| (Trattamento illecito di dati personali).
1. Chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto
o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 12,
19 e 25, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il
fatto consiste nella comunicazione o
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diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto
o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 20,
21, 22 e 23 ovvero del divieto di cui all'articolo 26, comma
3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la
reclusione è da uno a quattro anni.
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