| (Dati sensibili).
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro 45 giorni, decorsi i quali
la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento
di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il consenso e l'autorizzazione di cui al comma 1 non
sono richiesti quando il trattamento dei dati è effettuato
nell'ambito dell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
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4. Il trattamento dei dati indicati nel comma 1 da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di
legge nella quale siano specificati i dati che possono essere
trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di
interesse pubblico perseguite.
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