| (Compiti del Garante).
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei
trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti di dati sono
effettuati nel rispetto delle norme di legge o di regolamento
e in conformità della notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili
le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli
interessati o delle associazioni che li rappresentano,
relative ad inosservanze di legge o di regolamento, e
provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo
27;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o
dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi
causa, di un trattamento di cui all'articolo 12, comma 2, o di
una banca di dati;
g) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito di categorie
interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia
e di buona condotta per determinati settori, verificarne la
conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire
a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la diffusione tra il pubblico delle
norme che regolano la materia e delle relative finalità,
nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo
15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento
dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della
natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o
degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o
più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di
provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del
settore;
n) predisporre annualmente una relazione
sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della
presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo,
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel
capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto
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al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti
previsti dall'articolo 4 e verificare, anche su richiesta
dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla
legge o dai regolamenti.
2. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 31,
comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua
istituzione, il Garante promuove opportune intese con le
province e con eventuali altre pubbliche amministrazioni al
fine di assicurarne la consultazione mediante almeno un
terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente
nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.
3. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera l), è
impugnabile ai sensi dell'articolo 27, commi 6 e 7.
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