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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126140
STA0243-0005
Stenografico d'Aula n. 243 del 21 settembre 1995 (STA12-243)
(suddiviso in 316 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.15063 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.4)
SEGUITO DISCUSSIONE: C2115; C2790; C2956; C2970; C2971; C2979; C2981; C3015. LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: C2115; C2790; C2956; C2970; C2971; C2979; C2981; C3015.
DOMENICO NANIA, Relatore di minoranza.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IRENE PIVETTI
ZZSTA ZZRES ZZSTA210995 ZZSTA950921 ZZSTA000995 ZZSTA000095 ZZSTA243 ZZ12 ZZDI ZZLL
    DOMENICO NANIA,  Relatore di minoranza.  Signor
  Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito svoltosi
  sulla proposta di legge costituzionale Bassanini ed altri
  dal nostro punto di vista non ha apportato elementi di
  novità alla sostanza del problema ed alla ragione per la
  quale l'Assemblea ha dovuto esaminarla sotto l'incalzare
  di una richiesta provenuta sostanzialmente dall'area del
  centro-sinistra.
    Ad avviso del gruppo di alleanza nazionale, si sta
  affrontando questo dibattito ragionando sulla base di un
  vizio di fondo, quello della cultura del sospetto.
  Iniziamo a fare i primi passi verso la costruzione di una
  seconda o di una nuova Repubblica (o del secondo ciclo
  della prima Repubblica come ama dire la sinistra; o della
  seconda fase della prima Repubblica come amano dire i
  popolari), verso una nuova realtà politica-istituzionale,
  spinti proprio da una cultura del sospetto che, invece,
  non dovrebbe appartenerci.
 
                             Pag. 15064
 
  Ed e proprio la cultura del sospetto che motiva ed ispira
  la proposta di legge costituzionale Bassanini ed altri,
  essendo costruita sull'assunto che bisogna avere paura di
  qualcosa, che bisogna stare attenti e spaventarsi perché,
  ad esempio, se le forze del centro-destra vincessero le
  elezioni, chissà quali rischi correrebbero l'Italia e la
  democrazia!  Non dovrebbe essere certamente questa
  l'ispirazione di un progetto di riforma costituzionale ed
  istituzionale; anzi, ad ispirare un progetto di riforma,
  dovrebbe essere la voglia di rispondere all'ansia di
  rinnovamento presente non solo in alcune forze politiche,
  ma anche, e fortemente, in tutta la società civile.  E' ben
  noto, infatti, che da tutti i sondaggi svolti da quindici
  anni a questa parte è emerso che l'opinione pubblica
  preferisce un modello di repubblica presidenziale a quello
  di tipo parlamentare.  L'opinione pubblica ha infatti
  dimostrato in materia un atteggiamento non ondeggiante ma
  costante; tant'è che generalmente si calcola che circa il
  70 per cento degli italiani sia favorevole ad una svolta
  di tipo presidenzialista.
    A nostro avviso deve essere allontanata questa cultura del
  sospetto, che spinge addirittura il centro-sinistra a
  presentare una proposta di legge costituzionale che
  sostanzialmente eleva a due terzi dei componenti le Camere
  il  quorum  occorrente per l'approvazione di progetti
  di riforma della Costituzione.  A giudizio di alleanza
  nazionale occorre addentrarsi in questo campo delicato
  muovendo dalla cultura della fiducia e della serenità,
  dalla consapevolezza che si approntano progetti di riforma
  della Carta costituzionale spinti soltanto dalla voglia di
  assicurare efficienza alle istituzioni, di consentire un
  avvicinamento di queste ai cittadini anziché un loro
  allontanamento, di favorire un processo di partecipazione
  alla politica dalla quale lentamente i cittadini hanno
  preso le distanze a causa di una classe politica che ha
  curato più la disaffezione che l'avvicinamento.
    Che si tratti di un'operazione politica e non
  istituzionale condotta dal centro-sinistra emerge da una
  circostanza che, se rapportata all'atteggiamento tenuto in
  riferimento alla proposta di modifica costituzionale, la
  dice lunga sulla ragione per la quale ci  troviamo
  dinnanzi ad una operazione politica non condivisibile,
  addirittura di natura propagandistica.
    Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre da una parte
  si sostiene con forza (è enunciato nella relazione che
  accompagna la proposta di legge costituzionale Bassanini)
  che l'emergenza che oggi porta ad intervenire velocemente
  con una siffatta proposta di legge, nella quale sono
  raccolte le istanze di garanzia più che quelle di
  cambiamento, dipende dal fatto che in una contesa
  elettorale con sistema maggioritario una forza o un polo
  politico da solo, pur con una minoranza di voti nel paese,
  può ottenere la maggioranza dei seggi che occorre per
  cambiare a proprio piacimento le istituzioni, dall'altra,
  in merito ad un'altra riforma, quella elettorale, gli
  stessi esponenti affermano (ad esempio lo ha fatto più
  volte Bassanini) che tale riforma è necessaria perché vi è
  il rischio che il risultato elettorale non comporti altro
  che la fotocopia dell'attuale assetto parlamentare.
    Da un lato, dunque, si invoca una modifica costituzionale
  paventando - lo si scrive - che da qui a poco una forza
  politica da sola ottenga i due terzi dei seggi
  parlamentari, quindi realizzi la riforma costituzionale
  che desidera, dall'altro gli stessi personaggi sostengono
  che è opportuna la riforma elettorale perché votando
  subito e con l'attuale sistema si corre il rischio che il
  risultato politico sia identico a quello presente, che
  registra una sostanziale parità tra le forze politiche.
    Se la riforma costituzionale non fosse stata dettata
  dall'emergenza, evidentemente la posizione assunta avrebbe
  un senso.  La verità è che ci si comporta come con la gomma
  americana: la si tira dalla parte che conviene.  Circa il
  problema della riforma costituzionale conviene affermare
  che una forza parlamentare vincendo potrebbe da sola
  ottenere la maggioranza che serve per modificare la
  Costituzione a proprio piacimento; si invoca, poi, la
  riforma elettorale rilevando che potrebbe verificarsi una
  situazione di stallo, per cui dopo il ricorso alle urne
  potrebbe esservi la stessa condizione
  politico-parlamentare antecedente alle elezioni.
 
                             Pag. 15065
 
  Ad avviso di alleanza nazionale  questo ragionamento
  dimostra che si accede al tema con un atteggiamento di
  tipo politico-propagandistico e non con l'approccio che
  occorre, che deriva dalla necessità di riscrivere, di
  rifondare, di ridiscutere l'assetto costituzionale
  complessivo.
    Signor Presidente, onorevoli colleghi, richiamo
  l'attenzione su tale aspetto perché la legge elettorale in
  vigore da sola non può consentire ad una forza politica di
  ottenere i due terzi dei seggi.  Dico questo perché
  soprattutto al Senato, in base al meccanismo dello
  scorporo totale, una forza politica, o comunque il polo
  perdente, il 25 per cento dei seggi li ha assicurati,
  giacché, se gli altri dovessero vincere a tutto campo, ai
  perdenti andrebbe sicuramente il 25 per cento dei seggi.
  Poiché sappiamo benissimo che ci troviamo in una
  condizione nella quale non è sostenibile un'ipotesi del
  genere, è evidente che la legge elettorale in vigore, che
  assegna la quota proporzionale mediante il meccanismo
  dello scorporo (soprattutto quello dello scorporo totale),
  non consentirebbe mai ad una forza politica di ottenere da
  sola i due terzi dei seggi.  Pertanto la cultura del
  sospetto e tutto ciò che conduce alla necessità di una
  siffatta riforma è strumentale; si tratta di un
  ragionamento di tipo politico fondato sulla convenienza
  piuttosto che su riflessioni autenticamente, genuinamente,
  spontaneamente politico-costituzionali.
    La seconda riflessione che intendo svolgere è che il
  Parlamento non può non affrontare il problema della
  sovranità, che è stato scarsamente ripreso dagli
  interventi svolti dai colleghi del centro-sinistra;
  addirittura ho notato che tale questione veniva guardata
  con notevole sospetto, per esempio da parte del professore
  Elia.  L'onorevole Elia ritiene che ci troviamo di fronte
  ad un'opinione pubblica, ad un corpo elettorale in stato
  di permanente minorità; un corpo elettorale capace di
  intendere e di volere, ma non su alcune tematiche.  Ciò che
  ispira il ragionamento dei sostenitori del centro-sinistra
  è che il corpo elettorale non sia in grado su alcune
  questioni fondamentali e importanti di dire l'ultima
  parola; quindi, proprio per questo motivo tali forze
  politiche guardano
  con sospetto a quella che definiscono la  deriva
  plebiscitaria.
    Va osservato che l'articolo 138 è sostanzialmente
  suddiviso in due parti: la prima disciplina le procedure
  aggravate e ripetute necessarie per operare una modifica
  costituzionale.  Nella seconda parte, invece, si collega il
  procedimento di modifica costituzionale al tema della
  sovranità.  A mio giudizio è importante - sottopongo la
  questione anche all'attenzione del relatore per la
  maggioranza - aver chiaro l'assetto dell'articolo 138 così
  com'è, rendendosi conto che dal punto di vista strutturale
  (su tale aspetto il signor ministro può dirci molto) tale
  parte dell'articolo 138 realizza un equilibrio tra il
  procedimento di modifica e la sovranità popolare.  Mentre
  nella prima parte, dunque, si vuole istaurare una
  determinata procedura nell'ambito di una Costituzione
  rigida e formale come la nostra, nella seconda parte
  dell'articolo 138 si mette in relazione il corpo
  elettorale con la procedura di modifica stessa.  Si pone
  cioè in rapporto la sovranità popolare e il cambiamento
  costituzionale, la titolarità del quale è affidata
  esclusivamente al Parlamento; tuttavia vi è un inserimento
  del corpo elettorale nel processo costituente seppure
  sotto la formula impropria dell'abrogazione.  Questo
  passaggio sembra a noi di alleanza nazionale decisivo,
  perché i costituenti, nel porre in essere l'articolo 138,
  si sono posti il problema di stabilire a chi affidare il
  compito di cambiare le regole.  Essi, cioè, si sono posti
  il problema se nel tempo, dopo venti o trent'anni di
  funzionamento della Carta costituzionale, con il
  cambiamento degli assetti, degli equilibri, del clima
  politico, una parte politica o le forze di Governo
  potessero ritenere in qualche modo di porre mano
  all'adeguamento costituzionale.  Di fronte al problema di
  stabilire a chi affidare il compito di iniziare il
  procedimento costituente, la responsabilità di dare il
  primo colpo, l' input  del cambiamento costituzionale,
  i costituenti hanno scelto di affidarlo al Parlamento.
    Qual è la differenza di fondo tra una legge costituzionale
  o di modifica costituzionale, onorevoli colleghi, e una
  legge ordinaria?  La differenza è che su quest'ultima è
  consentito al corpo elettorale, raccogliendo 50 mila
 
                             Pag. 15066
 
  firme, di presentare una petizione alle Camere.  Su una
  legge ordinaria, cioè, 50 mila  elettori possono
  raccogliere le firme e proporre, per esempio - proposta
  che piace molto all'onorevole Calderisi -, l'abolizione
  della caccia.
    In materia di legge ordinaria, dunque, 50 mila persone
  possono raccogliere le firme ed avanzare una proposta.  I
  nostri costituenti, richiamandosi non si sa a quale
  concetto di democrazia - ma non è questo il punto - non
  hanno consentito invece agli elettori di raccogliere le
  firme per avanzare una proposta di modifica della
  Costituzione.  Se 50 mila elettori volessero proporre una
  legge con la quale introdurre la Repubblica presidenziale,
  ciò non sarebbe possibile.  Tuttavia - questo è il punto -
  i costituenti, nel momento in cui toglievano al corpo
  elettorale la possibilità di dare avvio al procedimento di
  riforma costituzionale, attribuendola esclusivamente alle
  Camere (soltanto i parlamentari, infatti, possono dare
  inizio a tale procedimento), si rendevano conto che il
  corpo elettorale doveva comunque fare ingresso nel
  processo in questione e lo hanno consentito, in assenza di
  una maggioranza dei due terzi, sotto forma di
  referendum.
    La seconda parte dell'articolo 138, quindi, miscela in un
  equilibrio sapiente, con un sistema proporzionale,
  l'ingresso del corpo elettorale nel processo costituente,
  consentendo ai cittadini, attraverso la raccolta di almeno
  500 mila firme, di attivare i meccanismi del referendum
  sospensivo-confermativo.
    Orbene, questo è il congegno dell'articolo 138, la cui
  seconda parte bilancia l'ingresso del corpo elettorale nel
  processo costituente.  Si può scardinare questo meccanismo?
  Si può impedirne il funzionamento?  E' possibile farlo,
  senza violare un principio fondamentale della
  Costituzione, quello di cui all'articolo 1, ossia il
  principio che la sovranità appartiene al popolo, secondo
  il quale la forma di esercizio della sovranità non può mai
  metterne in discussione la titolarità?  Si può fare ciò
  impunemente?  Questa riforma dell'articolo 138 non è forse
  anticostituzionale nel momento in cui impedisce al corpo
  elettorale di attivare il procedimento di revisione
  costituzionale quando un terzo dei
  parlamentari esercita il diritto di veto?  In  questo sta
  la violazione di una regola fondamentale della
  democrazia.
    Perché l'articolo 138, nell'attuale formulazione, pur non
  realizzando una forma di democrazia matura, non viola in
  maniera penetrante il principio dell'ingresso del corpo
  elettorale nel processo costituente?  Perché questo viene
  impedito da una maggioranza di due terzi dei parlamentari;
  cioè, in presenza di un sistema proporzionale, qualora una
  proposta di modifica in Parlamento passi con il voto dei
  due terzi dei deputati e dei senatori, vi è una
  presunzione assoluta di concordanza con l'opinione degli
  elettori.  Pertanto, con il meccanismo attuale, che si
  ispira ad un modello elettorale proporzionale, si presume
  che se i due terzi dei deputati e dei senatori votano a
  favore di una proposta di modifica costituzionale, anche
  il popolo italiano dovrebbe essere d'accordo.  Quindi, non
  si prevede l'ingresso del corpo elettorale in questo
  processo solo in presenza di una maggioranza ampia di
  parlamentari fino al punto da raggiungere i due terzi dei
  componenti l'Assemblea.
    Con la proposta di legge costituzionale Bassanini ed
  altri, nel momento in cui si stabilisce che una proposta
  di modifica costituzionale per passare deve essere votata
  dai due terzi dei parlamentari si afferma, in un certo
  senso, una sorta di "dittatura" dell'altro terzo dei
  deputati e dei senatori; è come dire, cioè, che un terzo
  dei parlamentari può sempre impedire che una proposta di
  modifica costituzionale passi, esercitando il proprio
  diritto di veto.  Ed è come dire che un terzo dei
  parlamentari impedisce al corpo elettorale di entrare nel
  processo costituente.
    Pertanto, laddove con l'articolo 138 della Costituzione in
  vigore era il voto dei due terzi dei parlamentari ad
  impedire al corpo elettorale di fare ingresso nel processo
  costituente, con la proposta di legge Bassanini ed altri
  un terzo dei parlamentari può tenere fuori non solo le
  forze politiche dalla voglia di cambiare, ma anche il
  corpo elettorale da qualunque possibilità di interferenza
  nel processo costituente.
    Ed è qui il  vulnus  alla democrazia!  Infatti, un
  terzo dei parlamentari - raccogliticcio,
 
                             Pag. 15067
 
  raggiunto mettendo insieme sinistra e non si  sa chi
  altri, un po' di federalisti, un po' di rifondazione, un
  po' di PDS - può impedire a quel 60-65 per cento di
  parlamentari che in qualche modo vogliono modificare la
  Costituzione di poterlo fare.  E mentre in una democrazia
  normale, occidentale, europea, a correggere le follie e le
  pazzie di un Parlamento che perde il senno interviene la
  sovranità popolare - come è previsto nell'attuale articolo
  138 della nostra Costituzione - con la proposta Bassanini
  questo non si può verificare.
    Pertanto, le bizze, le follie, gli umori di un terzo dei
  parlamentari possono impedire qualunque processo di
  riforma, mentre il corpo elettorale non può mai
  intervenire, non può mai dire come la pensa.  E' solo un
  terzo dei parlamentari che può decidere se la proposta di
  modifica costituzionale, avanzata dagli altri due terzi
  dei parlamentari vada bene o meno, ma il corpo elettorale
  no!
    Che democrazia è mai questa?  Quale cultura della maturità,
  quale "paese normale" ci viene suggerito dall'onorevole
  D'Alema?
    Stiamo attenti, perché ciò che si sta facendo porterà di
  fatto molto probabilmente allo "sbrego" costituzionale!
  Non si possono tenere fuori i cittadini dal processo
  costituente, di fronte alla voglia di cambiare o quando le
  condizioni politiche stesse richiedono un cambiamento!  Del
  resto, non credo che occorra ricordare che il nostro
  assetto costituzionale è stato pensato e giustamente -
  oserei dire - realizzato dietro il complesso del
  bonapartismo, dopo la paura dell'"istituto duce", dopo che
  si paventava un possibile ritorno di una dittatura, nel
  contesto della divisione in blocchi tra occidente ed
  oriente, in un processo di pacificazione nazionale che di
  fatto non esisteva.  Oggi ci troviamo in una realtà
  completamente diversa, che si è lasciata dietro le spalle
  tanti avvenimenti, che ha visto forze politiche prima
  ispirarsi a modelli totalitari ed oggi avvicinarsi al
  processo democratico; basti pensare all'avvicinamento
  culturale ed ideologico a tale processo da parte di
  partiti quali quello comunista, che prima si ispirava a
  modelli totalitari.  E che dire anche di alleanza nazionale
  che sicuramente coltivava molti filoni autoritari
  all'interno del proprio DNA, ma
  che nel quadro politico nuovo che si è  venuto
  determinando oggi rappresenta un elemento di stabilità?
  Non c'è dubbio: è un partito d'ordine, ma ad ispirazione
  fortemente moderata!
    In questo contesto dobbiamo favorire l'affinamento
  istituzionale oppure dobbiamo alzare muri che impediscono
  di andare verso un bipolarismo maturo lasciando le cose
  come stanno?  Nella precedente legislatura questo problema
  si pose.  Non si sapeva (e mi avvio alla conclusione del
  ragionamento) chi avrebbe vinto e chi avrebbe perso; si
  presupponeva che a vincere sarebbe stata la sinistra e che
  a perdere sarebbero stati gli altri (ma non si capiva chi
  fossero).  Nella legislatura precedente, quindi, non si
  poneva il problema della  par condicio;  si è varata
  una legge di riforma della campagna elettorale, ma non ci
  si è posti il problema se il primo canale della RAI fosse
  di ispirazione democristiana, il secondo canale di
  ispirazione socialista e il terzo canale fortemente
  comunista (tant'è vero che in Italia era noto come
  "Telekabul").  Il Presidente Scàlfaro allora non avvertì il
  problema di determinare condizioni di  par condicio  e
  Occhetto potè annunciare con baldanza (si colga
  l'importanza di questa espressione) che era stata posta in
  campo una formidabile macchina da guerra.  La vittoria era
  assicurata e, ripeto, non si pose alcun problema di questo
  tipo.
    Nella precedente legislatura, peraltro, l'onorevole
  Labriola, del partito socialista, con una proposta di
  legge costituzionale pose il problema della modifica
  dell'articolo 138 della Costituzione.  Nonostante nei
  sondaggi al partito socialista si attribuisse lo 0,5-0,7
  per cento, il professor Labriola avvertì il problema e
  presentò una proposta di legge costituzionale per
  modificare l'articolo 138.  Egli sostenne che, a seguito
  dell'introduzione del sistema maggioritario, tale norma
  costituzionale poteva comportare che il corpo elettorale
  fosse tagliato completamente fuori dal processo
  costituente.  Il punto centrale del ragionamento di
  Labriola era il seguente.  Le garanzie in un sistema
  democratico debbono puntare alla tutela dei cittadini o
  della rendita politica dei partiti?
    I padri costituenti (che di diritto costituzionale se ne
  intendevano!) hanno congegnato
 
                             Pag. 15068
 
  l'articolo 138 (soprattutto la seconda parte) in modo tale
  da far entrare il corpo elettorale nel processo
  costituente.  Quando Labriola propose la modifica della
  seconda parte di tale articolo volle garantire al corpo
  elettorale di essere sempre parte del processo
  costituente.  Egli, quindi, propose l'abolizione del comma
  che impediva il referendum nel caso in cui la legge di
  modifica fosse approvata con una maggioranza di due terzi.
  Qual è stato il ragionamento seguito e da noi condiviso?
  Essendovi un sistema maggioritario può succedere che chi
  ha vinto le elezioni con il 45 per cento dei voti raccolga
  in Parlamento una maggioranza di due terzi.  A chi spetta,
  a questo punto, il diritto di affermare che una proposta
  di riforma approvata dal Parlamento è giusta o sbagliata?
  Ad un partito politico che, essendo minoranza, esercita il
  diritto di veto o al corpo elettorale, che è titolare
  della sovranità e può decidere di non gradire e quindi di
  non votare un certo tipo di riforma?
    Questo è il punto centrale.  Che cosa si garantisce?  Il
  diritto di veto di una forza politica abbarbicata al
  vecchio?  Pensate colleghi, se, anziché un ipotetico terzo
  di parlamentari perdenti del centro-sinistra di un
  Parlamento futuro, si mettessero insieme un terzo dei
  parlamentari della precedente legislatura, ex
  democristiani, ex socialisti, ex socialdemocratici, quindi
  "ex Tangentopoli".  Questi deputati, insieme, se fosse
  stato in vigore l'articolo 138 di cui alla proposta
  Bassanini, avrebbero potuto impedire qualunque tipo di
  modifica della Costituzione.  Ma a chi tocca impedire le
  modifiche: ad un gruppo piccolo che esercita il diritto di
  veto o al corpo elettorale?  I costituenti pensarono che
  fosse compito del corpo elettorale;  Labriola, nella sua
  proposta di legge, pensò al corpo elettorale, ai
  cittadini, titolari della sovranità.  In quell'occasione
  non si sapeva chi avrebbe vinto.
    E' chiaro che se dovesse passare la proposta
  dell'onorevole Bassanini non soltanto si presenterebbe il
  problema del referendum (che sarebbe sicuramente attivato
  per fare esprimere i cittadini sulla proposta di
  blindatura rispetto alla voglia di cambiamento
  dell'assetto costituzionale), ma si configurerebbe anche
  un aspetto di correttezza costituzionale.
  Se sarà approvata questa proposta di legge costituzionale
  si porrà il problema concreto di cosa fare per consentire
  a chi vuole cambiare di prospettare la possibilità di tale
  cambiamento.
    A nostro avviso occorre rispettare questo bilanciamento
  tra colui (in questo caso il Parlamento) che è, da solo,
  abilitato a proporre un progetto di modifica
  costituzionale e colui (nel nostro caso, il corpo
  elettorale) che può bloccare il progetto di riforma
  costituzionale.  Poiché siamo in presenza di un sistema
  maggioritario si garantisce sempre al corpo elettorale la
  possibilità di intervenire sul progetto di riforma
  costituzionale.
    Ribadiamo pertanto la nostra convinzione sull'opportunità
  di intervenire in maniera radicale e profonda sulla
  proposta Bassanini ed altri della quale possiamo solo
  recepire la necessità (è questo un elemento presente nella
  nostra come in altre proposte di legge) di difendere
  alcuni princìpi fondamentali ed indiscutibili quali il
  principio di libertà, quello che la sovranità appartiene
  al popolo, il principio della solidarietà e quello
  dell'unità nazionale.  Alcuni princìpi fondamentali, se si
  vuole, possono essere protetti innalzando i  quorum,
  senza però dimenticare - si può cogliere bene questo
  aspetto nell'intervento dell'onorevole Pericu - che vi
  sono princìpi dei quali la Costituzione non si è
  minimamente occupata.  Penso, per esempio, alla circostanza
  per cui in una Costituzione assai lunga come è la nostra,
  composta di 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie
  e finali, non esiste un solo riferimento neppure
  terminologico all'Europa.  In una Costituzione che guarda
  al futuro; in una Costituzione che non deve essere più
  anti o contro (anticomunista, antifascista o anti non so
  cosa) ma per qualcosa; in una Costituzione che deve avere
  un'anima che stia dentro le norme, che deve contenere
  qualcosa che dia sostanza alle norme e che le ispiri, si
  può ignorare, nel 2000 la necessità di introdurre princìpi
  quali, per esempio, l'unità europea?  In Germania, già
  nella costituzione provvisoria, era contenuto il
  riferimento all'Europa.  Nella nostra Costituzione tale
  riferimento non è presente e mi chiedo se si possa oggi
  ignorare la tendenza costruttiva con riferimento al
  domani.  Pensare all'Europa
 
                             Pag. 15069
 
  non significa infatti predisporre una Costituzione contro
  qualcuno ma per qualcosa.  Si  può ignorare, in una
  costituzione, l'esigenza di introdurre il principio della
  tutela dell'ambiente che - come ricordava l'onorevole
  Pericu - non può essere ridotto alla tutela del paesaggio?
  Qual è oggi, nella realtà in cui ci troviamo, il valore
  dell'ambiente?  Si può ignorare il fatto che la nostra
  Costituzione non considera problemi come quello della
  droga e, quindi, il principio connesso a tale questione?
  Si può ignorare che la Costituzione non fa riferimento ai
  potenti mezzi di comunicazione di massa e alla tutela -
  nel rapporto con la televisione - di tutti gli aspetti
  connessi alla questione, dal punto di vista non solo della
  manifestazione del proprio pensiero (di cui all'articolo
  21 della Costituzione) ma anche della tutela della
  formazione del proprio pensiero.  Può una costituzione,
  alle soglie del 2000, ignorare il problema del modo in cui
  si forma il pensiero?
    Esistono, quindi, anche sul piano dei princìpi, problemi
  che vanno affrontati.  Pur riconoscendo, pertanto,
  l'esigenza di una tutela rafforzata dei princìpi di cui
  alla prima parte, non si può ignorare che tanti altri
  temi, che sono il portato di una società moderna, debbono
  essere in qualche modo raccolti e recepiti da forze
  politiche che non vogliono difendere lo  status quo,
  non vogliono lasciare le cose come stanno né consegnare
  diritti di veto a chicchessia, bensì intendono puntare ad
  un cambiamento che sia effettivamente tale, anche se
  sereno, equilibrato e concordato  (Applausi dei deputati
  dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia).
 
DATA=950921 FASCID=STA12-243 TIPOSTA=STA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0243 TOTPAG=0070 TOTDOC=0316 NDOC=0005 TIPDOC=O DOCTIT=0004 COMM= DI PAGINIZ=0003 RIGINIZ=038 PAGFIN=0009 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=15063 PAGEFIN=15069 SORTRES=9509213 SORTDDL= FASCIDC=12STA 00243 SORTNAV=59509212 00243 200000 ZZSTA243 NDOC0005 TIPDOCO DOCTIT0004 NDOC0004



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