| (Limiti nell'esercizio dei diritti).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere
c) e d) non possono essere esercitati nei
confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la
politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari nonché la tutela della loro stabilità.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 29, comma
1, lettera d), esegue le necessarie verifiche nei modi
di cui al comma 4 dell'articolo 30 e indica le necessarie
modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
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