| (Trattamenti in ambito pubblico).
1. La presente legge non si applica al trattamento di
dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 8 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, come
modificato dall'articolo 42 della presente legge, ovvero sui
dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in
virtù della Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n.
388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima
legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario
giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di
procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e
successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito
del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dall'articolo 371- bis,
comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di
giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio
superiore della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse
disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 29 e 30,
comma 6.
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