| (Finalità e definizioni).
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche e di
ogni altro ente o associazione, con particolare riferimento
alla riservatezza e all'identità personale.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di
dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno
o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri
determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o
complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta,
la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione ivi compreso un numero di identificazione
personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine
alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati
personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposto dal titolare al
trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la
persona giuridica, l'associazione o l'ente cui si riferiscono
i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei
dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati
personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione
del trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi
dell'articolo 28.
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