| (Ufficio del Garante).
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio
composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste
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dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il
medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a
quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura
non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante
medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di nomina
del Garante.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette
a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la
gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e di
grazia e giustizia, e su parere conforme del Garante stesso.
Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all'articolo 27, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da
assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il
pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate,
nonché le norme volte a precisare le modalità della
notificazione di cui all'articolo 7 per via telematica o
mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine
il regolamento può comunque essere adottato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti
tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del
Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione
informatica e di strumenti telematici, propri ovvero,
salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge,
appartenenti ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i
consulenti sono tenuti al segreto per quel che concerne il
contenuto delle banche di dati e le relative moda- lità di
funzionamento, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio
delle loro funzioni.
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