| (Verifiche e controlli).
1. Per l'espletamento dei propri compiti, il Garante
può richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o
anche a terzi, di fornire informazioni e di esibire
documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del
controllo del rispetto delle disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle
banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si
svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi,
ove necessario, della collaborazione di altri organi dello
Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale
provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con
decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono
individuate con il regolamento di cui all'articolo 31, comma
3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a
farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle
norme di coordinamento del codice di procedura penale
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1,
le verifiche sono effettuate per il tramite di un membro
designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme
alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica
al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed
integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è
stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in
ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che
ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della
legge 1 aprile 1981, n. 121.
17. Le verifiche di cui al comma 6 non sono delegabili.
Qualora risulti necessario in ragione della specificità della
verifica, il membro designato può farsi assistere da personale
specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo
31, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da
un numero delimitato di addetti al relativo Ufficio
individuati con il regolamento di cui all'articolo 31, comma
3.
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