| (Tutela).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono
essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con
ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere
proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse
parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al
Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi tre
giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al
responsabile del trattamento. La presentazione del ricorso
rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante, il titolare, il
responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno
facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può
disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se
ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al
responsabile, con decisione motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a
tutela dei diritti dell'interessato, e assegnando un termine
per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza
ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del
Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti
giorni dalla data di presentazione, equivale al suo
rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante
può disporre in via provvisoria, con provvedimento non
impugnabile, il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati
ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del
trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se,
entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione
di cui al comma 4.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito
di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono
proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il
titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione o del rigetto tacito. L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile anche in deroga al
divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione
del provvedimento.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 1,
o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente
legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi
di violazione dell'articolo 9.
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