| (Trasferimento di dati all'estero).
1. Il trasferimento, con qualsiasi forma, o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento fuori del territorio
nazionale, anche se temporaneo, deve essere previamente
notificato al Garante, alle medesime condizioni di cui
all'articolo 7.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo trenta
giorni dalla data della notificazione; il termine è di
quarantacinque giorni qualora il trattamento riguardi taluno
dei dati di cui agli articoli 21 e 23.
3. Il Garante, valutata anche la natura dei dati e le
finalità del trattamento, può vietare il trasferimento qualora
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati
non garantisca una protezione di livello pari a quello
assicurato dall'ordinamento italiano.
4. Contro il divieto può essere proposta opposizione a
norma dell'articolo 27, comma 6.
5. Il presente articolo non si applica al trasferimento di
dati personali effettuato nell'ambito dell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità.
6. La notificazione di cui al comma 1 è effettuata ai
sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del
registro previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera
a).
| |