| (Dati relativi all'articolo 686 del codice di procedura
penale).
1. I dati personali idonei a rivelare i provvedimenti
di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d),
2 e 3, del codice di procedura penale, possono essere trattati
soltanto se risulta indispensabile per il perseguimento di
rilevanti finalità di interesse pubblico, e se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i
tipi di dati trattati, le finalità perseguite e le precise
operazioni del trattamento autorizzate.
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