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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126675
SMC0216-0057
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.57 (che inizia a pag.43 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...IN SEDE LEGISLATIVA
...C1901bis. LAVCOMM
...C1901bis.
...NUOVO TESTO INDICE
Art. 28.
Martedì 26 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC2 ZZLE
                  (Istituzione del Garante).
     1.  E' istituito il Garante per la protezione dei dati.
     2.  Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
  di giudizio e di valutazione.
     3.  Il Garante è organo collegiale costituito dal
  presidente e da quattro membri, nominati con determinazione
  adottata, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della
  Repubblica e della Camera dei deputati.  Il presidente e i
  membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e
  che siano esperti di riconosciuta competenza
 
                              Pag. 44
 
  delle materie del diritto e dell'informatica.
     4.  Il presidente e i membri durano in carica quattro anni
  e non possono essere confermati per più di una volta; per
  tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non
  possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
  professionale o di consulenza, né essere amministratori o
  dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche
  elettive.
     5.  All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e
  i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
  amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
  professori universitari di ruolo, sono collocati in
  aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
  382, e successive modificazioni.  Il personale collocato fuori
  ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
     6.  Al presidente compete una indennità di funzione non
  eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
  presidente della Corte di cassazione.  Ai membri compete
  un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due
  terzi di quella spettante al presidente.  Le predette indennità
  di funzione sono determinate, con il regolamento di cui
  all'articolo 31, comma 3, in misura tale da poter essere
  corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
 
DATA=950926 FASCID=SMC12-216 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=02 SEDE=LE NSTA=0216 TOTPAG=0135 TOTDOC=0152 NDOC=0057 TIPDOC=P DOCTIT=0015 COMM=C2 D TX PAGINIZ=0043 RIGINIZ=062 PAGFIN=0044 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=43 PAGEFIN=44 SORTRES=9509263 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00216 SORTNAV=59509260 00216 b00000 ZZSMC216 NDOC0057 TIPDOCP DOCTIT0015 NDOC0015



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