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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126673
SMC0216-0055
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.55 (che inizia a pag.43 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...IN SEDE LEGISLATIVA
...C1901bis. LAVCOMM
...C1901bis.
...NUOVO TESTO INDICE
Art. 27.
Martedì 26 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC2 ZZLE
                          (Tutela).
     1.  I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono
  essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con
  ricorso al Garante.  Il ricorso al Garante non può essere
  proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse
  parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
     2.  Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
  taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al
  Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi tre
  giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al
  responsabile del trattamento.  La presentazione del ricorso
  rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
  giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
     3.  Nel procedimento dinanzi al Garante, il titolare, il
  responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti,
  personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno
  facoltà di presentare memorie o documenti.  Il Garante può
  disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
     4.  Assunte le necessarie informazioni il Garante, se
  ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al
  responsabile, con decisione motivata, la cessazione del
  comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a
  tutela dei diritti dell'interessato, e assegnando un termine
  per la loro adozione.  Il provvedimento è comunicato senza
  ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del
  Garante.  La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti
  giorni dalla data di presentazione, equivale al suo
  rigetto.
     5.  Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante
  può disporre in via provvisoria, con provvedimento non
  impugnabile, il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati
  ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del
  trattamento.  Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se,
  entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione
  di cui al comma 4.
     6.  Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito
  di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono
  proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il
  titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
  comunicazione o del rigetto tacito.  L'opposizione non sospende
  l'esecuzione del provvedimento.
     7.  Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737
  e seguenti del codice di procedura civile anche in deroga al
  divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n.
  2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione
  del provvedimento.
     8.  Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il
  rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 1,
  o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente
  legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria
  ordinaria.
     9.  Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi
  di violazione dell'articolo 9.
 
DATA=950926 FASCID=SMC12-216 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=02 SEDE=LE NSTA=0216 TOTPAG=0135 TOTDOC=0152 NDOC=0055 TIPDOC=P DOCTIT=0015 COMM=C2 D TX PAGINIZ=0043 RIGINIZ=005 PAGFIN=0043 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=43 PAGEFIN=43 SORTRES=9509263 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00216 SORTNAV=59509260 00216 b00000 ZZSMC216 NDOC0055 TIPDOCP DOCTIT0015 NDOC0015



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