| (Notificazione).
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento
di dati personali soggetto al campo di applicazione della
presente legge, è tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una
sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni da
svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare
uno o più trattamenti con finalità correlate; una nuova
notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi
indicati nel comma
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4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal
responsabile del trattamento, con firme autenticate nei modi
di legge.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale,
il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi
e le categorie di interessati alle quali si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei
dati;
e) le categorie di misure tecniche ed
organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
f) a quale o a quali banche di dati si riferisce
il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri
trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio
nazionale;
g) il tempo previsto per la conservazione e per la
comunicazione o diffusione dei dati;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale
e il domicilio o la residenza del responsabile del
trattamento; in mancanza di tale indicazione si considera
responsabile del trattamento il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del
notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che vanno annotati
nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice
civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di
cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, possono effettuare la
notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le
modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 31,
comma 3.
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