       Aggiungere in fine il seguente comma:
     11.  Per tutto quanto non disciplinato dai commi
  precedenti, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4
  della legge recante "Norme per la concorrenza e la regolazione
  dei servizi di pubblica utilità.  Istituzione delle Autorità di
  regolazione dei servizi di pubblica utilità".
  0. 8. 71. 16.
                                                   Bassanini.
                   Emendamento del relatore
     Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
                          Art.  8.
                  (Autorità per le garanzie
                    nelle comunicazioni).
       1.  E' istituita l'Autorità per le garanzie nelle
  comunicazioni, cui è attribuita autonomia di gestione e
  indipendenza di esercizio dei propri poteri istituzionali.
     2.  Sono organi dell'Autorità la commissione per le
  infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i
  prodotti, il consiglio.  Ciascuna commissione è organo
  collegiale costituito dal presidente e da quattro commissari
  nominati dal Parlamento tra persone dotate di alta e
  riconosciuta professionalità e competenza nel settore.  Il
  consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari.
  Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono
  due commissari ciascuno per ogni commissione.  Ciascun senatore
  e ciascun deputato esprime il voto indicando un solo nome.  Il
  Presidente è eletto alternativamente da una delle due Camere
  con voto favorevole dei due terzi.  Il presidente e i
  commissari sono nominati con decreto del Presidente della
  Repubblica.
     3.  I membri dell'Autorità durano in carica sei anni e non
  possono essere confermati.  Qualora si crei una vacanza prima
  della scadenza del mandato viene riconvocata la Camera
  competente che elegge il sostituto.  Il nuovo commissario o il
  nuovo presidente resta in carica sino alla data di scadenza
  naturale del mandato del predecessore.  Non può essere nominato
  chi abbia già svolto il mandato per più di trenta mesi.  Per il
  primo mandato i commissari nominati dal Senato della
  Repubblica, ad esclusione del Presidente, durano in carica tre
  anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato di
  sei anni.
     4.  Le competenze dell'Autorità sono così individuate:
         a)  la commissione per infrastrutture e le reti:
         1) esprime un parere al Ministero delle poste e delle
  telecomunicazioni
 
                              Pag. 76
 
  sull'elaborazione del piano di ripartizione delle frequenze;
         2) approva i piani di assegnazione delle frequenze;
         3) sentito il parere del Ministero delle poste e delle
  telecomunicazioni e nel rispetto delle norme dell'Unione
  europea, determina gli standard per i decodificatori in modo
  anche da evitare situazioni di accesso condizionato
  proprietario esclusivo;
         4) cura la tenuta del registro degli operatori di
  comunicazione alla cui iscrizione sono tenuti i soggetti
  destinatari di autorizzazione ovvero concessione da parte
  dell'Autorità o delle amministrazioni competenti le imprese
  operanti nel settore della pubblicità, le imprese di
  produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
  televisivi, nonché le imprese editoriali proprietarie di
  testate giornalistiche quotidiane o periodiche; nel registro
  sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti
  nel territorio italiano;
         b)  la Commissione per i servizi e i prodotti:
         1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della
  legge dei servizi e prodotti che sono forniti da ciascun
  operatore destinatario di concessione ovvero di
  autorizzazione;
         2) determina gli obblighi relativi all'erogazione,
  alla pubblicità delle condizioni di offerta, alla qualità
  tecnica, alla affidabilità, alla continuità di esercizio dei
  servizi;
         3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi
  e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma
  diffusa fatte salve le competenze attribuite dalla legge alle
  diverse autorità;
         4) determina i periodi minimi che debbono trascorrere
  per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei
  diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna
  opera;
         5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma o di
  televendite emana i regolamenti attuativi delle disposizioni
  di legge, in armonia con la Direttiva 552/89/CEE e successive
  modificazioni e regola l'interazione organizzata tra il
  fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e
  l'utente che comporti acquisizione di informazioni
  dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni
  relative agli utenti;
         6) promuove la tutela del diritto alla riservatezza,
  del diritto di autore, della sicurezza delle transazioni di
  moneta e dei diritti dei minori;
         7) assicura il rispetto delle norme sul diritto di
  rettifica;
         8) garantisce l'applicazione delle norme sulla
  propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica
  nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di
  trattamento e di parità di accesso nella trasmissione di
  informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di
  attuazione;
         9) stipula la convenzione con la concessionaria del
  servizio pubblico e ne verifica l'attuazione; controlla
  altresì che le ulteriori convenzioni stipulate dal servizio
  pubblico con altre amministrazioni pubbliche siano conformi
  alla funzione del medesimo.
         c)  il Consiglio:
         1) suggerisce al Governo interventi, anche legislativi
  in relazione alle innovazioni tecnologiche ed, in genere
  all'evoluzione sul piano interno ed internazionale del settore
  della comunicazione;
         2) promuove ricerche in tema di nuove tecnologie di
  comunicazioone;
         3) emana il regolamento di organizzazione;
         4) adotta il regolamento sui criteri e sulle modalità
  per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per
  servizi e prodotti previsti dalle leggi;
         5) rilascia le concessioni e le autorizzazioni per la
  distribuzione via etere e via cavo dei servizi radiotelevisivi
  sulla base del regolamento da essa stessa approvato e stipula
  le relative convenzioni; in sede di primo rilascio ovvero di
  rinnovo delle concessioni radiotelevisive l'Autorità, a parità
  di condizioni, privilegia i soggetti già operanti;
 
                              Pag. 77
 
         6) adotta la disciplina per la redazione dei bilanci
  da parte dei destinatari di concessione e autorizzazione e per
  la separazione contabile e amministrativa tra le diverse
  attività nei casi previsti dalla legge;
         7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività
  ed alla proprietà dei soggetti destinatari di concessioni e
  autorizzazioni, secondo modalità stabilite con regolamento;
         8) vigila sulla correttezza delle indagini sugli
  indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di
  comunicazione, effettuando verifiche sulla congruità delle
  metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati
  pubblicati, nonché sull'operato delle imprese che svolgono le
  indagini;
         9) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei
  sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate
  rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che
  essa stessa provvede ad emanare;
         10) con riferimento agli atti e ai comportamenti degli
  operatori del settore delle comunicazioni diversi da quelli
  indicati nel precedente articolo 2, comma 1, segnala
  all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la
  sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della
  legge 10 ottobre 1990, n. 287;
         11) svolge le funzioni assegnate al Garante per ia
  radiodiffusione e l'editoria dalla legge n. 416 del 1981 e
  successive modificazioni;
         12) predispone annualmente una relazione sull'attività
  svolta e sui programmi di lavoro, che è trasmessa al
  Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio entro il 31
  maggio; la relazione deve contenere dati e rendiconti relativi
  ai settori sottoposti alla sua competenza, in particolare per
  quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse,
  redditi e capitali alla diffusione potenziale ed effettiva,
  agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle
  opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni
  incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa
  periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e
  comunitario.
     5.  L'Autorità autorizza i trasferimenti di proprietà delle
  società concessionarie previsti dalla legge.
     6.  Ciascuna commissione e il consiglio deliberano in via
  definitiva sulle materie di competenza, salva l'avocazione al
  consiglio, per le deliberazioni delle commissioni, su
  richiesta di cinque commissari che può essere proposta entro
  cinque giorni dalla data della deliberazione della
  commissione.  Nelle deliberazioni prevale, in caso di parità,
  il voto del presidente.  Le motivazioni relative a voti
  contrari sono pubblicate sul Bollettino dell'Autorità, su
  richiesta dei commissari dissenzienti unitamente alle
  deliberazioni.  Le deliberazioni delle commissioni e del
  consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei
  componenti.
     7.  L'Autorità entro novanta giorni dall'istituzione
  delibera apposito regolamento, previo parere del Consiglio di
  Stato, contenente norme sulle procedure che in conformità ai
  principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241,
  garantiscono la piena conoscenza degli atti istruttori e il
  contraddittorio agli interessati nonché il diritto di accesso
  ai documenti e alle informazioni detenute dall'Autorità.
     8.  Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può
  avvalersi della consulenza di soggetti e organismi di
  riconosciuta indipendenza e competenza.
     9.  L'Autorità si avvale degli organi periferici del
  Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.  L'Autorità si
  avvale altresì dei comitati per le comunicazioni, istituiti
  presso ciascuna regione o provincia autonoma, con legge
  regionale ovvero provinciale.  Nell'esercizio delle funzioni
  delegate i comitati operano in qualità di ufficio decentrato
  dell'Autorità.
     10.  E' istituito presso l'Autorità un Consiglio consultivo
  degli utenti e dei consumatori nominato dall'Autorità tra le
  associazioni rappresentative delle categorie di utenti e tra
  esperti.  L'Autorità ne disciplina il funzionamento con
  regolamento.
  8. 71.
                                                 Il relatore.
 
                              Pag. 78
 
 
DATA=950921 FASCID=SMC12-215 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=32 SEDE=RE NSTA=0215 TOTPAG=0090 TOTDOC=0047 NDOC=0038 TIPDOC=P DOCTIT=0037 COMM=C32D FTX PAGINIZ=0072 RIGINIZ=007 PAGFIN=0078 RIGFIN=001 UPAG=NO PAGEIN=72 PAGEFIN=78 SORTRES=9509213 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00215 SORTNAV=59509210 00215 b00000 ZZSMC215 NDOC0038 TIPDOCP DOCTIT0037 NDOC0037



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