| (Trattamento da parte
di soggetti pubblici).
1. Il trattamento di dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, senza il consenso dell'interessato, nei limiti
stabiliti dalla legge e dal regolamento.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati è
ammessa quando sia prevista da norme di legge o di
regolamento, o risulti comunque necessaria per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali. In quest'ultimo caso deve
esserne data previa comunicazione al Garante, che vieta, con
provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione o diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
economici è consentita solo se prevista da norme di legge o di
regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno
rispetto delle disposizioni della presente legge.
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