| (Omessa o infedele notificazione
o comunicazione).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle
notificazioni o comunicazioni prescritte dagli articoli 6,
comma 2, 7 e 26, ovvero indica in esse notizie incomplete o
non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione
prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione
sino ad un anno.
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