| (Istituzione del Garante).
1. E' istituito il Garante per la protezione dei dati.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito dal
presidente e da quattro membri, nominati con determinazione
adottata, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente e i
membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e
che siano esperti di riconosciuta competenza
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delle materie del diritto e dell'informatica.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni
e non possono essere confermati per più di una volta; per
tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, né essere amministratori o
dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e
i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori
ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete
un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due
terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità
di funzione sono determinate, con il regolamento di cui
all'articolo 31, comma 3, in misura tale da poter essere
corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
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