Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


126677
SMC0216-0059
Bollettino Giunte e Commissioni n. 216 del 26 settembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-216)
(suddiviso in 152 Unità Documento)
Unità Documento n.59 (che inizia a pag.45 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...IN SEDE LEGISLATIVA
...C1901bis. LAVCOMM
...C1901bis.
...NUOVO TESTO INDICE
Art. 30.
Martedì 26 settembre 1995. - Presidenza del Presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260995 ZZSMC950926 ZZSMC000995 ZZSMC000095 ZZSMC216 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC2 ZZLE
                   (Verifiche e controlli).
       1.  Per l'espletamento dei propri compiti, il Garante
  può richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o
  anche a terzi, di fornire informazioni e di esibire
  documenti.
     2.  Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del
  controllo del rispetto delle disposizioni in materia di
  trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle
  banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si
  svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
  rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi,
  ove necessario, della collaborazione di altri organi dello
  Stato.
     3.  Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
  autorizzazione del presidente del tribunale competente per
  territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale
  provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con
  decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono
  individuate con il regolamento di cui all'articolo 31, comma
  3.
     4.  I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a
  farli eseguire.
     5.  Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle
  norme di coordinamento del codice di procedura penale
  approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
     6.  Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1,
  le verifiche sono effettuate per il tramite di un membro
  designato dal Garante.  Se il trattamento non risulta conforme
  alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica
  al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed
  integrazioni e ne verifica l'attuazione.  Se l'accertamento è
  stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in
  ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che
  ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della
  legge 1 aprile 1981, n. 121.
     17.  Le verifiche di cui al comma 6 non sono delegabili.
  Qualora risulti necessario in ragione della specificità della
  verifica, il membro designato può farsi assistere da personale
  specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo
  31, comma 6.  Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
  secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono
  conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se
  necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da
  un numero delimitato di addetti al relativo Ufficio
  individuati con il regolamento di cui all'articolo 31, comma
  3.
 
DATA=950926 FASCID=SMC12-216 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=02 SEDE=LE NSTA=0216 TOTPAG=0135 TOTDOC=0152 NDOC=0059 TIPDOC=P DOCTIT=0015 COMM=C2 D TX PAGINIZ=0045 RIGINIZ=023 PAGFIN=0045 RIGFIN=069 UPAG=NO PAGEIN=45 PAGEFIN=45 SORTRES=9509263 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00216 SORTNAV=59509260 00216 b00000 ZZSMC216 NDOC0059 TIPDOCP DOCTIT0015 NDOC0015



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