| (Divieto di comunicazione e diffusione).
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di
dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione
di dati personali dei quali sia stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo
indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati
relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti,
quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti
interessi della collettività. Il provvedimento è impugnabile
ai sensi dell'articolo 27, commi 6 e 7.
| |