Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126655
SMC0216-0037
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.37 (che inizia a pag.39 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...IN SEDE LEGISLATIVA
...C1901bis. LAVCOMM
...C1901bis.
...NUOVO TESTO INDICE
Art. 15.
Martedì 26 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC2 ZZLE
                     (Custodia dei dati).
       1.  I dati personali oggetto di trattamento devono
  essere custoditi, anche in relazione alle conoscenze acquisite
  in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
  specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre
  al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure
  di protezione, i rischi di distruzione o perdita, anche
  accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di
  trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
  raccolta.
     2.  Le misure minime di protezione da adottare in via
  preventiva sono individuate con regolamento emanato con
  decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
  dell'articolo 17, comma 1, lettera  a),  della legge 23
  agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, su proposta del
  Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  dell'interno, del tesoro e delle poste e delle
  telecomunicazioni.
     3.  Le misure di cui al comma 2 sono adeguate, entro due
  anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
  successivamente con cadenza biennale, con successivi
  regolamenti emanati con le modalità del medesimo comma 2, in
  relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
  maturata.
     4.  Le regole tecniche per la sicurezza dei dati trattati
  dagli organinismi di cui all'articolo 4, comma 1, sono
  stabilite dall'alto funzionario dello Stato al quale sono
  attribuite, con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, le funzioni di autorità nazionale per la
  sicurezza.
 
DATA=950926 FASCID=SMC12-216 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=02 SEDE=LE NSTA=0216 TOTPAG=0135 TOTDOC=0152 NDOC=0037 TIPDOC=P DOCTIT=0015 COMM=C2 D TX PAGINIZ=0039 RIGINIZ=005 PAGFIN=0039 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=39 SORTRES=9509263 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00216 SORTNAV=59509260 00216 b00000 ZZSMC216 NDOC0037 TIPDOCP DOCTIT0015 NDOC0015



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