| GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per il tesoro.
Signor Presidente, con l'interrogazione n. 3-00650
l'onorevole Altea e gli altri presentatori sollecitano
iniziative intese a sbloccare il pagamento degli stati di
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avanzamento delle opere infrastrutturali nel Mezzogiorno.
Al riguardo, va anzitutto premesso che per i pagamenti
delle opere citate sono stati messi a disposizione del
commissario ad acta da parte del Ministero dei
lavori pubblici, a mezzo di aperture di credito (ordini di
accreditamento), immediatamente utilizzabili, 1000
miliardi nell'esercizio finanziario 1994 e 150 miliardi
all'inizio dell'esercizio finanziario in corso. Tale
sistema di pagamento (ordini di accreditamento a favore
del funzionario delegato, nel caso di specie il
commissario ad acta), che prevede il riscontro della
Ragioneria centrale sulla regolarità della spesa in via
successiva, non ha avuto però ulteriore seguito, in quanto
l'amministrazione dei lavori pubblici ha preferito la
forma di pagamento mediante emissioni di ordinativi
diretti a favore dei creditori.
Nell'esercizio finanziario 1995 risultano emessi soltanto
due ordinativi diretti, in data 15 giugno 1995, ammontanti
rispettivamente a lire 6.373.819.935 e lire 1.899.396.380.
Per tali ordinativi di pagamento, per i quali è, invece,
previsto il controllo preventivo della Ragioneria
centrale, quest'ultima, in data 20 giugno 1995, ha
formulato taluni rilievi, in quanto è dell'avviso che
l'attività del commissario ad acta non possa
limitarsi al mero trasferimento di fondi agli enti
destinatari, ma che il trasferimento debba far seguito ad
una valutazione dei presupposti che legittimano il
finanziamento stesso. In proposito va precisato che
l'articolo 10 dell'atto di trasferimento del progetto
dell'AGENSUD all'ente attuatore prevede "la facoltà
insindacabile di sospendere le erogazioni del
finanziamento allorché i lavori non procedono nei tempi e
con le qualità previste negli elaborati allegati". Dello
stato di avanzamento dei lavori deve essere data ampia
documentazione ai fini della legittimità dei pagamenti ed
inoltre eventuali controversie sull'effettuazione dei
pagamenti comportano valutazioni al fine di verificare la
convenienza o meno della prosecuzione delle opere, l'onere
complessivo presunto, ovvero il trasferimento dei rapporti
alla Cassa depositi e prestiti in base agli articoli 9
e 9- bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96.
Aggiungo, infine, che l'amministrazione del tesoro si è
attivata presso il Ministero dei lavori pubblici per la
rapida soluzione della questione sollevata, sia
nell'interesse generale sia nel rispetto delle funzioni
istituzionali cui gli organi dello Stato sono preposti, e
che si può senz'altro confermare che il problema è avviato
a soluzione.
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