| (Diritti dell'interessato).
1. In relazione al trattamento di dati personali
l'interessato ha diritto:
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a) di conoscere, mediante accesso gratuito al
registro di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a),
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato
nell'articolo 7, comma 4, lettere a) e b);
c) di ottenere, a cura del responsabile del
trattamento, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della
loro origine, nonché della logica su cui si basa il
trattamento, previa corresponsione di un contributo spese, da
determinarsi con il regolamento di cui all'articolo 31, comma
3; la richiesta può essere rinnovata, salvo l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora
vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri
2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
conoscenza si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
5) la cancellazione dei dati utilizzati al fine di
invio di corrispondenza o materiale pubblicitario:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute, possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse.
3. Nell'esercizio dei diritti l'interessato può delegare,
per iscritto, persone fisiche o associazioni.
4. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione giornalistica.
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