| (Informazioni rese all'interessato).
1. L'interessato o la persona dalla quale sono raccolti
i dati personali deve essere previamente informata circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui
sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali
i dati possono essere comunicati, e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale,
il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se
designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli
elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, l'accertamento di illeciti o
l'irrogazione di sanzioni da parte di organi pubblici.
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