Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126676
SMC0216-0058
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.58 (che inizia a pag.44 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...IN SEDE LEGISLATIVA
...C1901bis. LAVCOMM
...C1901bis.
...NUOVO TESTO INDICE
Art. 29.
Martedì 26 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC2 ZZLE
                    (Compiti del Garante).
     1.  Il Garante ha il compito di:
         a)  istituire e tenere un registro generale dei
  trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
         b)  controllare se i trattamenti di dati sono
  effettuati nel rispetto delle norme di legge o di regolamento
  e in conformità della notificazione;
         c)  segnalare ai relativi titolari o responsabili
  le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento
  conforme alle disposizioni vigenti;
         d)  ricevere le segnalazioni ed i reclami degli
  interessati o delle associazioni che li rappresentano,
  relative ad inosservanze di legge o di regolamento, e
  provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo
  27;
         e)  adottare i provvedimenti previsti dalla legge o
  dai regolamenti;
         f)  vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi
  causa, di un trattamento di cui all'articolo 12, comma 2, o di
  una banca di dati;
         g)  denunciare i fatti configurabili come reati
  perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
  nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
         h)  promuovere nell'ambito di categorie
  interessate, nell'osservanza del principio di
  rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia
  e di buona condotta per determinati settori, verificarne la
  conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
  l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire
  a garantirne la diffusione e il rispetto;
         i)  curare la diffusione tra il pubblico delle
  norme che regolano la materia e delle relative finalità,
  nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo
  15;
         l)  vietare, in tutto o in parte, il trattamento
  dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della
  natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o
  degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto
  rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o
  più interessati;
         m)  segnalare al Governo l'opportunità di
  provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del
  settore;
         n)  predisporre annualmente una relazione
  sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della
  presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo,
  entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
  riferisce;
         o)  curare l'attività di assistenza indicata nel
  capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle
  persone rispetto
 
                              Pag. 45
 
  al trattamento automatizzato di dati di carattere
  personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, e resa
  esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
  designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
  dell'articolo 13 della convenzione medesima;
         p)  esercitare il controllo sui trattamenti
  previsti dall'articolo 4 e verificare, anche su richiesta
  dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla
  legge o dai regolamenti.
     2.  Il registro di cui al comma 1, lettera  a),  del
  presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 31,
  comma 5.  Entro il termine di un anno dalla data della sua
  istituzione, il Garante promuove opportune intese con le
  province e con eventuali altre pubbliche amministrazioni al
  fine di assicurarne la consultazione mediante almeno un
  terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente
  nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di
  cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
  n. 29, e successive modificazioni.
     3.  Il provvedimento di cui al comma 1, lettera  l),  è
  impugnabile ai sensi dell'articolo 27, commi 6 e 7.
 
DATA=950926 FASCID=SMC12-216 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=02 SEDE=LE NSTA=0216 TOTPAG=0135 TOTDOC=0152 NDOC=0058 TIPDOC=P DOCTIT=0015 COMM=C2 D TX PAGINIZ=0044 RIGINIZ=026 PAGFIN=0045 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=44 PAGEFIN=45 SORTRES=9509263 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00216 SORTNAV=59509260 00216 b00000 ZZSMC216 NDOC0058 TIPDOCP DOCTIT0015 NDOC0015



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