| (Dati inerenti alla salute
e alla vita sessuale).
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, gli
organismi sanitari pubblici e gli enti previdenziali possono,
anche senza il consenso dell'interessato e senza
l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei
a rivelare le anomalie fisiche e psichiche, l'uso di sostanze
alcooliche o intossicanti, nonché i comportamenti e le
caratteristiche sessuali, o comunque riguardanti lo stato di
salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili
per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità
fisica e della salute dei singoli o della collettività.
2. La comunicazione dei dati di cui al comma 1 a terzi è
ammessa:
a) con il consenso scritto dell'interessato;
b) quando sia necessario per finalità di ricerca
scientifica o di statistica, e si tratti di dati anonimi;
c) quando sia necessario per fini di difesa dello
Stato, di prevenzione o accertamento di illeciti o per
l'irrogazione di sanzioni, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
3. La comunicazione all'interessato di tali dati personali
può essere effettuata solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare.
4. Il Garante può autorizzare la comunicazione di taluno
dei dati di cui al comma 1, concernenti uno o più soggetti,
tra strutture determinate, oppure di singole specie di dati
relativi a talune categorie di soggetti tra strutture
specializzate, quando sia indispensabile per scopi di
prevenzione e cura sia dell'interessato che di altri soggetti
o della collettività. L'autorizzazione è rilasciata, salvi i
casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanità. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i
limiti fissati con l'autorizzazione.
5. La diffusione dei dati di cui al presente articolo è
vietata, salvo che nel caso di cui al comma 2, lettera
c) e quando si riferisce a dati trattati nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità.
6. Il Garante può autorizzare gli esercenti attività
assicurativa, impartendo prescrizioni a garanzia
dell'interessato, a trattare, senza il consenso
dell'interessato, i dati inerenti alla salute, se il
trattamento è indispensabile per accertare o prevenire
illeciti connessi alla medesima attività.
| |