| (Omessa adozione di misure necessarie
alla sicurezza dei dati).
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le
misure necessarie ad assicurare la sicurezza dei dati
personali, in violazione delle disposizioni dei decreti di cui
ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione
sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è
della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa, le
pene sono diminuite fino alla metà.
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