Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126665
SMC0216-0047
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.47 (che inizia a pag.41 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...IN SEDE LEGISLATIVA
...C1901bis. LAVCOMM
...C1901bis.
...NUOVO TESTO INDICE
Art. 22.
Martedì 26 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC2 ZZLE
                  (Dati inerenti alla salute
                    e alla vita sessuale).
       1.  Gli esercenti le professioni sanitarie, gli
  organismi sanitari pubblici e gli enti previdenziali possono,
  anche senza il consenso dell'interessato e senza
  l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei
  a rivelare le anomalie fisiche e psichiche, l'uso di sostanze
  alcooliche o intossicanti, nonché i comportamenti e le
  caratteristiche sessuali, o comunque riguardanti lo stato di
  salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili
  per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità
  fisica e della salute dei singoli o della collettività.
     2.  La comunicazione dei dati di cui al comma 1 a terzi è
  ammessa:
         a)  con il consenso scritto dell'interessato;
         b)  quando sia necessario per finalità di ricerca
  scientifica o di statistica, e si tratti di dati anonimi;
         c)  quando sia necessario per fini di difesa dello
  Stato, di prevenzione o accertamento di illeciti o per
  l'irrogazione di sanzioni, con l'osservanza delle norme che
  regolano la materia.
     3.  La comunicazione all'interessato di tali dati personali
  può essere effettuata solo per il tramite di un medico
  designato dall'interessato o dal titolare.
     4.  Il Garante può autorizzare la comunicazione di taluno
  dei dati di cui al comma 1, concernenti uno o più soggetti,
  tra strutture determinate, oppure di singole specie di dati
  relativi a talune categorie di soggetti tra strutture
  specializzate, quando sia indispensabile per scopi di
  prevenzione e cura sia dell'interessato che di altri soggetti
  o della collettività.  L'autorizzazione è rilasciata, salvi i
  casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
  sanità.  E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i
  limiti fissati con l'autorizzazione.
     5.  La diffusione dei dati di cui al presente articolo è
  vietata, salvo che nel caso di cui al comma 2, lettera
  c)  e quando si riferisce a dati trattati nell'esercizio
  della professione di giornalista e per l'esclusivo
  perseguimento delle relative finalità.
     6.  Il Garante può autorizzare gli esercenti attività
  assicurativa, impartendo prescrizioni a garanzia
  dell'interessato, a trattare, senza il consenso
  dell'interessato, i dati inerenti alla salute, se il
  trattamento è indispensabile per accertare o prevenire
  illeciti connessi alla medesima attività.
 
DATA=950926 FASCID=SMC12-216 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=02 SEDE=LE NSTA=0216 TOTPAG=0135 TOTDOC=0152 NDOC=0047 TIPDOC=P DOCTIT=0015 COMM=C2 D TX PAGINIZ=0041 RIGINIZ=008 PAGFIN=0041 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=41 PAGEFIN=41 SORTRES=9509263 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00216 SORTNAV=59509260 00216 b00000 ZZSMC216 NDOC0047 TIPDOCP DOCTIT0015 NDOC0015



Ritorna al menu della banca dati